Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia

Che cosa c’è di vero e cosa no nel video in cui lo storico annuncia il suo “no” al referendum costituzionale
Pagella Politica
Il 18 gennaio lo storico Alessandro Barbero, ex professore universitario di Storia medievale e noto divulgatore, ha annunciato in un video che voterà “no” al referendum costituzionale sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo.

«Io sono di sinistra, e questo lo sanno tutti quelli che mi conoscono. Ma proprio per questo che bisogno c’è e a cosa serve che io dica a tutti: “Anch’io voterò no”? Sai che novità. Però poi studiando un po’ da vicino la questione, una cosa che mi è venuta voglia di dire è questa», ha spiegato Barbero, raccontando che inizialmente non riteneva fosse suo «compito» intervenire nel dibattito sulla riforma, prima di cambiare idea.
Nel suo intervento Barbero sviluppa un ragionamento articolato, che ruota attorno a tre tesi principali: che il referendum non riguardi davvero la separazione delle carriere dei magistrati; che il Consiglio superiore della magistratura (CSM) sia una garanzia costituzionale contro il controllo politico della giustizia; e che la riforma finisca per distruggerlo, rafforzando il peso della politica sugli organi di autogoverno della magistratura.

Per capire quanto queste affermazioni siano fondate sui fatti e quanto invece riflettano valutazioni politiche, abbiamo ricostruito i passaggi centrali del ragionamento di Barbero, analizzandoli uno per uno.

Il primo punto del ragionamento

Partiamo dalle basi. Il quesito referendario chiede agli elettori se vogliono confermare con il “sì” o bocciare con il “no” la riforma costituzionale approvata dal Parlamento il 30 ottobre 2025, che introduce nuove «norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Nel dibattito pubblico questa revisione è spesso riassunta come “la riforma sulla separazione delle carriere” dei magistrati, perché uno dei suoi effetti principali è, appunto, la divisione definitiva tra il percorso professionale dei giudici e quello dei pubblici ministeri.

Secondo Barbero, però, il referendum non riguarda davvero questo aspetto, perché «la separazione di fatto c’è già». Oggi, spiega lo storico, «il magistrato che prende servizio decide in quale dei due ruoli lavorare» e può cambiare funzione «una sola volta nella vita», cosa che «pochissimi» fanno. Da qui deriva, nel suo ragionamento, l’idea che l’attenzione posta sulle carriere sia fuorviante e che il vero obiettivo della riforma sia un altro: «Al centro della riforma c’è la distruzione del Consiglio superiore della magistratura, così come era stato voluto dall’Assemblea costituente».

Che cosa c’entra la separazione delle carriere

La descrizione del sistema attuale è in larga parte corretta. Oggi giudici e pubblici ministeri svolgono funzioni diverse, e il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante, o viceversa, è consentito una sola volta nella carriera, con vincoli territoriali stringenti e dopo una valutazione di idoneità da parte del CSM. Inoltre, nella pratica, solo una quota molto ridotta di magistrati sceglie di cambiare funzione nel corso della vita professionale.

Ma da questo dato non segue che il referendum non sia sulla separazione delle carriere. La riforma costituzionale interviene proprio su questo punto e lo modifica in modo radicale: elimina del tutto la possibilità di passaggio tra i due ruoli, introduce percorsi separati e impone la scelta tra giudice e pubblico ministero fin dall’ingresso in magistratura. La separazione diventerebbe così strutturale e permanente, e non più soltanto funzionale e reversibile.

È a partire da questa premessa che Barbero introduce il secondo snodo del suo ragionamento, concentrandosi sul ruolo del CSM.

Il secondo punto del ragionamento

Quando lo storico afferma che il vero cuore della riforma è il CSM, collega direttamente il tema delle carriere a quello dell’autonomia della giustizia. Barbero inserisce questo organismo in una prospettiva storica più ampia: ricorda che oggi il CSM è l’organo di autogoverno dei magistrati e svolge anche funzioni disciplinari, mentre in passato, «sotto il regime fascista», questo compito spettava al ministro della Giustizia, cioè direttamente al governo.

Secondo Barbero, proprio questa esperienza storica spiega le scelte dei costituenti. «La separazione dei poteri è una garanzia indispensabile di democrazia», perché un cittadino non è al sicuro se si trova davanti magistrati «che prendono ordini dal governo» o che possono essere «puniti dal governo». Per questo la Costituzione ha previsto un CSM composto in maggioranza da magistrati eletti dai colleghi e, in parte, da membri “laici” scelti dal Parlamento. In questo assetto, conclude Barbero, starebbe la garanzia che la magistratura resti in rapporto con la politica ma «libera nelle sue scelte», senza dover «obbedire agli ordini».

Il parallelo con il fascismo

Anche in questo caso la base fattuale è corretta. Il CSM è l’organo costituzionale che gestisce assunzioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati e, tramite una propria sezione disciplinare, decide sulle sanzioni, con possibilità di ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Ed è vero che durante il fascismo il controllo sulle carriere e l’avvio dei procedimenti disciplinari dipendevano direttamente dal ministro della Giustizia.

Questo quadro, però, non si sovrappone automaticamente a quello delineato dalla riforma in discussione. La revisione costituzionale non modifica infatti l’articolo 104 della Costituzione, che stabilisce che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», né introduce un potere del governo di intervenire sulle carriere o sulle sanzioni disciplinari.

È qui che il ragionamento di Barbero diventa più fragile sul piano logico. Dal fatto che il CSM sia nato per sottrarre la magistratura al controllo del governo non discende che qualunque modifica del suo funzionamento produca un ritorno a una situazione simile a quella del periodo fascista. Per arrivare a un assetto di quel tipo, infatti, sarebbe necessario un intervento costituzionale molto più profondo, che metta in discussione l’esistenza stessa della magistratura come potere autonomo dello Stato.

La riforma in discussione, come visto, non interviene su questo punto e non modifica i principi costituzionali sull’indipendenza della magistratura. Resta quindi da capire su quali basi Barbero ritenga che, pur in assenza di un cambiamento formale così radicale, la direzione verso cui si muoverebbe il sistema giudiziario italiano sarebbe comunque quella di un crescente controllo politico.

Lo storico lo spiega nell’ultima parte del suo intervento, quando entra nel merito delle singole modifiche previste dalla riforma.

Il terzo e ultimo punto del ragionamento

Secondo Barbero, le novità previste dalla riforma finirebbero per indebolire l’autogoverno della magistratura. In primo luogo perché l’attuale CSM verrebbe sdoppiato in due organi, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, e perché al di sopra di essi verrebbe creato un ulteriore organo disciplinare separato. A questo si aggiungerebbe, a suo avviso, un cambiamento ancora più grave: i membri “togati”, che oggi sono eletti dai colleghi magistrati, verrebbero scelti tramite sorteggio. Barbero definisce questa soluzione una «misura pazzesca», giustificata con l’idea che la magistratura sia politicizzata e dominata dalle correnti, ossia dai gruppi organizzati interni all’Associazione nazionale magistrati (ANM) che, secondo i sostenitori della riforma, influenzano le elezioni del CSM, la distribuzione degli incarichi e l’andamento delle carriere.

Mettendo insieme questi elementi, Barbero conclude che i nuovi organi di autogoverno sarebbero inevitabilmente sbilanciati a favore della componente politica, perché mentre i magistrati verrebbero estratti a sorte «il governo continua a scegliere quelli che nomina lui» (il che non è vero: anche i componenti laici sarebbero estratti a sorte da una lista votata dal Parlamento – vedremo più avanti i dettagli – e non scelti dal governo). In questo modo, sostiene lo storico, il peso della politica diventerebbe molto più forte e si aprirebbe la strada al rischio che «il governo possa di nuovo, come in uno Stato autoritario, dare ordini ai magistrati e minacciarli di sanzioni».

Che cosa cambia davvero

Anche in questo caso una parte della descrizione è corretta, ma per valutarla è necessario chiarire che cosa cambierebbe concretamente rispetto a oggi.

Attualmente esiste un solo Consiglio superiore della magistratura, a composizione mista. Ne fanno parte, come membri di diritto, il presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la Cassazione. Accanto a loro siedono i componenti elettivi: una maggioranza di magistrati ordinari eletti dai colleghi, detti “membri togati”, e una minoranza di membri “laici”, cioè professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, eletti dal Parlamento in seduta comune.

La riforma cambierebbe questa architettura su tre piani. Il CSM unico verrebbe sostituito da due organi costituzionali separati, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Le funzioni disciplinari verrebbero sottratte a questi due Consigli e trasferite a un nuovo organismo autonomo, l’Alta Corte disciplinare. 

Cambierebbe anche il metodo di selezione dei componenti dei nuovi CSM: i membri togati – che pesano per due terzi – non sarebbero più eletti dai colleghi, ma scelti tramite sorteggio, mentre per i membri laici – che pesano per un terzo – è previsto un sorteggio “temperato”, cioè a partire da liste predisposte dal Parlamento, secondo modalità che dovranno essere stabilite da una legge ordinaria. In parallelo verrebbe eliminata la possibilità di ricorrere in Cassazione contro le decisioni disciplinari, sostituita da un doppio grado interno alla stessa Alta Corte.

Quest’ultima sarebbe composta da quindici membri. Tre sarebbero nominati direttamente dal presidente della Repubblica tra professori universitari e avvocati con lunga esperienza. Altri tre sarebbero estratti a sorte da un elenco di candidati qualificati formato dal Parlamento. I restanti nove sarebbero magistrati sorteggiati tra quelli con almeno vent’anni di servizio e con funzioni svolte in Cassazione o presso la procura generale della Cassazione. Il presidente dell’Alta Corte sarebbe scelto tra i membri laici.

Questo è il quadro istituzionale su cui si innesta il giudizio di Barbero. Da questo punto in avanti, però, si passa dal terreno dei fatti a quello delle interpretazioni.
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L’influenza della politica

La riforma, infatti, non attribuisce al governo il potere di dirigere l’attività dei magistrati, né quello di intervenire sulle singole decisioni giudiziarie, né quello di avviare o decidere direttamente procedimenti disciplinari. 

Nel suo ragionamento, Barbero tende a confondere il ruolo del governo con quello del Parlamento. La riforma non affida le nomine all’esecutivo, ma coinvolge Camera e Senato, e i partiti che vi sono rappresentati. Il vero punto delicato riguarda piuttosto la legge ordinaria che dovrà stabilire come formare le liste da cui saranno sorteggiati i membri laici. Se la maggioranza potesse controllarle da sola, un rischio di eccessiva vicinanza alla politica esisterebbe. Ma nella pratica italiana queste nomine avvengono spesso con accordi tra i partiti di maggioranza e quelli di opposizione e, in ogni caso, il sorteggio rende l’esito finale in parte imprevedibile.

L’eventuale aumento dell’influenza politica sugli organi di autogoverno sarebbe quindi, se mai, un effetto indiretto e pratico del nuovo assetto, non una conseguenza giuridica immediata delle norme. In parole semplici, non dipenderebbe da un potere formale del governo di “dare ordini” ai magistrati o di minacciarli di sanzioni.

In questo senso, la previsione di Barbero secondo cui il nuovo sistema riporterebbe l’Italia a una situazione paragonabile a quella di uno Stato autoritario non è supportata da elementi verificabili nel testo della riforma. È una valutazione soggettiva sugli effetti futuri della riforma. Perché il rischio descritto da Barbero si concretizzi, infatti, dovrebbero verificarsi insieme più condizioni: che la legge ordinaria sulla formazione delle liste dei membri laici sia costruita in modo totalmente sbilanciato a favore della maggioranza; che la maggioranza parlamentare sia stabilmente allineata ai voleri del governo; e che anche la componente togata estratta a sorte sia composta in larga parte da magistrati disposti a prendere ordini dal governo, nonostante le garanzie costituzionali sulla loro indipendenza.

Tiriamo le somme

Ricapitolando: Barbero ha ragione quando dice che oggi giudici e pubblici ministeri svolgono funzioni diverse e che il passaggio da un ruolo all’altro è raro. Ha ragione anche quando descrive il CSM come un organo centrale per l’autonomia della magistratura e quando ricorda che, durante il fascismo, il controllo sui magistrati era nelle mani del governo.

Non ha invece ragione quando afferma che il referendum non riguardi davvero la separazione delle carriere: la riforma la introduce in modo definitivo, eliminando ogni possibilità di passaggio tra i due ruoli. E non è corretto nemmeno sostenere che le nuove regole permetterebbero al governo di dare ordini ai magistrati o di punirli direttamente: uno scenario del genere, alla luce dei meccanismi di selezione previsti per i nuovi organi di autogoverno, non trova riscontro nelle norme approvate.

Il punto centrale, quindi, è questo: Barbero descrive correttamente molte caratteristiche del sistema attuale e della riforma, ma le conclusioni più allarmistiche, sul ritorno a un controllo politico della giustizia simile a quello di uno Stato autoritario, rientrano nel campo delle opinioni politiche e delle previsioni sugli effetti futuri della riforma, non in quello dei fatti verificabili oggi.

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