Tra i sostenitori della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, uno degli argomenti più citati è che questo modello sarebbe già in vigore nella maggior parte dei Paesi europei. Lo ha ribadito più volte il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che il 28 ottobre, due giorni prima prima dell’approvazione finale della riforma in Senato, ha affermato: «La separazione esiste in tutta Europa», replicando così alle critiche.
La separazione delle carriere riguarda il rapporto tra giudici e pubblici ministeri (pm). I primi svolgono la “funzione giudicante”: decidono sulle controversie e scrivono le sentenze; i secondi svolgono invece la “funzione requirente”: rappresentano l’accusa e conducono le indagini nei procedimenti penali. Attualmente, in Italia tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e possono cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello di pm o viceversa, una sola volta durante la loro carriere, e solo entro i primi dieci anni di servizio. La riforma costituzionale introduce una netta separazione: vieta ogni possibilità di passaggio da giudice a pm, e viceversa. Ogni magistrato dovrà scegliere il proprio ruolo all’inizio della carriera, senza possibilità di cambiare in seguito.
E nel resto d’Europa come funziona? Per capire quanto i sistemi giudiziari europei siano realmente “separati”, abbiamo guardato alla collocazione istituzionale dei pubblici ministeri: se fanno parte del potere giudiziario, dell’esecutivo o se operano come autorità indipendenti. In breve, la situazione è molto varia: ogni Paese adotta un proprio modello e non esiste una linea di confine netta tra sistemi “separati” e “unificati”. In alcuni ordinamenti i pubblici ministeri fanno parte del potere giudiziario, in altri sono collocati come autorità indipendenti o all’interno dell’esecutivo, ma con diversi gradi di autonomia.
La separazione delle carriere riguarda il rapporto tra giudici e pubblici ministeri (pm). I primi svolgono la “funzione giudicante”: decidono sulle controversie e scrivono le sentenze; i secondi svolgono invece la “funzione requirente”: rappresentano l’accusa e conducono le indagini nei procedimenti penali. Attualmente, in Italia tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e possono cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello di pm o viceversa, una sola volta durante la loro carriere, e solo entro i primi dieci anni di servizio. La riforma costituzionale introduce una netta separazione: vieta ogni possibilità di passaggio da giudice a pm, e viceversa. Ogni magistrato dovrà scegliere il proprio ruolo all’inizio della carriera, senza possibilità di cambiare in seguito.
E nel resto d’Europa come funziona? Per capire quanto i sistemi giudiziari europei siano realmente “separati”, abbiamo guardato alla collocazione istituzionale dei pubblici ministeri: se fanno parte del potere giudiziario, dell’esecutivo o se operano come autorità indipendenti. In breve, la situazione è molto varia: ogni Paese adotta un proprio modello e non esiste una linea di confine netta tra sistemi “separati” e “unificati”. In alcuni ordinamenti i pubblici ministeri fanno parte del potere giudiziario, in altri sono collocati come autorità indipendenti o all’interno dell’esecutivo, ma con diversi gradi di autonomia.