Il nuovo reato di femminicidio è già cambiato

In Senato la definizione proposta dal governo è stata resa meno generica, tenendo conto del parere degli esperti
ANSA
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Il 9 luglio la Commissione Giustizia del Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge, presentato dal governo, che propone di introdurre nel codice penale il nuovo reato di “femminicidio”. Il testo era stato approvato dal Consiglio dei ministri e marzo, e sarà votato entro l’estate dall’aula del Senato, salvo imprevisti. Successivamente, per diventare legge, dovrà ricevere il via libera della Camera. 

«Oggi la lotta alla violenza contro le donne compie un passo importante. La tipizzazione del femminicidio è il cuore della battaglia culturale da portare avanti per sradicare questa piaga», ha commentato la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella, che ha ringraziato per il lavoro svolto i senatori della Commissione Giustizia. Durante l’esame in commissione, però, il disegno di legge del governo è stato modificato in diverse parti, e la definizione del reato di femminicidio è cambiata.

La vecchia formulazione

Il disegno di legge propone di introdurre nel codice penale il nuovo articolo 577-bis. 

Nella versione presentata dal governo, questo articolo puniva con l’ergastolo «chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità». Attualmente, il codice penale punisce (art. 575) con almeno 21 anni di carcere il reato di omicidio.

Il disegno di legge del governo ha iniziato il suo percorso parlamentare in Senato, nella Commissione Giustizia. Negli scorsi mesi, qui si sono svolte alcune audizioni, in cui diversi esperti hanno evidenziato come la definizione del reato di femminicidio proposta dal governo fosse troppo generica. Questo avrebbe potuto rendere più difficile perseguire il nuovo reato.  

«Mentre il dato oggettivo, la donna come vittima del reato è immediatamente percepibile, i moventi soggettivi dell’azione a mio avviso descrivono più le ragioni culturali per le quali è giusto inserire il delitto di femminicidio, ma mal si prestano a definire gli elementi fattuali della fattispecie, e anzi possono creare dei grossi problemi di dimostrazione del fatto sul piano pratico», ha detto (min. 38:15) per esempio in audizione Giuseppe Cascini, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma. 

Cascini ha spiegato che per un giudice potrebbe essere difficile dimostrare l’intento di reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà di una donna o l’espressione della sua personalità, perché questo implica un «un’operazione di introspezione psicologica» del presunto autore del femminicidio. In parole semplici: dimostrare questo tipo di moventi comporterebbe per i giudici una valutazione troppo incentrata sulle intenzioni dell’autore, e dunque rischiosa perché opinabile.

La nuova versione

Alla luce dei suggerimenti degli esperti, le relatrici del disegno di legge – la senatrice della Lega Giulia Bongiorno e quella di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione – hanno proposto un emendamento, poi approvato dalla Commissione Giustizia con il supporto dei partiti all’opposizione, che ha riformulato la definizione del reato di femminicidio. 

Nel testo approvato dalla commissione, il reato di femminicidio punisce con l’ergastolo «chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali». In altre parole, viene riconosciuto come femminicidio l’uccisione di una donna per motivi legati al controllo, alla discriminazione o alla volontà di dominarla in quanto tale.

«Abbiamo cercato di fare un lavoro di sintesi tra i suggerimenti dati dagli esperti durante le audizioni, che avevano effettivamente constatato un’eccessiva genericità del reato per com’era impostato all’inizio», ha spiegato a Pagella Politica la relatrice Campione. «In più, abbiamo fatto in modo di accogliere altri emendamenti con alcune proposte delle opposizioni, con cui abbiamo lavorato in sintonia e per questo sono contenta».

Le altre novità

Il disegno di legge che ora dovrà essere approvato dall’aula del Senato contiene altre novità per contrastare la violenza contro le donne. Tra queste, c’è l’obbligo per il pubblico ministero, che conduce le indagini, di ascoltare personalmente la donna vittima di violenza, senza possibilità di delega alla polizia giudiziaria. 

Durante l’esame in commissione, sono state approvate alcune novità presentate dai partiti all’opposizione. Per esempio, un emendamento del Movimento 5 Stelle ha previsto che per il reato di femminicidio e quelli per cui sono state introdotte pene più severe dal cosiddetto “Codice rosso” sia escluso il limite di 45 giorni per la durata delle intercettazioni condotte dal pubblico ministero. Il “Codice rosso” è la legge del 2019 che ha aumentato le tutele per le vittime di violenza di genere, e che ha previsto aggravanti per reati come percosse e maltrattamenti. L’emendamento è stato introdotto perché a marzo il Parlamento ha approvato una proposta di legge di Forza Italia che ha fissato come la durata massima delle intercettazioni entro 45 giorni, un tempo giudicato troppo limitato da diversi partiti di opposizione.

Ora il disegno di legge che introduce il reato di femminicidio dovrà essere esaminato dall’aula del Senato e, dopo l’eventuale approvazione, passerà alla Camera per il via libera definitivo. I tempi però sono incerti. Secondo il calendario del Senato, il disegno di legge arriverà in aula già la prossima settimana, ma non è escluso che l’approvazione possa avvenire la settimana successiva o poco prima della pausa estiva che, salvo imprevisti, inizierà l’8 agosto. Nel calendario dei lavori del Senato ci sono altri provvedimenti previsti prima di quello sul femminicidio, tra cui la conversione in legge del decreto “Infrastrutture” e l’esame del nuovo disegno di legge sul fine vita.

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