Fine vita: che cosa prevede la proposta della maggioranza

Al Senato è stato adottato un testo base, che introduce limiti precisi all’accesso al suicidio medicalmente assistito, suscitando critiche dei partiti all’opposizione
ANSA
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Dopo giorni di indiscrezioni, il 2 luglio la Commissione Giustizia e la Commissione Sanità del Senato hanno approvato l’adozione del testo base del disegno di legge sulla «morte medicalmente assistita», chiamato più generalmente “legge sul fine vita”. Questo testo, sostenuto dai partiti della maggioranza, è il risultato dei lavori di un comitato ristretto, composto da senatori che fanno parte delle due commissioni parlamentari, il cui compito è stato trovare una sintesi tra le varie proposte presentate in Parlamento.

Gli emendamenti – cioè le proposte di modifica al testo – potranno essere presentati in commissione entro l’8 luglio. L’obiettivo della maggioranza è portare il testo in aula tra il 15 e il 17 luglio, approvarlo e poi trasmetterlo alla Camera.

La modifica al codice penale

Il testo base è composto da quattro articoli. Il primo è intitolato “Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita” e stabilisce che «il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento». «La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o a ogni altra condizione personale e sociale», prosegue il testo.

L’articolo 2 modifica l’articolo 580 del codice penale, che punisce il reato di “istigazione o aiuto al suicidio”. Attualmente, è punito chi «determina altri al suicidio», cioè induce qualcuno a togliersi la vita, chi «rafforza l’altrui proposito di suicidio», cioè contribuisce a convincere una persona già intenzionata a farlo, e chi «ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione», per esempio fornendo i mezzi o le istruzioni per farlo.

La pena varia a seconda dell’esito: se la persona si suicida, la pena prevista va da cinque a dodici anni di reclusione. Se invece il suicidio non avviene, la pena è ridotta (da uno a cinque anni), ma solo nel caso in cui il tentativo abbia causato «una lesione personale grave o gravissima».

Il disegno di legge introduce un’eccezione alla punibilità prevista dal codice penale per chi aiuta una persona a morire. Non è infatti punibile chi «agevola l’esecuzione» del suicidio, ma solo a precise condizioni. La persona che vuole morire deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere, e il suo desiderio di morire deve essersi formato in modo «libero, autonomo e consapevole». Inoltre, deve trovarsi in una situazione particolarmente grave: deve essere tenuta in vita da trattamenti che sostituiscono funzioni vitali, affetta da una patologia irreversibile, e vivere sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, nonostante sia inserita in un percorso di cure palliative.

Queste cure hanno l’obiettivo di alleviare la sofferenza e migliorare la qualità della vita nelle fasi avanzate e terminali della malattia. L’articolo 3 del testo base interviene proprio sulle cure palliative, stabilendone un potenziamento e che le regioni inadempienti su questo punto possano essere commissariate. Il ruolo di monitorare il potenziamento delle cure palliative e i piani delle regioni è assegnato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), un organismo che supporta il Ministero della Salute.

Il ruolo del Comitato nazionale

Tutte le condizioni per poter accedere alla morte medicalmente assistita devono essere verificate da un apposito “Comitato nazionale di valutazione”, istituito dall’articolo 4 del testo base. Questo comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri: un giurista, un bioeticista, tre medici con diverse specializzazioni (anestesia e terapia del dolore, cure palliative, psichiatria), uno psicologo e un infermiere. Il loro incarico è gratuito e dura cinque anni, con la possibilità di essere rinnovato due volte.

Quando una persona maggiorenne e capace di intendere e volere presenta domanda per ottenere il parere del Comitato, quest’ultimo deve raccogliere alcuni elementi fondamentali, tra cui il parere non vincolante di un medico specialista nella patologia di cui soffre la persona richiedente. Il Comitato deve esprimersi entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta se serve acquisire altri pareri. Il termine può essere prorogato ancora una volta, sempre di trenta giorni, se ci sono motivazioni adeguate.

Il parere del Comitato non è vincolante per l’autorità giudiziaria, ma può influire sulla valutazione della punibilità da parte del giudice. La persona può ritirare la richiesta in qualsiasi momento. Se il Comitato conclude che non ci sono i requisiti richiesti dalla legge, si può ripresentare domanda solo dopo almeno 180 giorni, dimostrando che nel frattempo le condizioni sono cambiate.

Infine, un’altra norma precisa che, pur restando competenza del Comitato la verifica dei requisiti, il personale e le risorse del Servizio sanitario nazionale non possono essere usati per aiutare l’esecuzione del suicidio assistito.

Le posizioni dei partiti

Il testo base ha raccolto il sostegno dei partiti di maggioranza, mentre i partiti all’opposizione si sono espressi contro.

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati lo considerano un compromesso equilibrato. Secondo loro, il disegno di legge non introduce un diritto al suicidio assistito ma si limita a regolare le condizioni in cui chi aiuta una persona a morire non è punibile. In particolare, i partiti della maggioranza hanno difeso l’esclusione del Servizio sanitario nazionale dalla procedura e il ruolo centrale attribuito alle cure palliative, considerate uno strumento essenziale per prevenire scelte dettate da condizioni di sofferenza e abbandono.

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva, Azione e Più Europa, invece, hanno criticato il testo, giudicandolo più restrittivo delle sentenze della Corte Costituzionale, in particolare quelle del 2019 e del 2024, che hanno aperto alla possibilità dell’aiuto al suicidio in casi specifici. 

Secondo loro, il testo restringe l’ambito di applicazione della non punibilità, introducendo requisiti più rigidi e vincolando l’accesso al suicidio assistito all’inserimento in un percorso di cure palliative. I partiti all’opposizione contestano anche l’esclusione del Servizio sanitario nazionale, che a loro avviso crea un vuoto di tutele e garanzie per chi richiede di accedere a questa possibilità. 

Hanno criticato anche la composizione del Comitato nazionale di valutazione, nominato dal presidente del Consiglio, e il fatto che il testo non sia frutto di una vera sintesi tra i vari disegni di legge presentati in Parlamento. A loro avviso, si tratta invece di una proposta unilaterale dei partiti di maggioranza.

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