Diverse cose non tornano sul controllo di polizia a Ilaria Salis

La parlamentare europea e la Questura di Roma hanno dato due descrizioni diverse e comunque parziali della vicenda
Ansa
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Sabato 28 marzo, all’alba, la parlamentare europea Ilaria Salis è stata raggiunta dalla polizia per un controllo nell’hotel di Roma in cui alloggiava in attesa di partecipare alla manifestazione “No Kings”, in programma per quel giorno e avvenuta in contemporanea in diversi Paesi in tutto il mondo. Sul controllo, la versione di Salis e quella della Questura di Roma coincidono sul fatto essenziale dell’intervento, ma divergono su quasi tutto il resto. 

Secondo la versione di Salis, il controllo è durato circa un’ora, le sono state fatte domande sul suo arrivo a Roma e sulla manifestazione No Kings, compresa se intendesse parteciparvi e se avesse con sé oggetti pericolosi, e al termine non le sarebbe stato rilasciato alcun verbale. Secondo la Questura di Roma, gli agenti si sarebbero invece limitati a chiedere i documenti a lei e alla persona che era con lei (l’assistente parlamentare Ivan Bonnin), interrompendo ogni ulteriore verifica una volta capito che si trattava di una parlamentare europea, «senza fare accesso alla stanza d’albergo» e senza compiere perquisizioni. La differenza tra le due versioni, dunque, non è marginale, ma riguarda durata, contenuto e soprattutto natura dell’intervento. 

Ma come sono andate davvero le cose? Proviamo a fare il punto sulla vicenda con quanto sappiamo finora.

Privilegi e immunità

Il protocollo “sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea” stabilisce che «per la durata delle sessioni del Parlamento europeo», nel territorio del proprio Stato, i rappresentanti degli Stati membri che lavorano nelle istituzioni europee godono delle immunità riconosciute ai parlamentari nazionali. La Corte di giustizia ha chiarito che, ai fini della protezione, il Parlamento europeo deve considerarsi “in sessione” per l’intero anno parlamentare, anche quando non è materialmente riunito.

In Italia, invece, è l’art. 68 della Costituzione a vietare la perquisizione personale o domiciliare dei parlamentari in assenza di autorizzazione della camera di appartenenza. Nel diritto italiano, inoltre, la nozione di “privata dimora” è piuttosto ampia: la Corte di Cassazione e ha chiarito che la camera di albergo in uso agli ospiti è un luogo destinato a privata dimora, perché vi si svolgono atti della vita privata «in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne». Questo significa che, se vi fosse stato ingresso nella stanza d’albergo di Salis, o peggio ancora una perquisizione, il problema giuridico sarebbe stato grave. Ma secondo entrambe le dichiarazioni niente di tutto ciò è avvenuto.

Questo però non significa che la questione può dirsi chiusa: il punto rimane stabilire che cosa abbiano realmente fatto gli agenti e soprattutto su quali basi sia stato predisposto questo controllo a Salis. 

Il decreto “Sicurezza”

Nel post pubblicato sui propri profili social da Salis dopo il controllo, la parlamentare ha interpretato l’evento come «effetto del decreto “Sicurezza”». Con questo nome si intende un provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 febbraio e che introduce misure per rendere più severo il controllo sulla sicurezza pubblica. «Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il governo Meloni al potere…viviamo già in uno Stato di polizia», ha aggiunto Salis.

La Questura di Roma però ha smentito quanto detto dalla parlamentare europea, sostenendo che l’intervento non avesse alcun legame con le nuove misure introdotte dal governo.

Sul piano strettamente giuridico, la tesi della Questura sembra credibile. Il nuovo decreto-legge consente infatti agli ufficiali e agli agenti di polizia, nel corso di specifiche operazioni di ordine e sicurezza pubblica disposte in occasione di manifestazioni, di accompagnare nei propri uffici persone che potrebbero mettere in pericolo il pacifico svolgimento delle manifestazioni stesse. La persona può essere trattenuta solo per il tempo strettamente necessario agli accertamenti e comunque non oltre dodici ore, con immediata notizia al pubblico ministero. In questo caso però non c’è stato alcun accompagnamento di Salis in caserma. 

L’assenza di questa eventualità però non significa che il commento di Salis sia totalmente privo di fondamento. Se davvero, come ha riferito, le sono state rivolte domande sulla partecipazione al corteo o sugli eventuali oggetti portati con sé, la dinamica concreta del controllo richiamerebbe una logica preventiva simile a quella che ispira il recente decreto “Sicurezza”. Ma una somiglianza non basta a trasformare automaticamente quell’intervento nell’applicazione delle nuove regole: per il momento i dati pubblici consentono di dire che il controllo può assomigliare a quel modello, non che sia stato giuridicamente eseguito sulla sua precisa base.

Il problema della segnalazione

Secondo la Questura di Roma, il controllo a Salis non sarebbe stato un controllo legato al corteo né al decreto “Sicurezza”, ma di un «atto dovuto», conseguente a «una segnalazione proveniente da un Paese terzo del panorama europeo, che non consente margine di discrezionalità negli adempimenti richiesti alle autorità italiane». 

La spiegazione operativa fornita dalla Questura è plausibile sul piano tecnico, ma risulta piuttosto imprecisa. In Italia i gestori delle strutture ricettive devono comunicare alla Questura, tramite il portale informatico Alloggiati Web, le generalità degli ospiti entro 24 ore dall’arrivo, o immediatamente se il soggiorno è inferiore a 24 ore. Proprio questo circuito, dunque, avrebbe fatto emergere l’alert sul nome di Salis, determinando l’intervento degli agenti in hotel. 

Il quadro normativo europeo decisivo deriva da un regolamento sul Sistema d’informazione Schengen (SIS). Il SIS, in sostanza, opera come un database investigativo digitale condiviso tra le forze dell’ordine europe. Il cuore del meccanismo è, appunto, la segnalazione (alert), un pacchetto informativo blindato che uno Stato inserisce nel sistema per rendere rintracciabile una persona. Ogni alert contiene l’identikit del ricercato, il motivo della ricerca e, soprattutto, l’azione da eseguire, ossia l’ordine che gli agenti di polizia dovranno attuare una volta individuato l’obiettivo.

L’efficacia di questo database si manifesta concretamente attraverso l’integrazione con sistemi nazionali come Alloggiati Web. Quando un gestore di una struttura ricettiva inserisce i dati di un ospite sul portale, il sistema invia automaticamente le informazioni al Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno, che le incrocia con le segnalazioni attive nel SIS. Se il software rileva una corrispondenza, si genera un riscontro positivo (il cosiddetto hit) in tempo reale presso le sale operative della questura. In questo modo, l’azione da eseguire collegata alla segnalazione – che sia un ordine di cattura internazionale o una verifica su un soggetto pericoloso – viene attivata immediatamente dalla pattuglia più vicina, e trasforma la semplice registrazione in albergo nel segnale che fa scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Il “controllo discreto”

Dai primi resoconti giornalistici emerge che l’alert sarebbe stato inserito nel database dalle forze dell’ordine tedesche nell’indagine su un gruppo eversivo di estrema sinistra noto come Hammerbande (in italiano la “banda del martello”). Nell’ambito di queste indagini, dal 3 marzo sarebbero stati chiesti accertamenti su Salis, perché il nome della parlamentare europea comparirebbe ancora negli atti relativi a 11 militanti di estrema sinistra accusati di aver partecipato all’aggressione del febbraio 2023 a Budapest contro tre neonazisti. In ogni caso, non sappiamo con certezza che tipo di attività sia stata richiesta agli agenti italiani riguardo questa indagine.

Il regolamento europeo già citato distingue infatti tra «controllo discreto», «controllo di indagine» e «controllo specifico». Il primo serve a raccogliere informazioni senza che il soggetto si accorga dell’esistenza dell’alert; il secondo consiste invece in vero e proprio «interrogatorio della persona», anche sulla base di domande specifiche aggiunte dallo Stato che ha inserito la segnalazione; il terzo, infine, può arrivare alla perquisizione personale secondo la legge nazionale dello Stato che esegue il controllo. 

Ed è qui che emerge il primo punto problematico. La presenza degli agenti in hotel può ancora rientrare nella logica del controllo discreto solo se finalizzata all’acquisizione di informazioni in modo non percepibile dal segnalato; se invece gli agenti si sono rivolti direttamente a Ilaria Salis per rivolgerle domande – come sembra dalle ricostruzioni –, ci si colloca, almeno in linea di principio, nello schema del controllo di indagine. Risulta poco credibile anche la versione secondo cui gli agenti si sarebbero fermati subito dopo il controllo dei documenti, una volta appreso lo status di eurodeputata di Ilaria Salis. Questa tesi, infatti, richiederebbe di credere che l’intero apparato di polizia coinvolto – dai vertici della centrale operativa fino agli agenti usciti in servizio – ignorasse che Ilaria Salis fosse una parlamentare europea prima del controllo dei suoi documenti. Un’ipotesi poco credibile, vista l’ampia risonanza mediatica che ha avuto il suo caso e la sua elezione al Parlamento europeo.

Poco credibile appare anche l’ipotesi della Questura secondo cui si sarebbe trattato di un atto dovuto, su cui le autorità italiane non disponevano di alcuna discrezionalità. È vero che, quando si verifica un hit, lo Stato che esegue il controllo deve gestire il riscontro e comunicare le informazioni allo Stato che ha emesso l’alert. Ma è altrettanto vero che il regolamento europeo non prevede un unico modello di intervento: al contrario, disciplina livelli diversi di intrusività, dal controllo discreto fino alla ricerca, e prevede persino che, se il diritto nazionale non consente il livello più invasivo, il controllo venga degradato a uno meno invasivo. Da questo punto di vista, dire che tutto fosse rigidamente automatico è senza dubbio una semplificazione: l’obbligo di reagire al riscontro (hit) esiste, ma le modalità dell’intervento restano giuridicamente rilevanti e non sono tutte equivalenti.

Lo scalo a Madrid

C’è poi un elemento che non emerge dal comunicato della Questura di Roma, ma che incide molto sulla plausibilità della ricostruzione: la cronologia degli spostamenti di Salis nei giorni precedenti, documentata attraverso i suoi profili social.

In particolare, Salis è partita dall’aeroporto di Fiumicino per Cuba il 18 marzo con una delegazione di attivisti (tra cui anche l’ex sindaco di Riace e parlamentare europeo Mimmo Lucano) per portare aiuti umanitari diretti alla popolazione dell’Avana. Il 22 marzo, Salis sul suo profilo Facebook ha scritto di essere «appena tornata da Cuba» e di trovarsi a Madrid, da dove stava rientrando in Italia. Appare dunque improbabile che, se l’alert fosse stato diramato dalla Germania intorno al 3 marzo, Ilaria Salis non sia stata fermata all’aeroporto di Madrid una volta tornata da Cuba. 

All’interno dello spazio Schengen le frontiere interne si attraversano di regola senza controlli sistematici. Ma alle frontiere esterne, invece, i controlli nelle banche dati restano la regola e, dal 2017, i controlli sistematici riguardano anche i cittadini dell’Unione europea. La cronologia degli spostamenti, quindi, ci permette di fare delle ipotesi su cosa abbia scaturito il controllo a Salis.

Le tre ipotesi

La prima ipotesi è che l’alert c’era davvero ed era già stato intercettato in Spagna, ma nella forma di un “controllo discreto”, quindi senza che Salis se ne accorgesse. Se così è stato, però, non si spiega come mai invece la Questura di Roma abbia proceduto a un controllo di indagine vero e proprio. 

La seconda ipotesi è che l’alert c’era, ma non è stato intercettato a Madrid per una ragione operativa, ossia per una scelta della polizia spagnola. In tal caso, però, non si capisce come mai l’atto di indagine fosse dovuto per gli agenti di Roma ma non per quelli di Madrid. 

La terza ipotesi, che sembra la più verosimile, è che i resoconti giornalistici disponibili finora sull’esistenza dell’alert siano incompleti, che il contenuto operativo della segnalazione sia cambiato nel tempo, oppure che il tipo di controllo richiesto alla polizia italiana non era quello che, nel dibattito pubblico, si è lasciato intendere.

La vicenda resta molto meno lineare di come è stata raccontata nelle prime ore. Mancano informazioni essenziali per capire che cosa sia davvero accaduto: non conosciamo il contenuto della segnalazione da cui sarebbe nato il controllo, non sappiamo quale tipo di attività imponesse o consentisse agli agenti italiani, né se il controllo in hotel si sia fermato a una semplice identificazione o abbia assunto i tratti di un’attività più invasiva e problematica. 

In questo quadro, la versione della questura appare almeno in parte troppo semplificatoria, perché spiega l’origine formale dell’intervento ma non chiarisce fino in fondo la sua concreta natura giuridica e operativa. Per questo, al netto delle polemiche politiche, al momento non ci sono ancora elementi sufficienti per dire con certezza che cosa sia successo alla parlamentare Salis.

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