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Piantedosi sbaglia: i richiedenti asilo possono finire nei CPR

| 20 febbraio 2024
La dichiarazione
«Un richiedente asilo non può finire all’interno dei CPR»
Fonte: YouTube | 19 febbraio 2024
ANSA/ANGELO CARCONI
ANSA/ANGELO CARCONI
Verdetto sintetico
La dichiarazione del ministro dell’Interno è scorretta.
In breve
  • In alcune circostanze anche i richiedenti asilo possono essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Per esempio questo può avvenire quando un richiedente non ha documenti validi, se si pensa che possa scappare o che sia pericoloso. TWEET
  • Il governo Meloni ha ampliato il trattenimento dei richiedenti asilo nei CPR, in caso di forte aumento degli sbarchi, per i migranti provenienti dai Paesi considerati “sicuri”. TWEET
Il 19 febbraio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato a Milano un’intesa con la Regione Lombardia per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. A margine dell’evento, Piantedosi ha risposto alle domande dei giornalisti sulle condizioni in cui vivono le persone trattenute nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Negli anni varie inchieste giornalistiche e le indagini di procure hanno infatti mostrato la gestione precaria di queste strutture, con gravi conseguenze sulla vita delle persone che sono trattenute al loro interno.

Tra le altre cose, rispondendo a una domanda dei giornalisti, Piantedosi ha smentito che nei CPR possano esserci richiedenti asilo. Secondo il ministro, «non è previsto» che questi «possano stare nei CPR». Le norme sull’immigrazione dicono però una cosa diversa.

Che cosa sono i CPR

Come suggerisce il nome, i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) sono strutture nate per trattenere i cittadini stranieri che aspettano l’esecuzione di un’espulsione. Con questo provvedimento lo Stato impone a uno straniero presente irregolarmente sul territorio italiano di abbandonare il Paese. 

Quando si parla di CPR, quindi, non si fa riferimento ai centri di prima accoglienza dove generalmente devono stare i richiedenti asilo in attesa della valutazione della loro richiesta di protezione internazionale. A questi si aggiungono i centri di accoglienza straordinaria (CAS), sempre più diffusi negli ultimi anni con l’aumento dei flussi migratori. Una differenza sostanziale tra questi centri e i CPR riguarda la libertà dei richiedenti asilo, che nei centri di accoglienza sono liberi di uscire durante il giorno. 

L’anno scorso il governo Meloni ha portato a 18 mesi il periodo massimo entro cui un migrante può essere trattenuto all’interno di un CPR. L’obiettivo dichiarato è aumentare il numero dei rimpatri, ma – come abbiamo spiegato in un altro approfondimento – i dati degli ultimi anni mostrano che all’aumentare dei giorni trascorsi dai migranti all’interno di un CPR non corrisponde un aumento della probabilità, per questi stessi migranti, di essere rimpatriati nei loro Paesi d’origine.

I richiedenti asilo nei CPR

Non è vero come ha detto Piantedosi che i richiedenti asilo non possono finire dentro ai CPR. Le norme sull’immigrazione stabiliscono alcune condizioni per cui anche chi sta aspettando una risposta sulla sua richiesta di protezione può essere trattenuto nei CPR.  

In base all’articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ampliato nel corso degli anni, un richiedente asilo può essere trattenuto nei CPR «in appositi spazi», dove possibile, e «nei limiti dei posti disponibili». La valutazione sul trattenimento deve essere fatta «caso per caso» quando sussistono alcune condizioni. Per esempio un richiedente asilo può essere trattenuto in un CPR se è accusato di aver commesso gravi crimini, se «costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica» o se «sussistono fondati motivi» per ritenere che sia pericoloso. Nella valutazione della pericolosità del richiedente asilo le autorità possono tenere conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati che riguardano, per esempio, gli stupefacenti o il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Un richiedente asilo può finire in un CPR anche se si ritiene che il suo trattenimento sia «necessario» per stabilire gli elementi su cui si fonda la sua domanda di protezione internazionale o se «sussiste il rischio di fuga». Il rischio di fuga si configura quando, tra le altre cose, il richiedente non ha il passaporto in corso di validità o un documento con lo stesso valore legale, o non ha presentato una documentazione ritenuta idonea a dimostrare che può vivere in un alloggio dove può essere «agevolmente rintracciato», o ha dichiarato in passato false generalità, o non ha rispettato un precedente provvedimento di espulsione.

In più un richiedente asilo può rimanere in un CPR se ci sono «fondati motivi» per ritenere che abbia presentato una domanda di protezione internazionale solo «per ritardare o impedire» la sua espulsione. A questo si aggiunge il possibile trattenimento nei CPR, per un periodo limitato di tempo, se non è stato possibile determinare o verificare l’identità o la cittadinanza del richiedente asilo anche dopo l’uso delle banche dati e del rilevamento delle impronte digitali. In questo caso, per i richiedenti che vengono da un Paese con cui l’Italia ha accordi per i rimpatri, il trattenimento nei CPR può essere più lungo.

In base all’articolo 6-ter del già citato decreto legislativo del 2015, possono essere trattenuti nei CPR i richiedenti asilo sottoposti alla cosiddetta “procedura Dublino” e per i quali sussiste il pericolo di fuga. In base al Regolamento di Dublino, entrato in vigore nel 2014 nella sua attuale versione, il Paese europeo in cui è entrato per la prima volta un richiedente asilo è quello considerato responsabile della valutazione della domanda di protezione internazionale. Se un richiedente asilo si sposta dal Paese di primo ingresso a un altro Paese, e viene scoperto, può essere riportato nel Paese dove è entrato per la prima volta nell’Unione europea. Nel caso in cui questo avvenga nel nostro Paese, in Italia un richiedente asilo può essere trattenuto in un CPR prima di essere trasferito nel Paese di primo ingresso.

La cauzione da 5 mila euro

Il decreto “Cutro”, approvato a marzo 2023 dal governo Meloni e convertito in legge dal Parlamento a maggio, ha stabilito che «in caso di arrivi consistenti e ravvicinati» possono essere trattenuti nei CPR i richiedenti asilo durante la cosiddetta “procedura accelerata di frontiera”. Tra i richiedenti asilo sottoposti a questa procedura, ci sono quelli provenienti da Paesi ritenuti “sicuri” dallo Stato italiano. Al momento i Paesi considerati “sicuri” dall’Italia sono 16: nella lista ci sono, tra gli altri, l’Albania, la Costa d’Avorio, la Tunisia, la Nigeria e il Marocco. In questo caso un richiedente asilo può essere trattenuto se non ha presentato un’«idonea garanzia finanziaria». 

Lo scorso settembre il valore di questa sorta di cauzione è stato fissato intorno ai 5 mila euro dal governo Meloni, generando molte polemiche. Le sentenze di alcuni tribunali hanno stabilito l’illegittimità di questo provvedimento, su cui è atteso il pronunciamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata in causa dalla Corte di Cassazione. In parole semplici, la Corte europea dovrà stabilire se le regole italiane sono in conflitto con quelle europee.

I numeri

Sui numeri dei CPR c’è da sempre poca trasparenza. Lo scorso anno l’organizzazione internazionale indipendente ActionAid, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, ha provato a ricostruire in un rapporto il numero di richiedenti asilo trattenuti negli ultimi anni nei CPR. Tra il 2018 e il 2021, gli anni per cui i dati sono più completi, i richiedenti asilo trattenuti in queste strutture «sono stati in totale circa 3.200, di cui 601 hanno fatto ingresso in un CPR come richiedenti asilo senza essere ancora destinatari di un provvedimento di allontanamento». Viste le novità normative introdotte dal governo Meloni, è probabile che il numero di richiedenti asilo trattenuti nei CPR crescerà nei prossimi anni.

Il verdetto

Secondo Matteo Piantedosi, «un richiedente asilo non può finire all’interno dei CPR». Le norme sull’immigrazione mostrano che la dichiarazione del ministro dell’Interno è scorretta.

In alcune circostanze anche i richiedenti asilo possono essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri. Per esempio questo può avvenire quando un richiedente non ha documenti validi, si pensa che possa scappare o che sia pericoloso. 

Il governo Meloni ha poi ampliato il trattenimento dei richiedenti asilo nei CPR, in caso di forte aumento degli sbarchi, per i migranti provenienti dai Paesi considerati “sicuri”.

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