La cauzione da 5 mila euro per i migranti “ce la chiede” l’Europa?

Lo hanno sostenuto alcuni esponenti del governo Meloni, tra cui Salvini: vediamo che cosa c’è di vero e che cosa no
ANSA/CIRO FUSCO
ANSA/CIRO FUSCO
Il 24 settembre, ospite a Dritto e Rovescio su Rete 4, il leader della Lega Matteo Salvini ha difeso la scelta del governo di obbligare alcuni migranti a versare una sorta di “cauzione” se non vogliono essere trattenuti in specifici centri in attesa di un’eventuale risposta sulla loro richiesta d’asilo. «È qualcosa che è previsto dalle normative europee», ha dichiarato (min. 14:26) Salvini. «L’Europa ti permette di mettere gli immigrati irregolari nei centri per le espulsioni e ti permette di chiedere delle cauzioni di migliaia di euro». Il giorno prima il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan ha scritto su X che, in base a una direttiva europea del 2013, «c’è l’obbligo per gli Stati membri di disporre, come alternativa al trattenimento, “la costituzione di una garanzia finanziaria”».

Che cosa c’è di vero, e che cosa no, in queste dichiarazioni? Norme alla mano, abbiamo controllato e sia Salvini sia Malan non la raccontano tutta giusta.

La “cauzione” di 5 mila euro

Il 21 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero dell’Interno, firmato insieme al Ministero della Giustizia e a quello dell’Economia e delle Finanze, intitolato “Indicazione dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato”. L’approvazione di questo decreto ministeriale era prevista sulla base di quanto disposto dal decreto “Cutro”, approvato a marzo dal governo Meloni e convertito in legge dal Parlamento a maggio. 

Il decreto del Ministero dell’Interno fissa (art. 2) a 4.938 euro il valore della «garanzia finanziaria» che una categoria specifica di migranti può presentare per non essere trattenuta in appositi centri «durante lo svolgimento della procedura in frontiera». Questo tipo di procedura, in teoria più rapido rispetto alle altre (da qui il nome “procedure accelerate”), è contenuto in un decreto legislativo approvato nel 2008, ma in realtà è stato introdotto nel 2015 e modificato varie volte nel corso degli anni. Da ultimo il decreto “Cutro” ha stabilito che i migranti che arrivano da un «Paese designato di origine sicuro» possono essere trattenuti in specifici centri, al massimo per quattro settimane, «al solo scopo di accertare il diritto a entrare nel territorio dello Stato». Può essere trattenuto anche il richiedente asilo che ha fatto domanda di protezione «direttamente alla frontiera» dopo essere stato fermato per aver evitato, o cercato di evitare, i controlli.

Con “Paese di origine sicuro” si fa riferimento a uno Stato, non appartenente all’Unione europea, dove si può dimostrare che, «in via generale e costante», non si rischiano persecuzioni, torture, «altre forme di pena o trattamento inumano o degradante», o pericoli a causa di conflitti armati. Al momento i Paesi considerati “sicuri” dall’Italia sono 16: nella lista ci sono, tra gli altri, l’Albania, la Costa d’Avorio, la Tunisia, la Nigeria e il Marocco, ma non Paesi come la Guinea, l’Egitto, il Bangladesh, il Burkina Faso o la Siria, da dove finora è arrivata la maggior parte dei migranti sbarcati nel 2023.

I circa 5 mila euro di “cauzione” servono dunque per evitare a una categoria specifica di migranti di essere trattenuta, non a «tutti gli immigrati irregolari» come ha lasciato intendere Salvini in tv. In base al decreto del Ministero dell’Interno, questa cifra è considerata idonea, tra le altre cose, per garantire al migrante la disponibilità di «un alloggio adeguato sul territorio nazionale». La “cauzione” dovrà essere presentata prima che finiscano le operazioni di riconoscimento del migrante, per esempio attraverso la raccolta delle sue impronte digitali, e attraverso una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa. Una fideiussione è un contratto con cui una banca garantisce di saldare un eventuale debito, in questo caso se il migrante decidesse di scappare. Questa garanzia finanziaria non potrà essere presentata da terzi, per esempio da conoscenti o da parenti del migrante.

La prima struttura che sarà attiva sul territorio nazionale per le procedure accelerate di frontiera è stata realizzata a Pozzallo in Sicilia.

Che cosa dice l’Ue

Come abbiamo visto, secondo Salvini e Malan, e più in generale secondo il governo Meloni, la “cauzione” richiesta ad alcuni migranti è una possibilità prevista dalle norme europee, se non addirittura imposta proprio dall’Unione europea all’Italia.

Il riferimento è alla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue, che contiene «norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale». Ricordiamo che una direttiva europea fissa gli obiettivi e i principi generali dell’Ue su una determinata materia, poi tocca ai singoli Stati membri definire le norme per conseguirli.

L’articolo 8 della direttiva in questione stabilisce alcuni principi da rispettare sul «trattenimento» dei richiedenti asilo. Innanzitutto la direttiva ribadisce che gli Stati Ue «non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente» asilo, ma vanno rispettati alcuni limiti. «Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive», si legge come prima cosa nella direttiva. Questo principio è stato ribadito nella mattinata di lunedì 25 settembre dalla portavoce della Commissione Ue Anita Hipper, che ha detto di «essere in contatto» con le autorità italiane «per capire di più» sulla nuova norma del governo Meloni. Non è da escludere, dunque, che le autorità europee possano chiedere modifiche al governo italiano.

La direttiva europea elenca poi alcune condizioni in base alle quali può essere trattenuto un richiedente asilo. Per esempio il trattenimento è consentito per determinare la cittadinanza del migrante, per decidere se può entrare o no nel territorio dello Stato, se sussiste il rischio che il migrante fugga, se il migrante è oggetto di un provvedimento di espulsione, o se è pericoloso per la «sicurezza nazionale» o l’«ordine pubblico».

La direttiva aggiunge che «gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato». Dunque la «costituzione di una garanzia finanziaria» è una delle possibilità suggerite, ma non imposte dall’Ue, per permettere ai migranti trattenuti di rimanere in libertà. 

Ricapitolando: come ha sottolineato su X anche la giurista Vitalba Azzollini, non c’è un obbligo – a differenza di quello che scrive Malan – per l’Italia di introdurre una “cauzione”, ma solo la possibilità. Questa possibilità, diversamente da quanto detto da Salvini, non riguarda tutti «gli immigrati irregolari nei centri per le espulsioni» ma una specifica categoria.

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