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Piantedosi sbaglia: contro i rave il governo ha introdotto un nuovo reato

| 20 dicembre 2022
La dichiarazione
«[Sui rave] non c’è stato alcun nuovo reato, si è solo aggiunta un’ipotesi aggravata a un articolo del codice penale, quello che punisce l’invasione di terreni o edifici»
Fonte: Il Foglio | 19 dicembre 2022
ANSA/FABIO FRUSTACI
ANSA/FABIO FRUSTACI
Verdetto sintetico
L’affermazione del ministro dell’Interno non è corretta.
In breve
  • L’articolo 5 del decreto-legge approvato il 31 ottobre dal governo ha dapprima introdotto un nuovo reato, all’articolo 434-bis, per punire chi organizza (e partecipa a) invasioni di luoghi ed edifici pubblici e privati da cui potrebbero derivare «concreti pericoli» per la salute o l'incolumità pubblica. TWEET
  • Durante l’esame in Senato, il testo è stato modificato e il nuovo reato è stato spostato all’articolo 633-bis, ma non si tratta di un’ipotesi aggravata di quanto previsto dall’articolo 633. I due articoli puniscono condotte diverse e l’articolo 633-bis non richiama il precedente. TWEET
Il 19 dicembre, in un’intervista con Il Foglio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha difeso il criticato decreto-legge, approvato a fine ottobre dal governo, per contrastare il fenomeno dei rave party. Secondo Piantedosi, il governo non ha previsto «alcun nuovo reato», ma ha introdotto solo un’«ipotesi aggravata» all’articolo del codice penale che punisce l’«invasione di terreni o edifici». 

Abbiamo verificato e Piantedosi sbaglia: il decreto approvato dal governo Meloni, poi modificato dal Senato e ora all’esame della Camera, introduce a tutti gli effetti una nuovo reato nel codice penale.

Che cosa prevedeva il decreto del governo

Il decreto-legge di cui parla Piantedosi contiene, all’articolo 5, «norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali». Il testo ha proposto di inserire nel codice penale l’articolo 434-bis, punendo «chiunque partecipa o organizza» l’«invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica». Questa norma prevedeva, dunque, l’introduzione di un nuovo reato, visto che l’articolo 434-bis è slegato dal precedente articolo 434, che punisce chi commette il reato di «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi». Nelle intenzioni del governo, il nuovo reato si sarebbe dovuto applicare nelle invasioni commesse da almeno 50 persone, punite con la reclusione da tre a sei anni di carcere e la multa da mille a 10 mila euro, più la confisca degli strumenti utilizzati per l’invasione. 

Nella conferenza stampa organizzata per presentare il decreto, lo stesso ministro Piantedosi aveva detto che il provvedimento avrebbe introdotto «una fattispecie specifica di reato», e non una «ipotesi aggravata» di un altro delitto (sul punto torneremo meglio tra poco), come affermato invece nell’intervista con Il Foglio del 19 dicembre.

Le critiche e le modifiche in Parlamento

Dopo che il decreto è stato criticato da vari esperti e politici, perché considerato vago e ambiguo, il governo Meloni ha deciso di modificare il provvedimento contro i rave durante l’esame del Parlamento. Ricordiamo, infatti, che un decreto-legge diventa subito effettivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma deve essere convertito in legge da Camera e Senato, eventualmente con modifiche, altrimenti perde la sua efficacia dopo 60 giorni.

Durante la discussione in Commissione Giustizia al Senato, è stato quindi approvato un emendamento, presentato dal governo, che modifica la norma sui rave contenuta nel decreto. La nuova versione del testo, ora all’esame della Camera, ha spostato il reato relativo ai rave dall’articolo 434-bis del codice penale, che rientra nella sezione dei delitti contro l’incolumità pubblica, all’articolo 633-bis, nella sezione dedicata ai delitti contro il patrimonio. La condotta illecita è stata definita in modo più circostanziato. Come spiega un dossier del Senato, il nuovo reato si applicherà solo alle «occupazioni dirette a realizzare all’interno dei luoghi occupati un raduno musicale», da cui «deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica», a causa della presenza di sostanze stupefacenti oppure di situazioni non a norma in materia di sicurezza o di igiene. Le pene sono rimaste invariate, ma potranno applicarsi solo agli organizzatori e non ai partecipanti, mentre è stata eliminata la possibilità di applicare misure di sorveglianza speciale agli indiziati e il riferimento al numero minimo di partecipanti. Rimane valido invece l’obbligo di confisca per gli strumenti utilizzati. 

Un nuovo reato?

Anche in questa nuova versione, il provvedimento voluto dal governo introduce comunque un «nuovo reato» nel codice penale. Questa espressione è usata, per esempio, dal già citato dossier del Senato.

L’articolo 633 e il nuovo articolo 633-bis sono attinenti alla stessa materia, ma le condotte punite sono diverse. Più nel dettaglio, l’articolo 633 punisce «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui,  pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti  profitto». Il nuovo articolo 633-bis punisce, invece, «chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento». Nel primo caso sono puniti i partecipanti all’invasione, nel secondo gli organizzatori e promotori. Nel primo caso il fine perseguito è l’occupazione o un’altra forma di profitto, nel secondo la realizzazione di un raduno musicale o altra forma di intrattenimento. Nell’articolo 633-bis è inoltre prevista, come condizione, che dall’invasione derivi «un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica». Nell’articolo 633 no. Anche la menzione in un comma dell’articolo 633, il terzo, di una pena aumentata per «promotori» e «organizzatori» se l’invasione è commessa da due o più persone non crea comunque un’unica fattispecie per i due articoli in questione: come già detto, cambiano i fini e le condizioni della condotta punita.

Un esempio di ipotesi aggravata di un reato è l’articolo 640-bis del codice penale: questo punisce la «truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche» e richiama direttamente l’articolo 640, quello sul più generico sul reato di «truffa» (il nuovo articolo 633-bis, tra l’altro, non menziona al suo interno il 633). 

Come mai il governo non ha subito introdotto il nuovo reato all’articolo 633-bis, ma ha fatto questa scelta solo durante l’esame del Parlamento? Il 5 novembre, in un’intervista con La Repubblica, il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva difeso l’introduzione del nuovo reato contro i rave all’articolo 434-bis, dicendo che era stata creata perché l’articolo 633 del codice penale «era stato scritto quasi cento anni fa per tutelare i proprietari di beni immobili da invasioni di mandrie di bestiame». «Oggi si tratta di tutelare l’incolumità e la salute quando alcuni eventi espongono questi beni a pericoli gravi, come si è visto negli anni scorsi, dove alla devastazione di proprietà altrui si sono associate intossicazioni, violenze e persino delle vittime», aveva aggiunto Nordio, aprendo comunque a possibili modifiche al provvedimento, poi arrivate durante l’esame in Senato.

Il verdetto

Secondo Matteo Piantedosi, il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 31 ottobre non introduce «alcun nuovo reato» per quanto riguarda i rave, ma si limita ad aggiungere «un’ipotesi aggravata a un articolo del codice penale». Abbiamo verificato e l’affermazione del ministro dell’Interno non è corretta.

L’articolo 5 del decreto-legge approvato il 31 ottobre dal governo ha dapprima introdotto un nuovo reato, all’articolo 434-bis, per punire chi organizza e partecipa invasioni di luoghi ed edifici pubblici e privati da cui potrebbero derivare «concreti pericoli» per la salute o l’incolumità pubblica. Durante l’esame in Senato, il testo è stato modificato e il nuovo reato è stato spostato al 633-bis, ma non si tratta di un’ipotesi aggravata di quanto previsto dall’articolo 633. I nuovi articoli puniscono condotte diverse e l’articolo 633-bis non richiama il precedente.

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