Salvini non si stanca mai di citare dati sull’immigrazione, più o meno correttamente. Questa volta, il leader della Lega Nord ci ricorda che nel mese di dicembre solamente 5 immigrati su 100 sono stati riconosciuti come tali dal governo italiano. Sarà vero?



5 su 100 rifugiati in Italia



Come lui stesso riporta, Salvini cita i dati del ministero dell’Interno italiano in materia di immigrazione. Come possiamo vedere nella seconda pagina del report, il governo, nel mese di dicembre 2016, ha esaminata 5.856 richieste d’asilo (indipendentemente dal mese in cui sono state presentate). Tra queste, a soltanto il 5% è stato riconosciuto lo status di rifugiato – 5 su 100, esattamente come dice Salvini.



Ricordiamo che lo status di rifugiato viene riconosciuto a coloro che sono scappati dal proprio Paese per aver subìto, o avere il fondato timore di poter subire atti di persecuzione dovuti alla propria razza, religione, appartenenza ad un gruppo sociale, cittadinanza, o opinioni politiche (Convenzione di Ginevra del 1951).



Si tratta di un sottoinsieme di coloro a cui la Costituzione italiana riconosce il diritto di asilo, ovvero “lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.



E il restante 95%?



Continuando a leggere il documento del ministero italiano, scopriamo che il 52% delle richieste di asilo sono state negate, mentre al 28% è stato riconosciuto lo status di protezione umanitaria e al 15% lo status di protezione sussidiaria, come mostrato nel grafico sottostante.



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Di cosa si tratta? Lo Stato italiano riconosce altri status ai richiedenti del diritto d’asilo, qualora non sussistano i presupposti per quello di rifugiato. La protezione sussidiaria viene riconosciuta ad un “cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (Decreto legislativo n. 251 del 2007). Per grave danno si intende rischio di morte, tortura o minaccia grave alla vita dovuta alla presenza di conflitti armati nazionali o internazionali.



La protezione umanitaria, invece, ricorre quando esistono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” per garantire ad un cittadino di un paese terzo o apolide il diritto di soggiorno sul territorio italiano (Testo Unico sull”Immigrazione).



Una delle differenze principali tra i vari status – rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria – è la durata del permesso di soggiorno accordata dal governo italiano. I rifugiati, infatti, ricevono un permesso di durata quinquennale, rinnovabile senza rivalutazione delle condizioni. La protezione sussidiaria accorda una permesso triennale, mentre la protezione umanitaria riconosce un permesso solamente annuale. In questi due ultimi casi, il permesso di soggiorno è rinnovabile previa rivalutazione delle condizioni che hanno permesso il riconoscimento dello status in primo luogo.



La dichiarazione di Salvini



Il leader della Lega non si sbaglia nella sua dichiarazione: soltanto il 5% di coloro che hanno presentato richiesta d’asilo nel mese di dicembre, ha ottenuto lo status di rifugiato in Italia. Per questo motivo gli assegniamo un “Vero”. Ma è altrettanto bene sottolineare che lo status di rifugiato non è l’unico status che può essere assegnato a coloro che arrivano in Italia per scappare da gravi condizioni sociali o conflitti armati: il 43% dei richiedenti asilo ottiene infatti un permesso di soggiorno per protezione umanitaria e sussidiaria, proprio per i motivi sopra elencati.