Tutti i nuovi reati introdotti o ampliati dal ddl “Sicurezza”

Il testo approvato alla Camera contiene una trentina tra nuovi comportamenti puniti, aggravanti e sanzioni
ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI
Il 18 settembre la Camera ha approvato il disegno di legge “Sicurezza”, presentato dal governo Meloni a gennaio. Secondo i calcoli di Pagella Politica, il testo – che ora deve essere esaminato dal Senato – propone di introdurre una trentina tra nuovi reati, aggravanti, sanzioni e ampliamenti di pena. 

Vediamoli uno per uno, con tutti i rimandi al disegno di legge, al codice penale in vigore e alle norme che la maggioranza di governo vuole modificare.

Il nuovo reato sul terrorismo

Con il disegno di legge “Sicurezza” viene introdotto un nuovo reato nel codice penale, che punisce la “detenzione di materiale con finalità di terrorismo”. Chi si procura o detiene del materiale con le istruzioni per preparare o usare esplosivi, armi da fuoco o sostanze chimiche e batteriologiche con «finalità di terrorismo» è punito con il carcere da due a sei anni.

Viene ampliato poi il reato di “fabbricazione o detenzione di materie esplodenti” già esistente: con le novità contenute nel disegno di legge, rischia il carcere da sei mesi a quattro anni chi pubblicizza istruzioni per preparare esplosivi.

Il nuovo reato sulle occupazioni

Uno dei punti più dibattuti del disegno di legge “Sicurezza” riguarda l’introduzione del nuovo reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. Questo reato punisce con il carcere – dai due ai sette anni – chi occupa una casa, destinata a domicilio di qualcun altro, con la violenza o la minaccia. Rischia la stessa pena chi si appropria della casa di qualcuno raggirandolo oppure chi cede un immobile occupato. Non può essere punito, invece, chi collabora con le forze dell’ordine e si impegna volontariamente ad abbandonare l’immobile occupato. 

Ricordiamo che il codice penale punisce già comportamenti simili: da un lato, infatti, esiste il reato di “invasione di terreni o edifici” (art. 633), dall’altro lato c’è il reato di “turbativa violenta del possesso di cose immobili” (art. 634). 

La nuova truffa aggravata

Il disegno di legge “Sicurezza” modifica il codice penale e il codice di procedura penale per ampliare il numero delle aggravanti, i casi di truffa e le corrispondenti pene.

In primo luogo viene introdotta una nuova aggravante alle 19 “comuni” già presenti nel codice penale (art. 61). Le pene per un reato possono essere aumentate se chi ha commesso quel reato lo ha fatto dentro a una stazione ferroviaria o della metropolitana, o nelle loro vicinanze, oppure dentro ai vagoni di un treno o della metropolitana. 

In secondo luogo è ampliato il reato di “truffa” (art. 640): chi commette questo reato approfittando, tra le altre cose, delle circostanze del luogo in cui viene commesso o dell’età della vittima, è punito con il carcere da due a sei anni e con una multa, che può andare da 700 a 3 mila euro. 

In più, il disegno di legge “Sicurezza” consente il cosiddetto “arresto obbligatorio in flagranza” – regolato dal codice di procedura penale – proprio per il reato di truffa aggravato appena visto. Le forze dell’ordine hanno l’obbligo di arrestare chi commette questo reato se viene colto sul fatto, ossia nel momento in cui viene commesso il reato.

L’ampliamento del reato di danneggiamento

Un altro reato che il disegno di legge “Sicurezza” vuole ampliare è quello di “danneggiamento”. Nella sua versione attuale, il codice penale punisce (art. 635) con una multa fino a 10 mila euro e con la reclusione da uno a cinque anni chi distrugge o rovina «cose mobili o immobili altrui» durante le manifestazioni che si svolgono in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il testo approvato alla Camera stabilisce che se questo reato è commesso con la violenza o la minaccia, le pene aumentano: la multa può arrivare fino a 15 mila euro, mentre la reclusione parte da almeno un anno e sei mesi.

Le novità sul Daspo urbano

Il disegno di legge “Sicurezza” introduce poi alcune novità sul cosiddetto “Daspo urbano”, ossia il divieto di accedere a luoghi pubblici che può essere disposto dai sindaci o dalle autorità di pubblica sicurezza nei confronti di singoli cittadini.

Innanzitutto, il testo approvato alla Camera dà ai questori il potere di disporre il divieto di accesso nei confronti di persone denunciate o condannate, anche senza una sentenza definitiva, se queste persone sono accusate di aver commesso nei cinque anni precedenti alcuni tipi di reato (tra cui lesioni, ma non solo) all’interno di stazioni, aeroporti, porti o strutture di trasporto pubblico locale. 

Viene inoltre ampliata la possibilità di ricorrere al cosiddetto “arresto in flagranza differita” per chi è accusato di aver commesso il reato di lesioni personali (art. 583) nei confronti di un pubblico ufficiale durante le manifestazioni sportive o di un medico o infermiere in servizio. L’arresto in flagranza differita, come suggerisce il nome, consente di arrestare entro 48 ore le persone che sono accusate di aver commesso alcuni tipi di reato, ma che, sebbene colte sul fatto grazie a foto o video, non possono essere immediatamente arrestate per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica.

Cambiano le regole sulla concessione della sospensione condizionale della pena, che permette appunto di sospendere pene di una certa lunghezza, a patto che non siano commessi nel frattempo altri reati. Se il Senato approverà definitivamente il disegno di legge “Sicurezza”, la sospensione condizionale della pena nei confronti di condannati per alcuni tipi di reato, commessi nelle aree dei trasporti pubblici, potrà essere concessa a patto di osservare il divieto di accedere a specifici luoghi, disposto da un giudice. Se questo divieto non viene osservato, viene revocata la sospensione condizionale della pena.

La stretta sui blocchi stradali

Attualmente la legge punisce con una multa da mille euro a 4 mila euro chi impedisce la circolazione su una strada ordinaria (per intenderci, una comune strada asfaltata) usando il proprio corpo. Il disegno di legge “Sicurezza” propone che chi commette questa azione, su una strada e sui binari, possa essere punito con un mese di carcere e una multa di 300 euro. È prevista poi l’introduzione di un’aggravante: la pena della reclusione può andare da sei mesi a due anni se il blocco stradale è commesso insieme ad altre persone. 

Al momento, dunque, se si impedisce la libera circolazione su una strada con il proprio corpo, si commette un illecito amministrativo, essendo prevista solo una multa. Se il disegno di legge “Sicurezza” diventerà legge, questo illecito diventerà penale, essendo previsto il carcere.

Ricordiamo che il primo governo Conte, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega, aveva già inasprito le norme sui blocchi stradali. Nel 2018 il primo decreto “Sicurezza”, infatti, ha stabilito che debba essere punito con la reclusione da uno a sei anni non solo chi blocca con un mezzo la circolazione su una ferrovia, ma anche chi fa la stessa cosa su una strada. In più aveva stabilito le pene attuali, ossia la multa, per chi pratica l’ostruzione usando il proprio corpo.

Il carcere per le donne incinte

In base al codice penale, l’esecuzione di una pena deve essere spostata (art. 146) se riguarda una donna incinta o una donna madre di un bambino con meno di un anno di età. In questi casi il rinvio dell’esecuzione della pena, come la detenzione in carcere, è obbligatorio. 

Il disegno di legge “Sicurezza” vuole eliminare questa obbligatorietà, rendendo il rinvio solo facoltativo. Al momento il rinvio facoltativo della pena può riguardare (art. 147), tra gli altri, le madri che hanno figli con un’età inferiore ai tre anni. Il disegno di legge “Sicurezza” propone che nel caso in cui venga disposto il rinvio della pena per una donna incinta o con un figlio con un’età inferiore ai tre anni, questo rinvio possa essere revocato se la madre adotta comportamenti «che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore». In più, chiede che il rinvio non venga concesso se «derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti» da parte della madre.

Se le regole approvate dalla Camera diventeranno legge, le donne incinte o madri di bambini con un’età inferiore a un anno dovranno scontare la pena in carcere, qualora comminata, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (abbreviato con la sigla “Icam”). Per le madri di bambini con un’età tra gli uno e i tre anni la pena potrà essere eseguita in un Icam solo se «le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano». Secondo i dati più aggiornati del Ministero della Giustizia, al 31 agosto 2024 negli istituti penitenziari italiani c’erano 18 detenuti madri con 21 figli al seguito.

La stretta sull’accattonaggio

Attualmente chi usa un bambino con un’età inferiore ai 14 anni «per mendicare» è punito (art. 600-octies) con il carcere fino a tre anni. 

Il disegno di legge “Sicurezza” vuole alzare l’età del minore a 16 anni e portare la pena da uno a cinque anni di carcere, e aumentare le pene per chi induce gli altri all’accattonaggio, portandole fino a sei anni di carcere. Questa pena è aumentata «da un terzo alla metà» se il reato è commesso usando la violenza e le minacce nei confronti di un bambino di età inferiore ai 16 anni.

Il divieto contro la cannabis light

Alla fine dello scorso luglio due commissioni della Camera riunite in seduta comune – la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Giustizia – hanno approvato alcuni emendamenti al disegno di legge “Sicurezza”, tra cui uno che riguarda la cosiddetta “cannabis light”, quella con una bassa percentuale di tetraidrocannabinolo (THC), la principale sostanza psicoattiva contenuta nella pianta.

L’emendamento vuole modificare alcune norme contenute nella legge del 2016 che contiene le «disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa». L’obiettivo dichiarato è impedire definitivamente il consumo ricreativo della cannabis coltivata legalmente in base alla legge del 2016. In che modo?

Tra le altre cose, il disegno di legge “Sicurezza” stabilisce che «sono vietati l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l’invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata» nel rispetto della legge del 2016, «anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati». Per chi viola questa nuova norma si applicano le sanzioni del “Testo unico in materia di sostanze stupefacenti”.

Le norme sulla violenza contro i pubblici ufficiali

Il codice penale punisce (art. 336) con il carcere da sei mesi a cinque anni chi minaccia «un pubblico ufficiale» o «un incaricato di un pubblico servizio», o usa la violenza nei suoi confronti, per costringerlo a fare qualcosa di contrario ai propri doveri. Il disegno di legge “Sicurezza” vuole aumentare di un terzo questa pena se il reato di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” è commesso nei confronti «di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza». Lo stesso inasprimento delle pene è stato introdotto per il reato di “resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337). 

Il testo approvato dalla Camera chiede che la pena sia aumentata di un terzo se le violenze o le minacce contro i pubblici ufficiali sono commesse per «impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica».

Sono state riscritte anche le pene per le ipotesi di lesioni nei confronti di un pubblico ufficiale. In base alle modifiche proposte dal disegno di legge “Sicurezza”, le lesioni considerate «semplici» contro un pubblico ufficiale sono punite con una reclusione da due a cinque anni; le lesioni «gravi» da quattro a dieci anni; e quelle «gravissime» da otto a 16 anni.

Contro gli imbrattamenti

Il codice penale punisce già il reato di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” (art. 639). Il disegno di legge “Sicurezza” propone di ampliare questo reato: nel caso in cui sia commesso contro «beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche» e «con la fi­nalità di ledere l’onore, il prestigio o il de­coro dell’istituzione cui il bene appartiene», il reato di deturpamento è punito con il carcere da sei mesi a un anno e sei mesi e con una multa da mille a 3 mila euro. 

In caso di recidiva, le pene aumentano: la reclusione va da sei mesi a tre anni e la multa può arrivare fino a 12 mila euro.

Le novità per il Codice della strada

Il testo approvato dalla Camera interviene pure sul Codice della strada, aumentando le sanzioni per chi non rispetta una serie di regole

Per esempio, gli autisti che non mostrano il documento di identità o la patente rischiano una multa da 100 euro a 400 euro. Chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine rischia una multa da 200 euro a 600 euro, e se è recidivo nei due anni successivi, gli viene tolta la patente per un mese. Chi invece forza un posto di blocco può essere punito con una multa da 1.500 euro a 6 mila euro e, una volta accertata la violazione del Codice della strada, gli viene sospesa la patente per un periodo che va da tre mesi a un anno. 

Anche il Codice della navigazione ha subìto un paio di modifiche. Per esempio, i capitani delle navi italiane e straniere che non obbediscono all’intimidazione del fermo della Guardia di finanza possono essere puniti con il carcere fino a due anni (questa pena è già in vigore per chi non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale).

Il nuovo reato di rivolta in carcere

A oggi chiunque istiga (art. 415) pubblicamente «alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico» oppure «all’odio fra le classi sociali» è punito con il carcere da sei mesi a cinque anni. Con il disegno di legge “Sicurezza” le pene sono aumentate – senza specificare di quanto – se il reato di “istigazione a disobbedire alle leggi” è commesso in un istituto penitenziario oppure nelle comunicazioni dirette a detenuti.

Non solo: il testo ora all’esame del Senato introduce il nuovo reato di “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”. «Chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, partecipa a una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni», si legge nel disegno di legge “Sicurezza”. Tra gli «atti di resistenza» rientrano anche i comportamenti di resistenza passiva che impediscono il compimento di atti d’ufficio necessari alla gestione dell’ordine nel carcere. Le pene per questo nuovo reato sono aumentate per chi lo commette usando le armi oppure se ne derivano lesioni per le persone, o la morte di qualcuno. La pena massima può arrivare fino a vent’anni di carcere.

Parallelamente, il disegno di legge “Sicurezza” modifica il Testo unico sull’immigrazione e punisce con il carcere da uno a sei anni chiunque, insieme ad almeno altre tre persone, organizzi o partecipi a una «rivolta» in un centro di accoglienza per migranti o in un centro per i rimpatri, usando violenza o atti di resistenza passiva. 

Infine, a proposito di immigrazione, il disegno di legge “Sicurezza” obbliga i negozi che vendono le schede telefoniche SIM a chiedere una copia del permesso di soggiorno ai clienti di nazionalità non appartenente all’Unione europea. Chi non rispetta questa norma rischia di vedersi chiudere il negozio per un periodo da cinque a trenta giorni.

SOSTIENI PAGELLA

La politica senza chiacchiere.

Aiutaci a realizzare il nostro progetto per una nuova informazione politica in Italia.
Unisciti a noi
Newsletter

I Soldi dell’Europa

Il lunedì, ogni due settimane
Il lunedì, le cose da sapere sugli oltre 190 miliardi di euro che l’Unione europea darà all’Italia entro il 2026.

Ultimi articoli