Le sanzioni del governo contro le ONG reggono poco nei tribunali

Il ministro Piantedosi ha annunciato nuovi fermi alle navi che soccorrono i migranti, ma finora quasi tutti i provvedimenti sono stati annullati dopo i ricorsi
Ansa
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Da alcune settimane, complice la crisi migratoria a Ceuta, l’exclave spagnola in territorio marocchino, il governo Meloni ha aumentato le proprie azioni per fronteggiare l’immigrazione irregolare. Tra le varie cose, il governo è tornato a concentrarsi su un aspetto del fenomeno migratorio, ossia il ruolo delle Organizzazioni non governative (ONG) nel salvataggio dei migranti in arrivo via mare sulle coste italiane.

Il 23 agosto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato su X un nuovo fermo contro la nave Sea-Watch 5, gestita dall’omonima ONG tedesca: 45 giorni di stop e una multa da 7.500 euro. Secondo il ministro, la nave avrebbe commesso una «grave violazione della normativa» perché, durante un soccorso avvenuto nella zona SAR libica, non ha informato il centro di coordinamento competente.

Non è la prima volta che il Ministero dell’Interno applica alle navi umanitarie le sanzioni previste dal cosiddetto “decreto ONG” voluto dal governo Meloni e approvato all’inizio del 2023. Ed è altrettanto frequente che le organizzazioni interessate impugnino fermi e multe davanti ai tribunali.
Ma, quando questi provvedimenti arrivano davanti ai giudici, quanto regge la linea del Ministero dell’Interno? In breve: poco. In base alle verifiche di Pagella Politica, dopo l’approvazione del “decreto ONG” in nessun caso il fermo contro una nave ONG disposto dal Ministero dell’Interno sulla base del decreto è stato definitivamente confermato dai tribunali in seguito ai ricorsi.

I provvedimenti contro le navi ONG

Su Pagella Politica abbiamo già spiegato diversi casi in cui i provvedimenti contro le navi ONG sono arrivati davanti ai giudici. Nel marzo 2026, per esempio, abbiamo ricostruito la sentenza che ha annullato il fermo della Sea-Eye 5. Per capire però se questi episodi descrivono una tendenza generale, bisogna ricostruire l’esito dei procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore del decreto ONG.

La fonte più completa è la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), ossia l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. L’agenzia raccoglie regolarmente informazioni sulle attività delle navi ONG impegnate nella ricerca e soccorso nel Mediterraneo e sui procedimenti amministrativi e giudiziari che le riguardano. Nel suo aggiornamento pubblicato il 28 luglio 2026, la FRA ha presentato una tabella caso per caso aggiornata al 30 giugno. Per ciascuna nave sono indicati i provvedimenti adottati, gli eventuali ricorsi, le decisioni dei tribunali e lo stato del procedimento. La stessa FRA ha precisato che alcuni casi indicati come pendenti potrebbero avere avuto sviluppi non ancora registrati, con decisioni intervenute dopo il 30 giugno. Va detto, inoltre, che nel mese di agosto sono stati disposti nuovi fermi nei confronti di navi ONG. Si tratta però di casi recenti, sui quali non risultano decisioni di merito.

Che cosa mostrano i casi precedenti

La prima distinzione da fare è tra decisioni cautelari e decisioni di merito. Quando un tribunale sospende un fermo in via cautelare, non ha ancora necessariamente stabilito che il provvedimento sia illegittimo: ha soltanto deciso che la nave possa tornare temporaneamente in attività in attesa della decisione sul merito.

Per capire quanto la linea di Piantedosi abbia retto davvero, bisogna quindi guardare soprattutto ai casi già arrivati a una decisione sul merito. I dati su questi casi sono stati ricostruiti dalla ricognizione della FRA, integrata, dove necessario, con le decisioni giudiziarie intervenute e non ancora registrate nel database. Il quadro che emerge dall’analisi è piuttosto netto: dei 18 casi documentati, quello riguardante Geo Barents è finora l’unico in cui il governo ha ottenuto una decisione favorevole nel merito in primo grado, con una sentenza del Tribunale di Ancona del giugno 2024. La decisione è stata però ribaltata in appello: nell’aprile 2025 la Corte d’appello di Ancona ha annullato fermo e multa e il governo ha presentato ricorso in Cassazione. 

Non emerge, invece, nemmeno un caso in cui un fermo disposto in applicazione del “decreto ONG” sia stato definitivamente confermato contro una nave al termine dei successivi gradi di giudizio.

Perché i tribunali danno torto al ministero

Le ragioni per cui i giudici hanno annullato praticamente tutti i fermi e le sanzioni del governo alle ONG non sono sempre le stesse. Le informazioni riportate sul sito della FRA consentono di ricostruire i procedimenti e i loro esiti. Ma per capire le motivazioni bisogna esaminare alcune delle sentenze intervenute.

Un caso significativo è quello della Sea-Eye 4, fermata nell’ottobre 2023 perché, secondo le autorità italiane, durante un soccorso non aveva rispettato l’ordine della Guardia costiera libica di allontanarsi dall’area. Con una sentenza 5 dicembre 2024 il Tribunale civile di Vibo Valentia ha annullato il fermo, spiegando che l’ordine della Guardia costiera libica era stato dato mentre erano ancora presenti persone in pericolo e alcune si stavano gettando in mare. La legge italiana può imporre di rispettare le indicazioni sulle modalità di svolgimento del soccorso, non un ordine che equivalga a interrompere il soccorso stesso. Inoltre, osserva il giudice, le autorità libiche non avevano coordinato concretamente l’operazione né indicato un luogo sicuro di sbarco. Invece, l’intervento della Sea-Eye 4 era stato «conforme alle fonti internazionali e al dovere di soccorso in mare».

Un ragionamento simile compare nella vicenda della Humanity 1, fermata nel marzo 2024. Alla nave era stato contestato di avere ostacolato l’intervento della Guardia costiera libica, in particolare non rispettando l’ordine di allontanarsi. Il Tribunale civile di Crotone però ha dichiarato illegittimo il fermo. Il punto centrale della decisione è che, nelle circostanze esaminate, quella delle autorità libiche non poteva essere considerata una vera operazione di soccorso ai sensi del diritto internazionale. Il soccorso, infatti, non termina con il semplice recupero delle persone in mare, ma deve concludersi con il loro sbarco in un place of safety, ossia un luogo sicuro. L’operazione condotta dalla Guardia costiera libica avrebbe comportato il recupero delle persone e, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, la loro riconduzione in Libia. Il giudice ha considerato anche le modalità concrete dell’intervento libico, durante il quale erano stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Di conseguenza, non poteva essere contestato alla Humanity 1 di avere ostacolato un’attività di soccorso, dato che non poteva essere considerato tale l’intervento delle autorità libiche. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, come risulta anche dalla ricostruzione della FRA.

Diverso è il caso della Sea-Eye 5, fermata a Pozzallo nel giugno 2025. Tra le violazioni contestate c’erano il mancato coinvolgimento immediato delle autorità libiche, il mancato rispetto delle indicazioni del centro italiano di coordinamento e il ritardo nel raggiungere il porto assegnato. Nella sentenza il Tribunale civile di Ragusa ha accertato innanzitutto che la nave aveva inviato alle autorità libiche le stesse comunicazioni trasmesse a quelle italiane, senza ricevere risposta. Dopo il soccorso, il centro italiano aveva assegnato Taranto come porto e aveva chiesto di individuare le persone più vulnerabili da far sbarcare separatamente. Il comandante aveva spiegato che, viste le condizioni fisiche e psicologiche delle persone a bordo, non era possibile distinguere in sicurezza chi fosse “fragile” dagli altri. Il tribunale ha ritenuto che il comandante avesse mantenuto un dialogo costante con le autorità italiane e che le sue decisioni fossero motivate dalle condizioni delle persone soccorse, non da un rifiuto arbitrario di rispettare quanto gli era stato richiesto. Per il Tribunale, dunque, non basta che il comandante non esegua materialmente le indicazioni ricevute perché scatti automaticamente una sanzione: occorre verificare se, sulla base della situazione concretamente esistente a bordo, la sua scelta sia stata giustificata. Su queste basi il giudice ha annullato il fermo e le sanzioni.

C’è poi il caso della Geo Barents, fermata a Genova nel settembre 2024 per 60 giorni. Alla nave era stato contestato di non avere rispettato le indicazioni del centro libico durante un’operazione di soccorso e il Ministero dell’Interno aveva applicato un fermo superiore agli ordinari 20 giorni sostenendo che si trattasse di una reiterazione della violazione, sulla base di un precedente fermo disposto nei confronti della stessa nave a Massa Carrara nel marzo dello stesso anno. Nell’ordinanza cautelare del Tribunale civile di Genova dell’ottobre 2024 il giudice però sospese il fermo perché non c’era la reiterazione che l’amministrazione sosteneva ci fosse, dato che il comandante della nave era diverso. Nel febbraio 2026 il Tribunale di Genova ha poi annullato definitivamente le sanzioni per un «errore procedurale».

In poche parole, questi precedenti mostrano che le ragioni degli annullamenti sono diverse, ma c’è un denominatore comune: i giudici non si limitano a verificare formalmente se una nave abbia eseguito o meno un’indicazione ricevuta, ma valutano anche se la violazione sia stata provata, se l’ordine impartito fosse conforme al diritto internazionale e se, nelle circostanze concrete, la condotta del comandante fosse giustificata dagli obblighi di soccorso e di sicurezza in mare.

Le sospensive non ancora decise

Accanto alle decisioni di merito ci sono poi diversi procedimenti nei quali i giudici hanno accolto soltanto la richiesta di sospendere in via cautelare il fermo o la multa. Un caso è quello della Ocean Viking. Nel febbraio 2024 la nave fu fermata per 20 giorni a Brindisi dopo avere sbarcato 261 persone. Secondo le autorità italiane, l’ONG SOS Méditerranée non aveva rispettato le indicazioni della Guardia costiera libica e aveva effettuato più operazioni di soccorso. Il Tribunale di Brindisi sospese il fermo e, nell’aprile successivo, confermò la sospensione. Il giudizio sul merito, però, non risulta ancora concluso.

Un altro caso riguarda la nave Mediterranea, che nell’agosto 2025 fu fermata per 60 giorni e multata di 10 mila euro perché, dopo avere soccorso dieci persone, non raggiunse il porto assegnato di Genova e fece sbarcare invece i migranti a Trapani. L’8 ottobre 2025 il Tribunale di Trapani sospese il fermo, precisando però che avrebbe dovuto ancora pronunciarsi sul merito complessivo della vicenda. Il procedimento è ancora pendente. Questi casi non costituiscono, quindi, pronunce definitive contro il governo, ma bisogna attendere la decisione sul merito. Tuttavia, vale anche il contrario riguardo alle decisioni favorevoli al governo.

Nel marzo 2024 la Geo Barents fu fermata per 20 giorni a Marina di Carrara dopo avere effettuato tre operazioni di soccorso consecutive, invece di dirigersi verso il porto assegnato dopo la prima. Medici senza frontiere impugnò il provvedimento e chiese al Tribunale di Massa di sospenderne immediatamente gli effetti. Nell’aprile 2024 il tribunale respinse la richiesta cautelare, mentre il giudizio sul merito risulta ancora pendente.

Una situazione analoga riguarda la Mare Jonio. Nell’aprile 2024, dopo lo sbarco di 56 persone a Pozzallo, la nave fu fermata per 20 giorni perché, secondo le autorità, aveva favorito la fuga di alcuni migranti dalla Guardia costiera libica. Mediterranea Saving Humans impugnò il provvedimento davanti al Tribunale di Ragusa, che respinse la richiesta di sospensione cautelare. Anche in questo caso la FRA continua a indicare il procedimento come pendente.

Il caso Sea-Watch 5

Con riguardo alla Sea-Watch 5, la stessa ONG ha riconosciuto di avere informato l’Italia e altri Paesi europei, ma non il centro di coordinamento libico. Questo distingue il caso da altri nei quali i giudici hanno accertato che le comunicazioni erano state effettuate oppure che la ricostruzione dell’amministrazione non era provata. Su questa mancata comunicazione Piantedosi ha fondato l’accusa di violazione della normativa italiana.

Sea-Watch ha spiegato la scelta di non informare il centro libico richiamando, da un lato, il rischio che la cooperazione con quelle autorità potesse contribuire alla riconduzione delle persone soccorse in Libia e, dall’altro, ragioni di sicurezza: poco dopo il soccorso del 13 agosto un’imbarcazione libica non identificata si sarebbe avvicinata alla Sea-Watch 5 e alcune persone a bordo avrebbero minacciato l’equipaggio con un’arma. Non era la prima volta che la nave denunciava un episodio del genere. L’11 maggio scorso, dopo aver soccorso 90 persone in acque internazionali, la Sea-Watch 5 fu raggiunta da una motovedetta della Guardia costiera libica. Secondo quanto ricostruito, dalla motovedetta furono sparati molti colpi e l’unità minacciò inoltre di abbordare la nave e di condurre in Libia le persone a bordo. La valutazione giudiziaria della condotta della Sea-Watch 5 e delle ragioni addotte per giustificare l’omessa comunicazione al centro libico terrà probabilmente conto di alcuni elementi.

La normativa italiana, cioè il “decreto ONG”, prevede che l’operazione di soccorso sia immediatamente comunicata al centro di coordinamento competente per l’area SAR – cioè la zona di ricerca e soccorso in mare nella quale uno Stato assicura il coordinamento delle operazioni – e allo Stato di bandiera. Lo stesso decreto stabilisce che le indicazioni impartite dalle autorità devono essere emesse sulla base degli obblighi derivanti dal diritto internazionale del mare, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalle norme in materia di diritto d’asilo. La Corte costituzionale, pronunciandosi nel 2025 sul decreto ONG, ha chiarito che non tutte le inosservanze delle indicazioni delle autorità possono essere sanzionate: occorre valutare se vi siano motivi legittimi e interpretare comunque la normativa italiana alla luce degli obblighi internazionali.

Inoltre, come affermato da alcune delle sentenze citate, il fatto che la Libia abbia una propria zona SAR non significa che ogni indicazione delle sue autorità debba essere necessariamente seguita. Nel caso Humanity 1 del marzo 2024, per esempio, i giudici sia di primo grado sia d’appello hanno chiarito che le indicazioni delle autorità libiche non possono prevalere sull’obbligo di portare le persone soccorse in un luogo sicuro. C’è poi un precedente ancora più vicino al caso Sea-Watch 5. Il 9 luglio il Tribunale di Ortona ha dichiarato illegittimo un altro fermo della Humanity 1, disposto nel dicembre 2025, proprio perché la nave non aveva comunicato con il centro di coordinamento libico. Anche in quel caso il giudice ha dato rilievo al fatto che la Libia non può essere considerata un luogo sicuro per lo sbarco.

Già nel 2012, nella sentenza “Hirsi Jamaa e altri contro Italia”, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato l’Italia per il respingimento verso la Libia di migranti intercettati in alto mare. La Corte stabilì, tra le altre cose, che il loro ritorno li aveva esposti a un rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e al rischio di essere successivamente rimandati nei Paesi d’origine. A tutto questo bisogna aggiungere che nel 2024 l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha sostenuto che la Libia non possa essere considerata un place of safety, cioè un luogo sicuro per lo sbarco delle persone soccorse in mare. E già nel 2021, in una presa di posizione congiunta, lo stesso Alto Commissariato e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) avevano affermato che in Libia mancano le condizioni necessarie a garantire sicurezza e protezione alle persone sbarcate. Non a caso, un rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissario ha pubblicato un rapporto sulla Libia nel quale si descrivono violazioni e abusi «diffusi e sistematici» ai danni di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, attribuiti anche a soggetti collegati allo Stato impegnati nella gestione delle frontiere e della migrazione.

Il post di Piantedosi

Nel suo post sull’ultimo fermo della Sea-Watch 5, Piantedosi definisce quella contestata alla nave una «grave violazione della normativa». Ma i precedenti mostrano che i giudici, chiamati successivamente a verificare quei provvedimenti, sono arrivati spesso a conclusioni diverse.

Negli ultimi tre anni diversi fermi e multe applicati alle ONG dal ministero sono stati annullati nel merito; altri sono stati sospesi in via cautelare e devono ancora essere giudicati; in qualche caso i giudici hanno invece inizialmente dato ragione all’amministrazione. Il precedente della Geo Barents mostra bene perché sia necessario distinguere i vari gradi di giudizio: il governo aveva vinto in primo grado, ma la decisione è stata ribaltata in appello e la controversia è ora arrivata in Cassazione.

Sulla base della ricognizione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, e degli sviluppi successivi, finora non emerge un caso in cui un fermo disposto in applicazione del decreto ONG sia stato definitivamente confermato contro una nave ONG al termine dei successivi gradi di giudizio. Questo non significa che la nuova sanzione contro Sea-Watch 5 sarà necessariamente annullata. Il caso dovrà essere valutato sulla base dei fatti e delle prove disponibili. Ma il bilancio giudiziario dei provvedimenti adottati finora mostra che la loro legittimità, spesso presentata nel dibattito politico, e nello stesso post del ministro Piantedosi, come un dato acquisito, è stata in numerosi casi smentita dai tribunali.

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