Il nuovo patto sulle migrazioni non è così conveniente per l’Italia

Le nuove regole europee possono aiutarci, ma introducono pure diversi obblighi per un Paese di frontiera come il nostro 
ANSA
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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questi mesi ha più volte sostenuto che il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo avrebbe migliorato la posizione dell’Italia. Nel 2023, mentre a Bruxelles si svolgevano le negoziazioni sul patto, Meloni aveva detto per esempio che «le nuove regole sono per noi migliori delle precedenti». Poi, nella conferenza stampa di inizio 2024, Meloni aveva sostenuto che il sistema in esame avrebbe garantito maggiormente l’Italia, perché prevedeva «un meccanismo serio che impegna anche gli altri Paesi a fare un lavoro di redistribuzione». Pure Fratelli d’Italia, in un recente post su X, ha rivendicato il nuovo Patto come un risultato positivo, sostenendo che con esso l’Italia avrebbe ottenuto un sistema europeo più favorevole rispetto al passato.

Ma il confronto tra le nuove regole e quelle in vigore prima restituisce un quadro più articolato di quello che emerge dalle dichiarazioni. Il Patto contiene alcuni strumenti che possono aiutare l’Italia, a partire dal nuovo meccanismo di solidarietà, ma sancisce anche maggiori oneri per un Paese di frontiera come il nostro, attraverso responsabilità più lunghe e ulteriori obblighi.

La logica di Dublino III

Il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, conosciuto con l’acronimo inglese AMMR, da Asylum and Migration Management Regulation è entrato in vigore il 12 giugno 2026 e sostituisce il cosiddetto “sistema di Dublino”, che per oltre trent’anni ha disciplinato questa materia. Le sue origini risalgono alla Convenzione di Dublino, firmata nel 1990 ed entrata in vigore nel 1997. Nel 2003 la Convenzione è stata sostituita dal regolamento “Dublino II” e dieci anni più tardi è arrivato il regolamento “Dublino III”, applicabile dal 2014.

Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo non supera però del tutto la logica del regolamento di “Dublino III”. Il nuovo regolamento prevede infatti, come Dublino III, una serie di criteri da applicare secondo un ordine preciso per stabilire quale Stato membro sia competente all’esame della domanda d’asilo: tra gli altri, i legami familiari, alcuni titoli di soggiorno o visti. Se non trova applicazione uno di questi criteri, il nuovo regolamento conserva una delle regole più note del sistema di Dublino: in determinate condizioni, lo Stato attraverso il quale il richiedente è entrato irregolarmente nell’Unione può essere considerato responsabile della domanda.

Quest’ultimo criterio ha un peso particolare per i Paesi di primo approdo alle frontiere esterne dell’Ue, come l’Italia, attraverso i quali avvengono molti degli ingressi irregolari. Sotto questo profilo, dunque, il nuovo Patto non migliora la situazione dell’Italia rispetto al sistema precedente.

Una maggiore responsabilità

Se il criterio dell’ingresso resta uguale, cambia invece in senso peggiorativo per l’Italia e per gli altri Paesi di frontiera il periodo di durata della responsabilità collegata a quell’ingresso.

Con il precedente regolamento Dublino III, se una persona entrava irregolarmente nell’Ue attraverso uno Stato membro, quel Paese restava responsabile per dodici mesi dall’ingresso. Il nuovo Patto porta questo termine a venti mesi.

Facciamo un esempio. Una persona entra irregolarmente in Italia e dopo quindici mesi raggiunge la Germania, dove presenta domanda di asilo. Se non ci sono legami familiari o altri criteri che rendono competente un altro Stato, la Germania può chiedere all’Italia di farsene carico perché è dalle frontiere italiane che la persona è entrata nell’Unione. Con Dublino III, dopo dodici mesi l’Italia non sarebbe più stata responsabile. Con il nuovo Patto, invece, può esserlo ancora fino a venti mesi.

Per le persone sbarcate dopo un’operazione di ricerca e soccorso in mare, invece, il nuovo Patto prevede un termine di dodici mesi, pari a quello che Dublino III disponeva in generale per la responsabilità legata all’ingresso irregolare. C’è poi un secondo allungamento dei termini, che riguarda il trasferimento vero e proprio nello Stato responsabile delle persone che si sono spostate in uno Stato diverso: i cosiddetti dublinanti.

Una volta stabilito quale Stato è responsabile, il Paese in cui si trova la persona ha di regola sei mesi per trasferirla in quello Stato. Il termine decorre dal completamento della procedura con cui viene riconosciuta quella responsabilità. Se il trasferimento non avviene nei sei mesi previsti, la responsabilità passa allo Stato che avrebbe dovuto eseguirlo, cioè quello in cui la persona si trova.

Con Dublino III, il termine poteva arrivare fino a un anno se la persona era detenuta e fino a 18 mesi se si dava alla fuga. Con il nuovo sistema resta il limite di un anno in caso di detenzione, mentre si può arrivare fino a tre anni se la persona fugge, oppone resistenza fisica al trasferimento, si rende intenzionalmente non idonea a essere trasferita oppure non rispetta le prescrizioni mediche necessarie.

La conseguenza è che, in tali ipotesi, lo Stato nel quale si trova il richiedente ha molto più tempo per rimandarlo nello Stato responsabile. Anche questa modifica è quindi sfavorevole per gli Stati di primo arrivo, come l’Italia: il periodo nel quale possono essere obbligati a riprendere in carico i “dublinanti” diventa più lungo.

Le procedure di frontiera

Un altro profilo da considerare riguarda le procedure di frontiera. Il nuovo regolamento stabilisce che in alcuni casi la domanda di protezione debba essere esaminata obbligatoriamente alla frontiera, con una procedura più rapida rispetto a quella ordinaria. Tra questi casi ci sono i richiedenti provenienti da Paesi per i quali, in base ai dati medi Ue, il tasso di riconoscimento della protezione internazionale è pari o inferiore al 20 per cento; chi ha intenzionalmente fornito informazioni o documenti falsi sulla propria identità o cittadinanza; e chi è considerato un pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico.

Durante questa procedura, che può durare fino a dodici settimane, il richiedente deve di regola rimanere alla frontiera, nelle sue vicinanze o in apposite strutture individuate dallo Stato. Questo significa che gli Stati devono disporre di posti, strutture e personale sufficienti per gestire contemporaneamente le persone sottoposte alla procedura di frontiera.

Il regolamento fissa in 30 mila posti la capacità complessiva che gli Stati dell’Ue devono garantire. La Commissione europea ha ripartito questa capacità tra i singoli Paesi sulla base dei criteri previsti dal regolamento: gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne, compresi gli arrivi dopo operazioni di ricerca e soccorso, e i rifiuti di ingresso alla frontiera. I criteri tendono, quindi, a gravare soprattutto i Paesi di frontiera esterna, che registrano una quota più elevata degli arrivi. All’Italia spetta il 26,7 per cento della capacità complessiva, la quota più alta dell’Ue, e deve quindi predisporre 8.016 posti. Il regolamento stabilisce, inoltre, un tetto annuale alle domande da esaminare con la procedura di frontiera. Dal 12 giugno 2026 al 12 giugno 2027 questo limite è pari al doppio della capacità assegnata: per l’Italia sono 16.032 domande.

L’Italia è così il Paese chiamato a sostenere l’impegno organizzativo maggiore: deve garantire più posti di qualsiasi altro Stato membro e predisporre le strutture e il personale necessari per gestirli. Infine, la rapidità nell’esame delle domande di asilo secondo la procedura di frontiera non significa automaticamente più rimpatri. Una volta respinta la richiesta serve comunque la collaborazione del Paese che deve riammetterla. Dunque, la decisione è più veloce, ma non garantisce da sola che il rimpatrio venga effettivamente eseguito.

Solidarietà obbligatoria

A fronte di questi maggiori oneri, un importante elemento favorevole ai Paesi sottoposti a pressione migratoria è il nuovo meccanismo di solidarietà. Nel novembre 2025 la Commissione europea ha individuato Italia, Spagna, Grecia e Cipro come Paesi sotto pressione.

Gli altri Stati membri sono obbligati a contribuire, ma non necessariamente accogliendo persone attraverso le ricollocazioni. Possono fornire risorse finanziarie oppure sostegno operativo, per esempio mettendo a disposizione personale, strutture o mezzi. Dunque, il Patto rende obbligatorio aiutare gli Stati sotto pressione, ma non rende obbligatorio redistribuire tra gli altri Paesi le persone arrivate in tali Stati.

L’Italia, come Paese dichiarato sotto pressione migratoria, può ottenere un aiuto che prima non era garantito, ma non può pretendere che quell’aiuto consista per forza nel ridurre il numero di persone a suo carico. Per cui quando Meloni parlava di «un meccanismo serio» che avrebbe impegnato gli altri Paesi in un «lavoro di redistribuzione» descriveva solo una delle forme possibili di solidarietà previste dal Patto.

Va infine tenuto presente un limite importante: per beneficiare della solidarietà, lo Stato sotto pressione deve rispettare le regole comuni. Se la Commissione Ue accerta che uno Stato beneficiario presenta carenze sistemiche nell’applicare le regole che stabiliscono di quali domande deve farsi carico e quali persone deve riprendere, gli altri Stati possono essere esentati dall’attuare nei suoi confronti alcune misure di solidarietà. Il punto riguarda da vicino l’Italia. Nel novembre 2025 la Commissione Ue, nel determinare gli Stati sotto pressione migratoria, aveva ricordato che dal dicembre 2022 l’Italia aveva sospeso quasi tutti i trasferimenti verso il proprio territorio. Aveva inoltre chiarito che questa prassi non avrebbe dovuto proseguire dopo l’entrata in applicazione del nuovo Patto e che il protrarsi dell’inadempimento avrebbe costituito una carenza sistemica nell’applicazione delle nuove regole sulla responsabilità. A luglio 2026 la Commissione ha ancora chiesto all’Italia passi concreti perché i trasferimenti riprendano effettivamente. Dunque, la solidarietà prevista dal Patto non è del tutto sganciata dal comportamento dello Stato che la riceve.

Sul blocco dei trasferimenti italiani si è pronunciata pure la Corte di giustizia dell’Ue. Nel dicembre 2024, con la sentenza “Tudmur”, e poi nel marzo 2026, con la sentenza “Daraa”, ha chiarito che uno Stato non può sottrarsi unilateralmente agli obblighi previsti dal sistema di Dublino semplicemente annunciando che non accetterà i trasferimenti dei “dublinanti”.

In conclusione

Il Patto mantiene il criterio che può attribuire allo Stato di ingresso irregolare la responsabilità della domanda di asilo, già previsto dal sistema di Dublino e, in alcuni casi, fa durare la responsabilità dello Stato di ingresso 20 mesi anziché 12. Inoltre, in determinate situazioni, porta da 18 mesi a tre anni il termine massimo entro cui un altro Stato può eseguire il trasferimento verso il Paese responsabile; infine, introduce procedure di frontiera obbligatorie per le quali l’Italia deve garantire la capacità più alta dell’Ue.

In compenso, il Patto rende obbligatoria la solidarietà verso Paesi sotto pressione come l’Italia, ma non obbliga gli altri Stati a ricollocare le persone arrivate nel nostro Paese. Le nuove regole offrono quindi all’Italia nuovi strumenti di sostegno, ma su diversi aspetti mantengono o aumentano gli oneri legati alla sua posizione di Paese di primo arrivo.

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

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