Chi sono i “dublinanti” e perché tutti li vogliono rimandare in Italia

Sono i migranti in attesa di asilo, ma che si trovano in un Paese europeo diverso da quello d’ingresso. La questione nasce da regole che il nuovo Patto sulle migrazioni non ha cambiato
ANSA/Fabrizio Zani
ANSA/Fabrizio Zani
Negli ultimi mesi la parola “dublinanti” è tornata spesso nel dibattito politico italiano. Il tema è riemerso di recente perché alcuni Paesi europei hanno chiesto all’Italia di prendere o riprendere in carico persone che si trovano sul loro territorio. Il motivo è che, secondo le regole europee sull’asilo, in alcuni casi la responsabilità di esaminare la domanda di protezione di una persona spetta a uno Stato diverso da quello in cui quella persona si trova, e in alcuni casi questo Stato può essere l’Italia.

Lo scorso 12 agosto la Germania ha fatto sapere di voler riprendere i trasferimenti previsti da queste regole. Pochi giorni dopo anche la Svizzera ha annunciato una ripresa graduale dei trasferimenti verso l’Italia, dopo quasi quattro anni di sospensione. Il 19 agosto è emerso che pure l’Austria nei mesi scorsi aveva iniziato a trasferire alcuni richiedenti asilo in Italia. E il 20 agosto pure la Finlandia ha detto di essere pronta a rinviare in Italia alcuni richiedenti asilo.

Queste persone vengono chiamate “dublinanti” perché il meccanismo che stabilisce quale Paese è responsabile della loro domanda di asilo deriva dal cosiddetto “sistema di Dublino”, che per anni ha regolato questa materia in Europa. Ma chi sono esattamente i “dublinanti” e perché, in alcuni casi, devono essere trasferiti da un Paese europeo a un altro?

Chi sono i “dublinanti”

Il termine “dublinanti” non compare nelle norme europee. Nel linguaggio giornalistico e politico viene usato per indicare i richiedenti di protezione internazionale che si trovano in uno Stato diverso da quello che, secondo le regole europee, è responsabile dell’esame della loro domanda. Per esempio, una persona può trovarsi in Germania ma avere l’Italia come Stato responsabile. In questo caso le autorità tedesche possono avviare la procedura per trasferirla in Italia.

Il nome deriva dal cosiddetto “sistema di Dublino”, che per oltre trent’anni ha disciplinato questa materia. Le sue origini risalgono alla Convenzione di Dublino, firmata nel 1990 ed entrata in vigore nel 1997. Nel 2003 la Convenzione è stata sostituita dal regolamento “Dublino II” e dieci anni più tardi è arrivato il regolamento “Dublino III”, applicabile dal 2014.

Dal 12 giugno 2026 “Dublino III” è stato sostituito e, per le nuove domande, si applica il Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, conosciuto con l’acronimo inglese AMMR, da Asylum and Migration Management Regulation. Il regolamento è uno dei principali provvedimenti del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Per le domande registrate prima del 12 giugno continuano invece a valere, ai fini dell’individuazione dello Stato responsabile, le regole di Dublino III. 

Il regolamento che ha dato origine all’espressione “dublinanti”, quindi, è stato superato. Ma il principio alla base del sistema è rimasto e la parola continua a essere usata.

A che cosa serve il sistema

Nell’Unione europea le domande di protezione internazionale vengono esaminate dai singoli Stati. È possibile però che i richiedenti asilo si spostino da un Paese all’altro. Servono quindi regole comuni per stabilire quale Stato debba occuparsi di ciascuna domanda.

Il principio di fondo è che una domanda deve essere esaminata da un solo Stato. L’AMMR stabilisce quindi una serie di criteri per individuare lo Stato responsabile, che devono essere applicati secondo l’ordine previsto dal regolamento.

Il regolamento considera innanzitutto la situazione dei minori non accompagnati. In questi casi, a determinate condizioni, può essere competente lo Stato nel quale si trova legalmente un familiare o un parente in grado di prendersene cura.

Vengono poi i criteri legati alla presenza di familiari in un altro Stato. A determinate condizioni, può essere rilevante la presenza del coniuge, del partner o dei figli del richiedente. Il regolamento considera anche alcune situazioni di dipendenza familiare: se, per gravi ragioni di salute, disabilità, gravidanza o età avanzata, il richiedente dipende dall’assistenza di un figlio, fratello, sorella o genitore che vive legalmente in un altro Stato, o viceversa, può essere quello Stato a risultare competente.

Successivamente, vengono presi in considerazione altri collegamenti con uno Stato, come il rilascio di un visto o di un titolo di soggiorno. Il nuovo AMMR ha aggiunto anche un criterio legato a determinati diplomi o qualifiche conseguiti in uno Stato: se ricorrono le condizioni stabilite, può essere quello Stato a risultare responsabile della domanda.

Più avanti nell’ordine stabilito dal regolamento si trova il criterio dell’ingresso irregolare nell’Unione europea. È probabilmente il più conosciuto nel dibattito italiano, soprattutto per una ragione geografica: l’Italia è una delle frontiere esterne dell’Unione e si trova lungo una delle principali rotte migratorie del Mediterraneo.

L’AMMR prevede che, quando è accertato che un richiedente ha attraversato irregolarmente la frontiera esterna provenendo da un Paese terzo, per terra, mare o aria, il primo Stato nel quale è entrato è responsabile dell’esame della domanda, nei limiti previsti dal regolamento.

Facciamo un esempio. Una persona arriva irregolarmente in Italia dalla Tunisia e viene identificata. Successivamente raggiunge la Germania e presenta lì una domanda di protezione internazionale. Se i criteri che vengono prima di quello dell’ingresso irregolare non individuano come competente un altro Stato, risulta responsabile l’Italia, e la Germania può avviare la procedura per trasferire il richiedente nel nostro Paese. Se però quella stessa persona ha, per esempio, determinati familiari in un altro Stato membro e sono rispettate le condizioni previste dal regolamento, il criterio familiare viene esaminato prima di quello dell’ingresso irregolare e può portare a un risultato diverso.

Per questo il “dublinante” non è necessariamente un migrante che deve tornare nel Paese dal quale è entrato nell’Unione europea. Significa che, applicando nell’ordine previsto i criteri stabiliti dalle regole europee, uno Stato diverso da quello in cui la persona si trova risulta responsabile dell’esame della sua domanda.

Come si scopre se una persona è passata da un altro Paese

Per fare funzionare il sistema, gli Stati devono poter verificare se il richiedente sia già stato identificato o abbia presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Paese europeo. A questo serve Eurodac, la banca dati europea che raccoglie informazioni sui richiedenti protezione internazionale e su altre categorie di cittadini di Paesi terzi e apolidi. Con il nuovo Patto il sistema è stato riformato e ampliato dal nuovo regolamento Eurodac.

Se una persona arriva in Germania e chiede asilo, le autorità possono verificare attraverso Eurodac se esistono informazioni che la collegano a un altro Stato. I dati possono mostrare, per esempio, che quella persona era stata precedentemente registrata in Italia. Questo non basta sempre, da solo, a stabilire che l’Italia sia responsabile: le informazioni devono essere valutate alla luce dei criteri previsti dal regolamento.

Gli spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo da un Paese all’altro sono definiti dalle istituzioni europee come “movimenti secondari”. Sono proprio questi spostamenti a coinvolgere i cosiddetti dublinanti.

Se la persona è in un altro Paese

Se un richiedente asilo è presente in uno Stato diverso da quello che, in base ai criteri europei, risulta responsabile della sua domanda di protezione internazionale, il Paese in cui si trova può attivare la procedura prevista dal regolamento per trasferirla nello Stato competente.

È ciò che accade, per esempio, quando una persona si trova in Germania ma, applicando le regole europee, risulta responsabile l’Italia. In questo caso la Germania può chiedere che il richiedente venga preso in carico nel nostro Paese. Se il trasferimento viene eseguito, sarà lo Stato responsabile – quindi in questo caso l’Italia –  a occuparsi della domanda di protezione internazionale e a stabilire se esistano i presupposti per riconoscerla.

Quanto dura la responsabilità

Le norme prevedono diversi termini temporali, che però riguardano questioni differenti.

Con Dublino III, il criterio fondato sull’ingresso irregolare poteva rendere responsabile lo Stato di ingresso se la domanda era presentata entro 12 mesi dall’attraversamento della frontiera. Con l’AMMR questo periodo è stato portato a 20 mesi. Per le persone sbarcate dopo un’operazione di ricerca e soccorso in mare, invece, il regolamento prevede 12 mesi dallo sbarco.

Diverso è il termine entro il quale deve essere eseguito materialmente il trasferimento di un migrante dallo Stato in cui si trova allo Stato competente a esaminare la sua richiesta di asilo. Il nuovo regolamento prevede in via ordinaria sei mesi. Se il trasferimento non viene effettuato entro il termine previsto, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, la responsabilità passa allo Stato che avrebbe dovuto eseguirlo, cioè quello in cui il migrante effettivamente si trova.

Perché oggi se ne parla di nuovo

Per capire perché il tema sia tornato di attualità proprio adesso bisogna fare un passo indietro.

Il 5 dicembre 2022, pochi mesi dopo l’insediamento del governo Meloni, l’ufficio del Ministero dell’Interno che gestiva per l’Italia queste procedure inviò una circolare con cui, a causa dell’indisponibilità di posti nelle strutture di accoglienza, chiedeva di sospendere temporaneamente i trasferimenti verso l’Italia, fatta eccezione per i ricongiungimenti dei minori non accompagnati. Di fatto, da allora, i trasferimenti sono rimasti in gran parte bloccati.

La questione è arrivata anche davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. In una sentenza del dicembre 2024, la Corte ha stabilito che la decisione unilaterale dell’Italia di sospendere i trasferimenti non era sufficiente, da sola, per concludere che nel nostro Paese esistessero carenze sistemiche tali da impedire i trasferimenti.

La Corte è poi tornata sul tema il 5 marzo 2026, con una sentenza in cui ha stabilito che uno Stato individuato come responsabile secondo Dublino III non poteva liberarsi unilateralmente della propria responsabilità annunciando di non accettare i trasferimenti. Tuttavia, se un trasferimento non veniva effettuato entro il termine previsto dal regolamento, la responsabilità passava allo Stato che avrebbe dovuto eseguirlo, indipendentemente dalla ragione per cui il trasferimento non era avvenuto.

Con l’entrata in vigore delle nuove regole il 12 giugno 2026, i trasferimenti verso l’Italia sono tornati al centro del confronto con altri Paesi europei.

Ad agosto la Germania ha confermato l’intenzione di riprendere i trasferimenti verso l’Italia previsti dalle regole europee. La Germania ha sostenuto che un accordo raggiunto con l’Italia nell’autunno del 2025 prevedesse la chiusura dei casi pregressi e la ripresa dell’applicazione delle regole sui trasferimenti con il nuovo sistema europeo, dal giugno 2026. Il governo italiano però ha contestato l’inclusione di alcuni casi, dando una lettura diversa dell’accordo. Pochi giorni dopo anche la Svizzera, che non fa parte dell’Unione europea ma partecipa al sistema Dublino grazie a un accordo con l’Unione europea, ha annunciato che avrebbe ripreso gradualmente i trasferimenti verso l’Italia dopo anni di blocco.

Il 19 agosto è emerso che anche l’Austria aveva già ripreso i trasferimenti: dal 12 giugno quattro richiedenti asilo erano stati trasferiti dall’Austria all’Italia. Infine, il 20 agosto la Finlandia ha fatto sapere di voler far rientrare alcuni dublinanti in Italia.

Che cosa è cambiato con il nuovo Patto

Il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo non ha cancellato la logica sulla quale si basava il sistema di Dublino. L’AMMR continua a individuare un solo Stato responsabile per ciascuna domanda e conserva, tra gli altri, il criterio dell’ingresso irregolare. Sono cambiati però alcuni criteri e alcuni termini, come quelli relativi a operazioni di ricerca e soccorso in mare. Inoltre, il sistema di determinazione della responsabilità è stato inserito in una struttura più ampia che comprende anche un meccanismo permanente di solidarietà tra gli Stati membri, attraverso ricollocazioni, contributi finanziari e altre misure.

Responsabilità e solidarietà, però, restano due piani distinti. Le misure di solidarietà non cancellano la responsabilità dei singoli Stati di volta in volta competenti in applicazione dei criteri previsti dal regolamento.

Il risultato è che Dublino III non esiste più per le nuove domande, ma il meccanismo che sta alla base del fenomeno dei dublinanti non è scomparso. Sono cambiate alcune regione e il contesto nel quale vengono applicate. Ed è proprio la loro applicazione concreta, dopo anni di trasferimenti verso l’Italia quasi fermi, ad aver riaperto il confronto tra Roma e gli altri governi europei.

 

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

È uscita la nostra guida sulla legge elettorale, riservata ai sostenitori.
Sostienici per accedere a tutte le guide esclusive, newsletter riservate, video e molto altro.
INIZIA AD INFORMARTI MEGLIO
Newsletter

Politica di un certo genere

Ogni martedì
In questa newsletter proviamo a capire perché le questioni di genere sono anche una questione politica. Qui un esempio.

Ultimi articoli