Che cosa dice davvero la sentenza che ha annullato il fermo della Sea-Eye 5

Per Fratelli d’Italia è l’ennesima «decisione ideologica di certi giudici», ma in realtà la ricostruzione del partito di Meloni non torna
ANSA/ FABRIZIO ZANI
ANSA/ FABRIZIO ZANI
Il 15 marzo Fratelli d’Italia ha pubblicato un post su X per contestare una decisione dei giudici in materia di immigrazione. «Ancora una volta, mentre il governo prova a difendere confini e legalità, arriva una sentenza che impone allo Stato italiano di risarcire una ONG per un presunto “sequestro ingiusto”», ha scritto il partito di Giorgia Meloni. Il riferimento, come indica anche l’immagine del post, è alla recente vicenda giudiziaria che ha riguardato la Sea-Eye 5, una nave dell’ONG tedesca Sea Eye che a giugno 2025 era stata sottoposta a un fermo amministrativo di 20 giorni.

A differenza di quanto scritto da Fratelli d’Italia, però, i giudici non hanno imposto allo Stato un risarcimento alla ONG, bensì hanno condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali. Ma al di là dell’inesattezza sul risarcimento, le cose non stanno come le racconta Fratelli d’Italia. Tra l’altro, non è la prima volta che in questi giorni fornisce informazioni fuorvianti su sentenze che riguardano l’immigrazione.

La vicenda della Sea-Eye 5

La vicenda della nave Sea-Eye 5 parte da un soccorso avvenuto il 14 giugno 2025 nel Mediterraneo centrale, durante il quale la nave ha preso a bordo 64 persone facendole sbarcare al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa.

Dopo quell’intervento, la Prefettura di Ragusa aveva disposto il fermo amministrativo della nave, in base a tre motivi: che la Sea-Eye 5 non avesse coinvolto in modo tempestivo le autorità libiche competenti; che il comandante non avesse fornito tutte le informazioni richieste dall’autorità italiana di coordinamento del soccorso; e che non si fosse attenuto alle indicazioni ricevute, non raggiungendo il porto di Taranto, inizialmente assegnato come porto sicuro (place of safety). 

I rappresentanti della Sea-Eye però hanno contestato questa ricostruzione, sostenendo di avere costantemente informato i centri di coordinamento, di avere eseguito gli ordini compatibili con la sicurezza di bordo e di avere segnalato difficoltà concrete che rendevano impossibile seguire alcune richieste così come erano state formulate, tra cui quella di raggiungere il porto di Taranto invece di quello di Pozzallo.

Il silenzio delle autorità libiche

Nella sentenza, che non è pubblica ma che Pagella Politica ha visionato, il Tribunale di Ragusa ha richiamato un principio generale sul giudizio dei ricorsi alle sanzioni amministrative: quando un fatto è contestato, l’onere di dimostrare l’effettiva commissione dell’illecito grava sull’amministrazione italiana. Secondo il giudice, in questo caso tale onere non è stato assolto.

Uno dei punti più delicati era il presunto mancato coinvolgimento «immediato» delle autorità libiche da parte della Sea-Eye 5, che operava vicino le coste della Libia. È un’accusa rivolta frequentemente alle navi umanitarie delle ONG: ignorare le autorità competenti nell’area di ricerca e soccorso. Dalla sentenza però è emerso che alle autorità libiche erano state inviate le stesse e-mail di segnalazione trasmesse alle autorità italiane, ma dalla Libia non è mai arrivata nessuna risposta. L’invio delle comunicazioni verso la Libia è cessato solo quando l’autorità italiana, rispondendo alla nave ONG, ha assunto di fatto il coordinamento delle operazioni. E l’amministrazione italiana – ha osservato il giudice nella sentenza – non ha provato né che la Libia avesse dato indicazioni alla Sea-Eye 5 poi non rispettate, né che avesse risposto alle segnalazioni ricevute.

Anzi – si legge sempre nella la sentenza – la stessa ricostruzione cronologica degli eventi fornita dall’amministrazione mostra che anche MRCC Roma (Maritime Rescue Coordination Centre, ossia il Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma) aveva scritto alla marina e alla guardia costiera libica, senza che dagli atti risultasse alcuna risposta. La conclusione del tribunale è che la Libia, per quanto emerge dalla documentazione, è rimasta del tutto inerte, mentre solo l’ITMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Centre, cioè il Centro nazionale italiano di coordinamento del soccorso marittimo) ha assunto il coordinamento dell’operazione fino allo sbarco.

Questo è uno dei passaggi che fanno emergere la correttezza della condotta del comandante della Sea-Eye 5: non è stato lui a ignorare le autorità libiche, ma sono state quest’ultime a rimanere inattive nonostante le comunicazioni. Un comandante che ha persone in pericolo a bordo non può aspettare indefinitamente, ma deve operare con le autorità che, nei fatti, coordinano il soccorso. Questo è ciò che, secondo il giudice, è avvenuto dopo il soccorso della Sea-Eye 5.

Le condizioni dei naufraghi

La seconda contestazione era che il comandante della Sea-Eye 5 non avesse fornito le informazioni richieste dall’autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare. Anche su questo punto, la ricostruzione della Prefettura è stata smentita dai giudici: dai documenti risulta che il comandante ha sempre dato riscontro a ogni richiesta che gli veniva rivolta dall’Italia. Al contrario, come ha spiegato la sentenza, il comandante semplicemente «non è stato in grado – in base alle proprie competenze, per la gravità della situazione esistente a bordo – di rispondere alla richiesta di selezione delle persone maggiormente vulnerabili, limitandosi a riferire di non essere in grado di selezionare le persone in condizioni di maggiore vulnerabilità, per l’elevato numero delle persone a bordo (62), e per le gravissime condizioni in cui le stesse versavano, sia fisiche che psicologiche».

Nello specifico il comandante della Sea-Eye 5 aveva fatto presente che c’erano persone ustionate, disidratate, in ipotermia, con bruciature e inalazioni da carburante, oltre al fatto che i naufraghi erano rimasti in mare per oltre 48 ore. La gravità della situazione medica, ha aggiunto la sentenza, è confermata anche da due evacuazioni mediche urgenti resesi necessarie. Tra l’altro, l’amministrazione italiana non ha mai provato che, una volta sbarcate, le persone salvate non versassero davvero nelle condizioni descritte dal comandante.

Il mancato sbarco a Taranto

Inizialmente la Sea-Eye 5 era stata indirizzata verso Taranto, in Puglia, ma non vi è mai arrivata e alla fine è sbarcata nel porto di Pozzallo, in Sicilia. Per la Prefettura questo era uno degli elementi che dimostravano il mancato rispetto delle indicazioni ricevute.

La sentenza, invece, ha ricostruito la difficoltà della situazione, che non dipendeva soltanto dalle condizioni dei naufraghi, ma anche da una carenza d’acqua necessaria non solo per bere, ma per ulteriori esigenze sanitarie e di navigazione. Questa carenza di acqua contribuiva, secondo i giudici, a determinare l’impossibilità di raggiungere il porto di Taranto, inizialmente assegnato ma giudicato troppo distante.

Peraltro, il cambio di porto non è stata una decisione unilaterale della nave, ma il risultato del dialogo tra il comandante e l’autorità italiana. Proprio a seguito delle difficoltà e delle esigenze segnalate dal comandante, il centro di comando italiano aveva assegnato alla nave il più vicino porto di Pozzallo, che la Sea-Eye 5 raggiunse solo dopo essere stata espressamente autorizzata, «senza contravvenire ad alcuna delle indicazioni ricevute», come ha scritto il tribunale. 

Insomma, secondo i giudici il mancato raggiungimento di Taranto non è stato considerato il frutto di una «ingiustificata disobbedienza», ma il risultato delle comunicazioni con l’autorità italiana nell’ambito dell’attività di coordinamento delle operazioni di salvataggio.

Il ruolo del comandante

Infine, il tribunale ha spiegato perché la tesi dell’amministrazione italiana non regge sul piano logico, prima ancora che giuridico.

Secondo il giudice, sostenere che la Sea-Eye 5 non avrebbe fornito le informazioni richieste o si sarebbe rifiutata di uniformarsi alle indicazioni ricevute «in merito al raggiungimento del porto di Taranto e/o alla selezione delle sole persone vulnerabili» equivarrebbe ad affermare che il comandante di una nave – «l’unico ad avere esperienza diretta e ravvicinata della complessiva situazione di bordo» – non possa nemmeno rappresentare le concrete difficoltà pratiche di eseguire una certa indicazione. Sarebbe cioè costretto a eseguire passivamente gli ordini, senza spazio per un dialogo che gli consenta di portare a termine le operazioni di salvataggio in sicurezza. Una simile ricostruzione, conclude il tribunale, «non sarebbe plausibile».

Il passaggio finale della sentenza riassume in pratica tutto il ragionamento. Per il Tribunale di Ragusa infatti la condotta tenuta dalla Sea Eye 5 «risulta conforme alla normativa vigente», perché la nave non si è «arbitrariamente rifiutata di fornire informazioni o di osservare indicazioni», ma si è limitata a «rappresentare la situazione concreta».

Una lunga serie

La decisione su Sea-Eye 5 si inserisce in una serie di provvedimenti giudiziari che, negli ultimi anni, hanno rimesso in discussione fermi e sequestri disposti contro navi ONG.

Il caso più noto delle ultime settimane è quello relativo alla vicenda collegata a Carola Rackete, all’epoca comandante della nave Sea Watch 3 dell’ONG Sea Watch. Il Tribunale di Palermo ha stabilito che il protrarsi del sequestro della nave nel 2019 fu illegittimo e ha condannato lo Stato a risarcire la ONG con circa 76 mila euro, oltre alle spese legali. Dopo quella decisione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva criticato duramente la sentenza, ma come abbiamo spiegato in un approfondimento, la sua ricostruzione era parziale e presentava alcuni passaggi fuorvianti.

Il 18 febbraio 2026 invece il Tribunale di Catania ha sospeso in via cautelare il fermo amministrativo di 15 giorni disposto contro la Sea-Watch 5, sottoposto all’imbarcazione dopo un soccorso effettuato il 25 gennaio. Quasi due anni fa, invece, il Tribunale di Catania ha sospeso in via cautelare il fermo amministrativo di 15 giorni disposto contro la Sea-Watch 5 dopo un soccorso effettuato il 25 gennaio 2026. 

Questi casi mostrano che quando i provvedimenti contro le navi ONG arrivano davanti ai giudici, non di rado le ricostruzioni delle autorità amministrative italiane si rivelano più fragili rispetto a quanto appaia nella polemica politica condotta via social, e non solo.

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