Il consenso informato per l’educazione sessuale a scuola è legge

Il testo introduce il consenso delle famiglie per le attività sulla sessualità, che però saranno vietate nelle scuole dell’infanzia e alle elementari
ANSA
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Nella giornata del 4 giugno il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico, presentato dal ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Il provvedimento, già approvato dalla Camera a dicembre 2025, ha ricevuto il sostegno dei partiti di maggioranza – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati – mentre hanno votato contro le opposizioni.

Il testo prevede che le scuole debbano chiedere il consenso preventivo dei genitori, o degli studenti stessi nel caso siano maggiorenni, per far partecipare gli alunni ad attività che riguardano temi legati alla sessualità. La legge vieta comunque queste attività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, cioè all’asilo e alle elementari, ma non alle medie. L’estensione del divieto alle scuole medie era stata inserita durante l’esame alla Camera, ma è stata poi cancellata dopo settimane di polemiche. Vediamo adesso che cosa prevede il testo approvato dal Senato.

Consenso alle famiglie e divieti

Il punto centrale del testo è l’articolo 1, che introduce il consenso informato preventivo delle famiglie. Prima di chiedere l’autorizzazione, le scuole dovranno mettere a disposizione dei genitori, o degli studenti maggiorenni, i materiali didattici previsti per l’attività.

Per le attività extracurricolari inserite nell’offerta formativa e dedicate a temi legati alla sessualità, il consenso dovrà essere scritto. La richiesta dovrà arrivare almeno sette giorni prima e dovrà indicare obiettivi, contenuti, argomenti e modalità di svolgimento. Come vedremo più avanti, la scuola dovrà anche specificare se saranno presenti esperti esterni, enti o associazioni. 

Senza il consenso della famiglia, o dello studente maggiorenne, la scuola non potrà far partecipare l’alunno all’attività. Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa, dovrà però prevedere un percorso alternativo e comunicarlo insieme alla richiesta di autorizzazione. Il testo stabilisce inoltre che, quando sono coinvolti studenti minorenni, dovrà essere sempre presente un docente.

La legge vieta invece queste attività legate all’educazione sessuale nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, cioè il documento del ministero che definisce obiettivi e contenuti dell’insegnamento. Alle medie e alle superiori saranno possibili, ma – come detto – solo con il consenso delle famiglie o degli studenti maggiorenni.

Il ruolo degli esperti esterni

Un altro ambito su cui interviene il disegno di legge riguarda il coinvolgimento di persone e organizzazioni esterne alla scuola. In base all’articolo 2, la partecipazione di esperti, enti o associazioni ad attività formative curricolari ed extracurricolari dovrà essere approvata dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto. Non basterà quindi la scelta di un singolo insegnante o di una singola classe.

Il collegio dei docenti dovrà stabilire anche i criteri per scegliere questi soggetti. Il testo cita, tra gli altri, i titoli, l’esperienza professionale, scientifica o accademica, la coerenza con le finalità educative e l’adeguatezza rispetto all’età e al «livello di maturazione» degli studenti. In altre parole, la scuola dovrà valutare in anticipo chi interviene nelle attività e con quali competenze.

Un aspetto da mettere in evidenza è che questa parte del provvedimento non cita esplicitamente le attività sulla sessualità. L’articolo 2 parla infatti, più in generale, del «coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche». Il collegamento con il resto del testo resta comunque evidente, perché molte attività di educazione sessuale e affettiva nelle scuole sono organizzate proprio con il contributo di esperti, associazioni o enti del territorio. La norma, però, potrebbe avere un’applicazione più ampia e riguardare anche altri tipi di attività formative, curricolari ed extracurricolari.

Il caso delle medie

Come abbiamo raccontato in un precedente approfondimento, uno dei punti più discussi del provvedimento ha riguardato le scuole medie. 

A ottobre 2025, durante l’esame alla Camera, la Commissione Cultura aveva approvato un emendamento della Lega che estendeva il divieto di educazione sessuale anche alla scuola secondaria di primo grado, cioè alle medie.

In pratica, con quell’emendamento le attività legate alla sessualità sarebbero state possibili solo alle superiori, sempre con il consenso dei genitori o degli studenti maggiorenni. Alle medie sarebbero comunque rimasti alcuni insegnamenti collegati alla sessualità, come la riproduzione e le malattie sessualmente trasmissibili, secondo quanto previsto dai programmi scolastici.

Dopo settimane di polemiche, quel divieto è stato cancellato. A novembre dello scorso anno, la Lega ha presentato un nuovo emendamento per eliminare il riferimento alle medie, poi approvato dall’aula della Camera. Alle medie e alle superiori le attività sui temi della sessualità potranno quindi essere organizzate, ma gli studenti potranno partecipare solo con il consenso informato preventivo delle famiglie, o direttamente se maggiorenni.

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