Perché sono state vietate le riprese nel processo per la strage di Cutro

Da alcune settimane è iniziato il procedimento per accertare le responsabilità sul naufragio di migranti avvenuto nel 2023, ma i giudici hanno limitato molto la pubblicità delle udienze
ANSA
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Da qualche settimana è in corso il processo sui presunti ritardi nei soccorsi ai migranti nel naufragio a largo delle coste di Cutro, in Calabria, avvenuto il 26 febbraio 2023. Quel naufragio causò la morte di 94 persone e un numero imprecisato di dispersi. Il processo, che vede imputati quattro militari della Guardia di Finanza e due del corpo delle Capitanerie di porto, è iniziato lo scorso 30 gennaio e si è contraddistinto fino ad ora per la decisione, stabilita a febbraio dal Tribunale di Crotone, di limitare la pubblicità del processo nelle sue varie fasi. In pratica, i giudici hanno stabilito che le riprese televisive dovranno essere mute, senza audio, e della durata massima di dieci minuti, mentre le registrazioni audio del processo potranno essere pubblicate solo dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza.

Si tratta di una decisione particolarmente restrittiva, che ha suscitato un certo dibattito sui social-network: per alcuni è una limitazione delle libertà di stampa, per altri invece rappresenta una garanzia in più per il corretto svolgimento del processo stesso. Ma che cosa c’è alla base della decisione del Tribunale di Crotone? Vediamo che cosa dicono le regole principali riguardo la pubblicità dei processi e quali sono le motivazioni dietro la decisione dei giudici sul caso di Cutro.

Che cosa dice la legge

Nel processo penale italiano la pubblicità si articola su due livelli distinti. Il primo è la partecipazione in aula. Secondo l’articolo 471 del codice di procedura penale, le udienze di ogni processo sono pubbliche, pena la nullità del processo stesso. In altre parole, di solito chiunque può assistere nei limiti di capienza e ordine all’udienza di un processo in tribunale, salvo che non sia stabilita un’udienza “a porte chiuse”. Questa è un’eccezione ammessa solo nei casi previsti dalla legge, per esempio quando un testimone vuole mantenere la riservatezza della sua deposizione.

Il secondo livello riguarda invece l’aspetto giornalistico. La pubblicità delle udienze non coincide infatti con un diritto assoluto alla ripresa o alla pubblicazione di materiale audio e video riguardante un processo. L’articolo 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale stabilisce che le riprese audio e video e la loro trasmissione sono subordinate all’autorizzazione del giudice, il quale può consentirle anche solo in forma limitata e controllata, per garantire il regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione. Questa è anche una forma di tutela dei testimoni chiamati a deporre in un procedimento, che non devono venire a conoscenza di quanto accade in aula, per preservare la spontaneità e genuinità dell’esame.

Perciò, la possibilità di partecipare come pubblico a un processo non equivale alla possibilità che tutte le fasi del procedimento possano essere documentate sui mezzi stampa. Fanno da cornice a questo principio l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero «con ogni mezzo di diffusione» e sancisce il diritto dei giornalisti di svolgere liberamente il proprio lavoro, e l’articolo 111 della Costituzione, che stabilisce il principio del «giusto processo». Anche sul piano internazionale le norme sanciscono la necessità di garantire un equilibrio tra diritto di cronaca e di riservatezza delle informazioni in processo. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) stabilisce il diritto di ogni persona all’equo processo, fissando alcuni limiti alla pubblicazione di notizie rispetto alle udienze. 

Tra l’altro, come ha precisato anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, la pubblicità di un processo serve a rendere “visibile” l’amministrazione della giustizia e contribuire alla fiducia nei tribunali, ma non implica necessariamente un obbligo a rendere note le vicende del processo tramite registrazioni audio o video.

Il contenuto dell’ordinanza

Veniamo ora all’ordinanza con cui il Tribunale di Crotone lo scorso 10 febbraio 2026 ha limitato la pubblicazione di riprese audio e video sul processo riguardante la strage di Cutro.

L’ordinanza deriva da varie richieste, depositate al tribunale tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio, sull’accesso e la pubblicazione dei materiali audio e video, e chiarimenti su tempi e modalità di rilascio di quest’ultimi alle emittenti televisive e radiofoniche da parte del Tribunale di Crotone.

L’ordinanza dei giudici di Crotone, che Pagella Politica ha potuto visionare, si articola su quattro punti. In primo luogo, i giudici hanno autorizzato la cancelleria del Tribunale di Crotone a rilasciare a Radio Radicale una copia informatica del file audio contenente la registrazione integrale dell’udienza del 30 gennaio 2026, ossia la prima udienza del processo. I giudici hanno invece respinto le richieste di rilascio immediato dei file audio e video delle udienze successive, stabilendo che ogni ulteriore richiesta di accesso a tali file sia esaminata soltanto dopo il deposito della motivazione della sentenza. I giudici hanno poi consentito l’accesso delle telecamere soltanto alla fine di ogni udienza, stabilendo che lo stesso Tribunale di Crotone dovrà individuare un unico soggetto delegato a registrare un filmato privo di audio, della durata di dieci minuti, conforme alle direttive indicate nella motivazione, da consegnare alle testate che richiederanno immagini delle udienze.

La decisione distingue dunque i due piani di cui abbiamo parlato in precedenza, ossia da un lato la pubblicità “immediata” del dibattimento, cioè la possibilità per il pubblico, inclusi i giornalisti, di assistervi, dall’altro e la pubblicità “mediata”, ossia la conoscenza del processo attraverso strumenti di informazione basati su riprese e registrazioni. I giudici di Crotone hanno negato l’autorizzazione a divulgare completamente le riprese audio e video affermando che i testimoni, messi in grado di accedere all’audio e al video delle udienze già svolte, potrebbero “preconfezionare” le proprie dichiarazioni sulla base di ciò che hanno detto altri testimoni. Inoltre, l’esposizione mediatica del processo potrebbe mettere i testimoni sotto pressione, per la paura che le loro immagini e dichiarazioni vengano diffuse in modo incontrollato sulla stampa. Insomma, il Tribunale di Crotone vuole evitare il pericolo di una “spettacolarizzazione” del procedimento.

I possibili dubbi

C’è però un aspetto della decisione dei giudici che può lasciare spazio a qualche dubbio.

L’ordinanza infatti non chiarisce nello specifico perché sia stato indispensabile un rinvio così lungo della pubblicazione di audio e video integrali delle udienze, ossia fino a dopo la sentenza del processo. La stessa CEDU ha stabilito che la pubblicità di un processo serve a rendere visibile l’amministrazione della giustizia e a sostenere la fiducia nel sistema, e la limitazione della diffusione di informazioni sui procedimenti giudiziari  deve essere proporzionata, anche in considerazione di questo principio. In concreto, i giudici dovrebbero dimostrare sia la necessità della limitazione rispetto allo scopo dichiarato sia l’assenza di misure meno restrittive e ugualmente idonee.

Nell’ordinanza i giudici hanno comunque sottolineato che la conoscenza del procedimento non viene completamente negata, perché l’aula in cui si tiene il processo resta accessibile anche ai giornalisti ed è stato disposto un canale di ripresa controllato – seppur ridotto – gestito dal tribunale stesso.

L’ordinanza però non chiarisce perché non si sia considerata l’importanza della conoscenza diretta del processo da parte del pubblico più ampio, anche per l’interesse sociale dietro a un fatto come quello della strage di Cutro. 

In conclusione, i giudici del Tribunale di Crotone hanno mantenuto la pubblicità del processo in senso formale, garantendo la possibilità a chiunque di partecipare alle udienze, ma allo stesso tempo hanno limitato molto la diffusione di materiali audio e video delle udienze stesse fino a dopo le motivazioni della sentenza, senza spiegare nel dettaglio questa decisione.

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