Che cosa dice davvero la sentenza sul risarcimento alla Sea Watch di Carola Rackete

Abbiamo ricostruito come è nata la condanna nei confronti dello Stato, criticata da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini
ANSA/FRANCESCO RUTA
ANSA/FRANCESCO RUTA
Il 18 febbraio, in un video pubblicato sui social network, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha criticato di nuovo alcuni giudici per una «lunga serie di decisioni oggettivamente assurde» che, a suo dire, impedirebbero al governo di «provare a contrastare l’immigrazione illegale di massa». Già il giorno prima Meloni aveva mosso un’accusa simile, ricostruendo in modo parziale la storia di un migrante che lo Stato dovrà risarcire con 700 euro.

Nel nuovo filmato, la presidente del Consiglio ha citato un altro caso di risarcimento, legato alla vicenda della nave Sea Watch 3. «Vi ricordate Carola Rackete, che nel 2019 speronò una motovedetta della Guardia di finanza per portare con la nave che comandava degli immigrati irregolari in Italia? Non solo all’epoca la Rackete è stata assolta, perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell’immigrazione illegale di massa, ma oggi i giudici prendono un’altra decisione che lascia letteralmente senza parole», ha dichiarato Meloni. «Hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76 mila euro, sempre degli italiani, la ONG proprietaria della nave capitanata dalla Rackete perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l’imbarcazione era stata giustamente trattenuta e posta sotto sequestro».
La stessa notizia è stata commentata anche dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. «Oggi il Tribunale di Palermo decide che tutti noi, cittadini italiani, dobbiamo aprire il portafoglio e risarcire con 76 mila euro gli speronatori tedeschi perché li abbiamo danneggiati. Bisogna risarcire i costi dell’ormeggio, della benzina, delle spese legali», ha dichiarato Salvini in un video sui social network. Il leader della Lega ha poi invitato a votare Sì al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo: «Chi non vota Sì per cambiare questa benedetta giustizia è complice degli speronatori». 

Pagella Politica ha potuto leggere la sentenza, che non è pubblicamente disponibile. Al di là delle legittime valutazioni politiche sul caso, la ricostruzione fornita da Meloni e Salvini è parziale e presenta alcuni passaggi fuorvianti.

La ricostruzione dei fatti

La sentenza citata da Meloni e Salvini – che è dell’11 febbraio, non del 18 febbraio – riguarda un processo civile legato a fatti avvenuti nell’estate del 2019. In quell’anno la nave Sea Watch 3 della ONG Sea Watch, dopo avere soccorso oltre 50 naufraghi al largo della Libia, decise di dirigersi verso l’isola di Lampedusa perché Tripoli, in Libia, fu indicata come porto non sicuro. Quando era in vigore il decreto “Sicurezza bis”, voluto dall’allora ministro dell’Interno Salvini, il 29 giugno la comandante Carola Rackete forzò il blocco navale imposto dalle autorità italiane e portò la nave in porto per far sbarcare i migranti, urtando con una manovra di attracco una motovedetta della Guardia di finanza.

Rackete venne arrestata, ma poche settimane dopo fu liberata e, successivamente, il procedimento penale è stato definitivamente archiviato. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) di Agrigento ritenne infatti che la condotta della comandante fosse giustificata dall’adempimento del dovere di soccorso in mare, che, essendo una causa di giustificazione, escludeva la contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero che aveva formulato le accuse contro Rackete aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP, ma la Corte di Cassazione gli aveva dato torto.

Parallelamente al procedimento penale, il 12 luglio 2019 la Sea Watch 3 era stata sottoposta a fermo amministrativo. Da quel momento la vicenda è uscita dalla dimensione strettamente penale ed è diventata una questione di diritto amministrativo, legata alla legittimità del sequestro e ai tempi entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto decidere sul ricorso presentato dalla ONG.

Che cosa dice la legge

Il 21 settembre 2019 i legali della Sea-Watch hanno presentato ricorso contro il sequestro della nave. In casi come questo, la norma di riferimento è l’articolo 19 della legge n. 689 del 1981, che regola l’opposizione ai provvedimenti di sequestro nell’ambito delle sanzioni amministrative. 

La legge prevede un termine preciso: entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, l’autorità competente, in questo caso la Prefettura, deve pronunciarsi, cioè confermare il sequestro oppure disporne la revoca. È un termine perentorio, a cui la legge collega una conseguenza automatica: se entro quei dieci giorni non viene adottato alcun provvedimento, il ricorso si intende legalmente accolto. È il meccanismo di diritto noto come “silenzio-accoglimento”.

Nel caso concreto, la Prefettura non ha adottato alcun provvedimento nel termine previsto. Di conseguenza, trascorsi i dieci giorni – quindi a partire dal 1° ottobre 2019 – secondo l’ONG l’efficacia del sequestro doveva ritenersi cessata per effetto della legge, senza necessità di un atto espresso di revoca.

Nonostante ciò, la nave è rimasta di fatto bloccata nel porto di Licata, in Sicilia, per altri due mesi. Le autorità hanno sostenuto che il procedimento fosse ancora «in fase di definizione», anche se questa impostazione secondo l’ONG era incompatibile con la legge.

La situazione si è risolta solo nel dicembre 2019, quando un giudice civile del Tribunale di Palermo è intervenuto in via d’urgenza, ordinando lo sblocco della nave. In altre parole, è stato necessario un provvedimento giudiziario per rendere effettivo un effetto che, sul piano strettamente legale, si era già prodotto per legge settimane prima.

Nel 2022 i legali della Sea Watch hanno fatto causa al Ministero dell’Interno, alla Prefettura di Agrigento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo il risarcimento dei danni subìti per il comportamento ritenuto illegittimo tenuto dallo Stato italiano nei confronti della ONG.
Pagella Politica

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La sentenza del Tribunale di Palermo

Nel giudizio civile l’Avvocatura dello Stato – che rappresenta in giudizio le amministrazioni pubbliche – si è difesa sostenendo che la Sea Watch avesse sbagliato destinatario dell’opposizione al sequestro, inviando il ricorso al prefetto anziché alla Guardia di finanza. Secondo questa tesi, il ricorso sarebbe stato nullo in partenza e quindi il termine per il “silenzio-accoglimento” non avrebbe mai dovuto iniziare a decorrere.

Il Tribunale di Palermo ha respinto questa difesa, osservando che dagli atti del sequestro risultava indicato chiaramente che il ricorso avrebbe dovuto essere presentato alla Prefettura di Agrigento. In sostanza, secondo il Tribunale, lo Stato non può indicare un percorso procedurale e poi sostenere che quel percorso renda nullo il ricorso.

La seconda linea difensiva dell’Avvocatura dello Stato si è concentrata sul fatto che, in materie delicate come immigrazione e pubblica sicurezza, non potrebbe mai valere la regola del “silenzio-accoglimento”. Anche questa tesi è stata respinta dal Tribunale di Palermo, che ha chiarito come l’opposizione riguardasse «il sequestro amministrativo», regolato «in modo compiuto ed autonomo dalla legge n. 689 del 1981».

Secondo il Tribunale, la norma serve a tutelare i diritti del cittadino: se lo Stato dispone un sequestro amministrativo, l’autorità competente ha il dovere di rispondere al ricorso entro termini perentori. Se non lo fa, il sequestro cade automaticamente, perché non è possibile lasciare un soggetto privato del proprio bene a tempo indeterminato senza una decisione esplicita. Il Tribunale ha ritenuto che questo meccanismo valga indipendentemente dalla natura del bene sequestrato, e dunque anche nel caso di una nave coinvolta in questioni di «pubblica sicurezza nazionale».

L’ultimo tentativo difensivo è stato invocare il cosiddetto “errore scusabile”. In pratica, gli avvocati dello Stato hanno sostenuto che le norme fossero complesse e che non fosse chiaro come applicarle. Pure questa tesi è stata respinta: il Tribunale ha ritenuto che la legge fosse chiara e univoca, e che non vi fosse alcuna incertezza tale da giustificare dubbi né sull’autorità competente a decidere né sulla configurabilità del “silenzio-accoglimento”.

Secondo il Tribunale, la responsabilità dello Stato è stata duplice: da un lato non ha risposto al ricorso nei tempi previsti, dall’altro ha continuato a trattenere la nave, sostenendo che la pratica fosse ancora «in fase di definizione», nonostante per legge l’efficacia del sequestro dovesse ritenersi cessata già dal 1° ottobre 2019. Questa condotta è stata giudicata come una negligenza colpevole dello Stato, e da questa negligenza è derivato un effetto concreto: la nave è rimasta ferma più a lungo di quanto avrebbe dovuto. Proprio quel prolungamento, giudicato illegittimo, ha generato un danno che, secondo la sentenza, deve essere risarcito.

Il risarcimento dei danni

I legali della Sea Watch avevano chiesto il risarcimento del danno per un totale di circa 110 mila euro. Il Tribunale di Palermo ha però accolto integralmente solo le richieste relative alle spese effettivamente sostenute e documentate con fatture nel periodo di fermo ritenuto illegittimo, cioè dall’11 ottobre al 19 dicembre 2019.

In particolare, sono state riconosciute le spese portuali e d’agenzia (39.681,62 euro), le spese per il carburante e il mantenimento degli impianti (31.500 euro) e le spese legali per la fase d’urgenza del dicembre 2019 (5.000 euro). Il totale riconosciuto è stato quindi pari a 76.181,62 euro, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, cioè gli incrementi dovuti al tempo trascorso e all’aumento dei prezzi.

Il criterio applicato è quello indicato nella motivazione della sentenza: se l’amministrazione avesse dato esecuzione agli effetti del “silenzio-accoglimento” nei tempi previsti, la nave sarebbe stata liberata il 1° ottobre 2019 e tali costi non sarebbero maturati nei mesi successivi.

Non tutti i danni richiesti dalla ONG sono stati riconosciuti. Sea-Watch sosteneva che l’impossibilità di svolgere l’attività statutaria, cioè il monitoraggio e il soccorso in mare, avesse compromesso la propria reputazione, alimentando nell’opinione pubblica l’idea di un’operatività irregolare o illegittima. Il Tribunale ha osservato che nel processo non è stato provato in che modo il protrarsi del fermo abbia determinato un autonomo e ulteriore danno all’immagine della ONG.

I legali della ONG avevano chiesto anche il risarcimento del danno per il mancato godimento della nave durante il fermo illegittimo. Il Tribunale, però, ha osservato che la nave non è un bene produttivo di reddito commerciale, ma uno strumento destinato a finalità umanitarie. In assenza di prova di specifiche occasioni operative perdute o di finanziamenti condizionati all’operatività della nave, non può riconoscersi un danno ulteriore rispetto alle spese già rimborsate.

Oltre ai circa 76 mila euro a titolo di risarcimento, lo Stato è stato condannato al rimborso delle spese di lite dell’intero giudizio civile. Il Tribunale le ha liquidate in 14.103 euro, secondo il criterio ordinario della cosiddetta “soccombenza”: in concreto, chi perde la causa paga i costi del processo.

Alla luce della motivazione della sentenza, le polemiche politiche si concentrano su un dato che, nel testo del provvedimento, non ha un significato simbolico o “politico”. Il Tribunale non ha riconosciuto somme forfettarie o punitive, ma esclusivamente danni patrimoniali documentati e direttamente collegati al protrarsi ritenuto illegittimo del fermo.

La decisione del Tribunale di Palermo applica un principio di diritto generale: quando lo Stato viola una norma e da quella violazione deriva un danno economicamente dimostrato, quel danno va risarcito. In questo quadro, la sentenza non si fonda sull’identità del soggetto coinvolto, ma sul fatto che un obbligo previsto dalla legge non è stato rispettato e che da quell’inadempimento sono scaturiti costi concreti.

Prima di concludere, va sottolineato che il riferimento di Salvini al referendum costituzionale sulla giustizia non ha un collegamento diretto con questa vicenda. La sentenza del Tribunale di Palermo riguarda l’applicazione di una norma già vigente, che impone all’amministrazione di rispondere entro termini precisi a un ricorso contro un sequestro amministrativo. In questo caso, secondo il Tribunale, lo Stato non ha rispettato quei termini e ha trattenuto la nave oltre il periodo consentito dalla legge: il risarcimento riconosciuto deriva da questo comportamento, non dal merito delle politiche migratorie né da una valutazione sulla condotta della ONG.

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