Aggiornamento (26 dicembre, ore 15): una versione precedente di questo articolo riportava erroneamente che l’episodio dello “speronamento” fosse avvenuto ad Agrigento e non invece a Lampedusa, come nella realtà.

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Il 23 dicembre sono state archiviate le accuse contro Carola Rackete, per essere entrata il 26 giugno 2019 nelle acque territoriali italiane con la nave Ong Sea Watch, di cui era comandante, nonostante l’ordine contrario della Guardia di finanza.

La notizia ha subito diviso la politica italiana. Diversi esponenti del centrosinistra allargato – ad esempio il segretario dei Radicali italiani Riccardo Magi e quello di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, il deputato del Partito democratico Matteo Orfini e il senatore di Italia viva Davide Faraone – hanno accolto favorevolmente la decisione dei giudici. Da destra sono invece arrivate critiche e reazioni piccate.

Il leader della Lega Matteo Salvini, che a giugno 2019 era ministro dell’Interno, ha commentato sui propri social: «Se capisco bene la sentenza, speronare una motovedetta militare italiana con uomini a bordo non è reato. Torniamo ai tempi dei pirati…». Simili le parole anche del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, secondo cui Rackete sarebbe stata «assolta per lo speronamento».

Tuttavia, lo “speronamento” – che, come vedremo, è dubbio sia mai esistito – non c’entra nulla con la recente sentenza di archiviazione per Rackete.

Che cosa ha deciso il Gip di Agrigento

Il Giudice per le indagini preliminari (Gip) di Agrigento Micaela Raimondo il 23 dicembre 2021 ha archiviato il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Secondo il giudice, Rackete «ha agito nell’adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare».

Cioè, in parole semplici, il dovere di portare i naufraghi nel porto sicuro più vicino – previsto dal diritto italiano e internazionale – ha giustificato le azioni della comandante della Sea Watch.

La questione dello “speronamento”, avvenuto il 29 giugno 2019 (qui un video dell’accaduto), è collegata ma diversa.

La questione dello speronamento

Il reato ipotizzato in quel caso da parte dei pubblici ministeri era stato quello di “resistenza e violenza contro nave da guerra”, disciplinato dall’articolo 1100 del codice della navigazione.

Rackete era stata arrestata appena aveva messo piede a terra in Italia, ma il giudice per le indagini preliminari di Agrigento Alessandra Vella non aveva poi convalidato l’arresto. Il pm, che aveva formulato le accuse, aveva fatto ricorso contro la decisione del Gip, ma la Corte di Cassazione a gennaio 2020 gli aveva dato torto.

Per quanto riguarda in particolare il reato di “resistenza e violenza contro nave da guerra”, secondo i giudici di Cassazione, il Gip aveva avuto ragione nel ritenere che alla nave della Guardia di finanza non si potesse applicare la qualifica di “nave da guerra” e dunque non si potesse configurare il reato in questione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, correttamente richiamata dal Gip, infatti, le navi della Guardia di finanza possono essere considerate navi militari solo se «operano fuori delle acque territoriali ovvero in porti esteri ove non vi sia un’autorità consolare». Solo in quel caso, secondo la Corte costituzionale, «nei loro confronti sono applicabili gli artt. 1099 e 1100 del codice della navigazione».

Considerato che la Sea Watch si trovava nel porto di Lampedusa quando ha urtato la nave della Guardia di finanza, per la Cassazione i pm hanno sbagliato a qualificare il reato come “resistenza e violenza contro nave da guerra”.

Ma non poteva essere un altro reato?

La questione dello “speronamento”, da un punto di vista giudiziario, si è conclusa con la decisione della Cassazione sopra riportata. Ma se la condotta di Rackete non costituisce una violenza contro nave da guerra (perché, come detto, manca la nave da guerra in questione per configurare il reato), non poteva essere qualificata in altro modo?

Nel codice della navigazione sono presenti anche altri reati, ad esempio il reato di danneggiamento della nave (art 1141). Tuttavia né il giudice né i pm hanno deciso di riqualificare la condotta di Rackete in altro modo.

Rimane dunque il dubbio su quale sia la corretta qualifica, da un punto di vista giuridico, dell’accaduto: se Rackete abbia commesso un qualche reato o se, al contrario, non ci siano delle responsabilità in capo ai finanzieri, che potrebbero aver commesso loro reati o irregolarità cercando di impedire l’approdo alla Sea Watch, mettendo di traverso la propria imbarcazione tra la nave Ong e la banchina.