La storia del migrante con precedenti penali che lo Stato dovrà risarcire

Meloni ha citato questo caso per criticare una recente sentenza: vediamo che cosa torna e che cosa no nella versione della presidente del Consiglio
Il centro di Gjadër in Albania – ANSA
Il centro di Gjadër in Albania – ANSA
Il 17 febbraio, in un video pubblicato sui social network, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accusato «una parte politicizzata della magistratura» di continuare «a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa».

A sostegno della sua tesi, Meloni ha citato il caso di «un cittadino algerino irregolare in Italia» che, nonostante abbia «alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni, non potrà essere trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) né trasferito nel centro di in Albania per il rimpatrio». Secondo la presidente del Consiglio, «per lui alcuni giudici hanno stabilito addirittura non solo che non ci sarà un’espulsione, ma che il Ministero dell’Interno dovrà risarcirlo con 700 euro per aver tentato di far rispettare un provvedimento di espulsione».

«Penso che sia lecito chiedersi come si possa contrastare seriamente l’immigrazione illegale se chi viola ripetutamente la legge resta sul nostro territorio e lo Stato viene addirittura sanzionato per aver provato a far rispettare le regole», ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Al di là delle legittime critiche politiche, che cosa c’è di vero nella ricostruzione di Meloni? La presidente del Consiglio ha riportato tutti i fatti in modo corretto oppure no? Per rispondere, è utile ricostruire i passaggi essenziali sulla base di quanto scritto nel testo della sentenza. Il documento non è pubblicamente disponibile, ma Pagella Politica ha potuto leggerlo.

La ricostruzione dei fatti

Lo scorso 10 febbraio, il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni nei confronti di un cittadino algerino irregolare sul territorio italiano, trasferito forzatamente presso il centro di Gjadër, in Albania. Secondo i giudici, nel corso della vicenda lo Stato italiano avrebbe commesso gravi lacune procedurali e violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

La sentenza ricostruisce che nella serata del 10 aprile 2025 l’uomo è stato prelevato dal CPR di Gradisca d’Isonzo, in Friuli-Venezia Giulia, dove si trovava regolarmente trattenuto in attesa di espulsione. Al momento della partenza, non gli è stata fornita alcuna motivazione scritta per lo spostamento. Le autorità gli hanno comunicato soltanto a voce che sarebbe stato trasferito in un altro centro italiano, il CPR di Brindisi. Questa informazione, però, era falsa: l’uomo è stato invece condotto verso l’Albania, nel centro di Gjadër.

Il trasferimento è durato circa 20 ore ed è stato caratterizzato da misure di sicurezza molto rigide, che la difesa del migrante ha definito «degradanti». Durante tutto il tragitto sul pullman e sulla nave militare, l’uomo è rimasto con i polsi legati da fascette di plastica (o velcro). Secondo quanto riportato in sentenza, poteva liberarsi solo per andare in bagno, cosa che gli è stata concessa soltanto due volte in quasi un giorno di viaggio.

Il Ministero dell’Interno ha provato a giustificare l’uso delle manette di plastica citando generiche «esigenze di sicurezza» e possibili intemperanze di altri passeggeri. Il giudice ha però rilevato che non c’erano prove di un pericolo specifico causato dall’uomo.

La sentenza ha poi individuato come particolarmente rilevante l’impatto che questo trasferimento, avvenuto senza preavviso e senza informazioni chiare, avrebbe avuto sulla vita privata e familiare del migrante. Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, l’uomo vive in Italia da 19 anni ed è padre di due figli minori. Prima del trasferimento nel CPR, stava seguendo un percorso obbligatorio stabilito dal Tribunale per i minorenni per poter incontrare i figli e valutare la sua capacità genitoriale. Essere portato in Albania, oltretutto a sua insaputa, ha interrotto bruscamente questo percorso. Inoltre, una volta arrivato nel centro albanese, gli è stato impedito l’uso del cellulare, rendendo quasi impossibile comunicare ai figli e ai parenti dove si trovasse.

Il trattenimento in Albania è durato poche settimane e l’uomo è tornato libero il 9 maggio 2025, a seguito di un ricorso presentato dal suo avvocato.

La decisione del Tribunale di Roma

Alla luce di questi fatti, il Tribunale di Roma ha ritenuto violati il diritto alla libertà personale, tutelato dall’articolo 13 della Costituzione, e il diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

Richiamando una decisione della Corte costituzionale, il Tribunale ha ricordato che le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione valgono pienamente anche per gli stranieri e che «non può risultare minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale», solo perché una persona è irregolare sul territorio italiano. Il diritto spetta a tutti «in quanto esseri umani».

L’articolo 13 della Costituzione stabilisce che la libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge. Si tratta, come si legge nella sentenza, di «una delle pietre angolari della convivenza civile in un regime democratico».

Secondo il giudice, anche il trasferimento (successivo al trattenimento) è un atto che incide sulla libertà personale. Di conseguenza, ogni trasferimento forzato di una persona detenuta in un CPR deve avvenire con un provvedimento scritto, motivato e impugnabile. Nel caso esaminato dal Tribunale, invece, il cittadino algerino è stato «fisicamente prelevato e trasferito» senza essere posto nelle condizioni di conoscere «dove, quando e perché». Inoltre, secondo la ricostruzione della sentenza, sarebbe stato ingannato sulla reale destinazione, in violazione della propria libertà morale e del diritto all’autodeterminazione.

Un ulteriore passaggio ritenuto centrale dal Tribunale riguarda l’ingerenza arbitraria nel diritto alla vita privata e familiare del cittadino algerino, tutelato dall’articolo 8 della CEDU. Il migrante era inserito in un percorso di valutazione della capacità genitoriale presso il Tribunale per i minorenni, che prevedeva incontri fisici con i suoi figli minori. Il Tribunale di Roma ha rilevato che il trasferimento in Albania avrebbe interrotto tale percorso senza una previa ponderazione degli interessi in gioco.

Richiamando la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il Tribunale ha sottolineato che l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente in ogni decisione amministrativa. Per usare le parole del giudice, «in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell’amministrazione, non può ritenersi che tali modalità di incontro, specifiche e peculiari poiché finalizzate a garantire il benessere della prole, siano state in concreto assicurate. Né risulta a tal fine sufficiente il mero richiamo alla regola generale che consente, in astratto, al trattenuto di mantenere da Gjadër contatti con l’esterno».

Insomma, secondo il Tribunale l’amministrazione non ha dimostrato di aver valutato davvero l’impatto del trasferimento sul rapporto tra padre e figli, né di aver garantito in concreto la continuità del percorso disposto dal giudice minorile.

La questione del risarcimento

Accertata la violazione del diritto alla libertà personale e alla vita familiare, il Tribunale ha riconosciuto al migrante un risarcimento per il danno non patrimoniale subìto. Il danno non patrimoniale è quel tipo di danno che non ha a che fare con una perdita economica misurabile, ma riguarda la sfera personale, morale e relazionale di una persona (per esempio il dolore, la sofferenza, l’umiliazione, l’angoscia). Questo tipo di danno può essere risarcito solo in presenza di una lesione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione o in casi specifici previsti dalla legge.

Anche se il Tribunale non ha riscontrato dolo nel comportamento dello Stato italiano, la condotta dell’amministrazione è stata ritenuta comunque colposa per inosservanza dei principi di legalità, trasparenza e buona fede. Come affermato più volte anche dalla Corte di Cassazione, quando vengono lesi diritti fondamentali spetta comunque una tutela risarcitoria minima, anche se il danno viene valutato in via equitativa e presuntiva. 

In altre parole, anche se i giudici non hanno ritenuto che lo Stato abbia agito volontariamente per danneggiare il migrante, hanno comunque accertato che lo Stato ha commesso errori e violazioni. E, in questi casi, il risarcimento può essere stabilito senza calcolare con precisione ogni singola conseguenza subìta, ma con una quantificazione ragionevole decisa dal giudice sulla base degli elementi disponibili.

Per questo motivo, il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 700 euro – in totale, e non per giorno di detenzione – in favore del cittadino algerino.

I precedenti penali

La questione dei precedenti penali del cittadino algerino trasferito in Albania è emersa nei giorni successivi alla sentenza del Tribunale di Roma. Diversi quotidiani hanno riportato che l’uomo risarcito dallo Stato avrebbe alle spalle più di venti condanne, alcune anche per fatti gravi. È a queste condanne che ha fatto riferimento Meloni nel video pubblicato sui social.

In questo contesto è intervenuto l’avvocato difensore del migrante, che il 17 febbraio, in un’intervista con Radio 24, ha confermato che in effetti il suo assistito ha dei precedenti.

Va però chiarito che questo aspetto non ha alcuna rilevanza sul piano giuridico rispetto alla vicenda trattata. Anche una persona con condanne penali resta titolare dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Questo è un principio elementare dello Stato di diritto: i diritti alla libertà personale, alla dignità e alla vita familiare non sono cancellati da una condanna, né possono essere compressi al di fuori dei limiti previsti dalla legge. In altre parole, la sentenza ha valutato soltanto il comportamento dell’amministrazione, non il passato del migrante. Chiunque subisca un trattamento coercitivo senza le dovute garanzie ha diritto alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dalla sua fedina penale.

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