La sentenza su CasaPound e il ritorno del partito fascista non è come l’hanno raccontata

Dalle carte disponibili finora non risulta una condanna per “ricostituzione” in senso stretto: la sentenza riguarda un’aggressione del 2018 e l’applicazione di due articoli della legge “Scelba”
ANSA/MASSIMO PERCOSSI
ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Il 12 febbraio diversi giornali hanno dato la notizia di 12 militanti di CasaPound condannati da un tribunale con l’accusa di voler riorganizzare il partito fascista. 

Nelle ore successive, il caso è stato commentato da vari politici, tra cui la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. «Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti di CasaPound per aver tentato di riorganizzare il disciolto partito fascista, violando la Costituzione e la legge Scelba», ha dichiarato Schlein, in un’intervista con La Stampa. «Ora che c’è una sentenza, al governo non resta che fare quello che gli chiediamo da tempo: sciogliere CasaPound».

In realtà, dalle carte disponibili finora non risulta una condanna per “ricostituzione del partito fascista” in senso stretto. La ricostruzione fatta da molti giornali e ripresa da alcuni politici è quindi, almeno per ora, imprecisa.

In attesa delle motivazioni

A oggi non sono ancora note le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Bari ha condannato in primo grado i militanti di CasaPound. Queste motivazioni saranno pubblicate entro 90 giorni. Al momento, possiamo basarci sul decreto di rinvio a giudizio e sul dispositivo della sentenza: entrambi questi documenti non sono pubblici, ma Pagella Politica ha potuto leggerli.

Il decreto di rinvio a giudizio è l’atto con cui, prima del processo, il giudice per le indagini preliminari (GIP) dispone che gli imputati vengano processati, indicando i fatti contestati e le accuse. Il dispositivo della sentenza, invece, è la parte finale della sentenza, quella che riporta l’esito del processo e le condanne decise. Le motivazioni, quando saranno pubblicate, serviranno a capire quali elementi e quali ragionamenti hanno portato i giudici a questa decisione.

I fatti del 2018

In attesa di conoscere le motivazioni, è comunque possibile ricostruire i fatti principali del procedimento e il contenuto delle accuse. Il 12 febbraio il Tribunale di Bari ha condannato 12 imputati, militanti riconducibili all’area di CasaPound, per le aggressioni compiute il 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà del capoluogo pugliese. Quel giorno, al termine di un corteo antifascista, organizzato in occasione della visita dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, alcuni militanti di CasaPound avevano aggredito un piccolo gruppo di manifestanti.

Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Roberto Rossi, gli indagati si sarebbero scagliati con spranghe, mazze, cinture chiodate e pistole a salve contro almeno quattro manifestanti antifascisti. In totale gli indagati erano 28, ma solo 17 sono stati poi rinviati a giudizio.

Nel decreto che dispone il giudizio, il GIP Francesco Mattiace ha parlato di un’azione pianificata in precedenza, attraverso «raccolta di armi» (sfollagente, manubri da palestra, manganello telescopico, cinture), e di un’aggressione compiuta «da più persone riunite», che aveva causato lesioni giudicate guaribili fino a 15 giorni per alcune delle persone offese.

Le accuse

È su questi fatti che si è costruito l’impianto accusatorio. Gli imputati sono stati chiamati a rispondere, tra le altre cose, di due tipi di reati.

Da un lato, sono stati accusati di aver violato gli articoli 1 e 5 della legge “Scelba”, perché secondo l’accusa hanno partecipato a riunioni pubbliche «compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista» e hanno attuato «il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica». Dall’altro, sono stati accusati delle aggressioni, contestate come lesioni aggravate commesse in concorso, con l’aggravante della premeditazione (poi esclusa in sentenza).

Il punto decisivo, però, è che né nel decreto di rinvio a giudizio né, a maggior ragione, nel dispositivo della sentenza compare la contestazione del reato di ricostituzione del partito fascista in senso stretto.

Nel dispositivo della sentenza, il Tribunale di Bari ha dichiarato colpevoli alcuni imputati solo per la violazione della legge “Scelba” e li ha condannati a un anno e sei mesi di reclusione. Altri sono stati invece condannati a due anni e sei mesi perché ritenuti responsabili sia di quel reato sia delle lesioni. A tutti i condannati è stata applicata anche la sanzione accessoria prevista dalla stessa legge, cioè la privazione dei diritti politici per cinque anni. Cinque imputati sono stati assolti «per non aver commesso il fatto».

Che cosa dice la legge “Scelba”

Quando si parla di “legge Scelba” si fa riferimento alla legge n. 645 del 1952, che prende il nome da Mario Scelba, allora ministro dell’Interno, e che dà attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, quella che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. È una legge pensata per impedire che, dopo il 1945, si ricostituisca sotto nuove forme un’organizzazione che riproduca il fascismo come fenomeno politico organizzato.

In questo contesto, è utile distinguere tra tre articoli che vengono spesso citati, ma che riguardano condotte diverse.

L’articolo 1 ha una funzione più generale, perché descrive le caratteristiche che un’associazione deve avere per rientrare nell’ambito della legge, per esempio l’esaltazione di esponenti o metodi del fascismo, la minaccia o l’uso della violenza come metodo politico, o la propaganda contro le libertà democratiche.

L’articolo 2 punisce chi promuove, organizza o dirige un’associazione o un movimento che, per struttura e finalità, possa essere considerato un tentativo di ricostituzione del partito fascista.

L’articolo 5, invece, riguarda un piano diverso: punisce chi, in pubbliche riunioni, compie «manifestazioni usuali del disciolto partito fascista», cioè gesti, simboli o comportamenti riconducibili al repertorio fascista, anche senza che ci sia la prova di una vera e propria organizzazione finalizzata alla ricostituzione del partito.

In sintesi: l’articolo 1 definisce il perimetro della legge; l’articolo 2 riguarda la ricostituzione del partito fascista in senso stretto; l’articolo 5 riguarda le manifestazioni pubbliche tipiche del fascismo. Ed è qui il punto rilevante per quanto riguarda la recente sentenza del Tribunale di Bari: nei documenti che abbiamo oggi a disposizione il richiamo è agli articoli 1 e 5, non all’articolo 2. Per questo, dire che i militanti baresi di CasaPound sono stati condannati per ricostituzione del partito fascista non trova, al momento, riscontro negli atti giudiziari.

Resta però un elemento importante: senza le motivazioni non sappiamo ancora in che modo il Tribunale abbia inquadrato giuridicamente le condotte contestate e quale interpretazione complessiva abbia dato della legge “Scelba”.

Un’osservazione simile è stata fatta anche dall’avvocato Michele Laforgia, che nel processo ha difeso uno degli antifascisti aggrediti. «A parte la genericità del capo di imputazione, da un lato la condanna è stata pronunciata a carico di alcuni imputati anche per l’articolo 1 (rubricato riorganizzazione del partito fascista), ma le pene applicate agli stessi imputati non sono quelle previste dall’articolo 2 per i responsabili di riorganizzazione del partito fascista», ha dichiarato Laforgia a Pagella Politica.

La portata della sentenza

Detto tutto questo, è innegabile che la sentenza abbia una certa rilevanza. Non è la prima volta che la legge “Scelba” viene evocata nel dibattito su CasaPound, ma quello di Bari è uno dei primi casi in cui un tribunale ha pronunciato una condanna applicando esplicitamente l’articolo 1 della legge a militanti riconducibili al movimento.

Questo è l’aspetto più rilevante dal punto di vista giuridico. Non c’è stata una pronuncia generale sull’illegittimità di CasaPound come organizzazione, né, almeno stando al dispositivo, una condanna per la ricostituzione del partito fascista in senso stretto.

La sentenza riguarda invece condotte specifiche, che il Tribunale ha ritenuto penalmente rilevanti ai sensi della legge “Scelba”: manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e l’adozione di un metodo squadrista, contestate in relazione a un’aggressione organizzata.

La portata della sentenza sta qui: nell’aver applicato in modo concreto una norma che per decenni è stata richiamata soprattutto nel dibattito politico, più che nelle aule di tribunale. Per capire se e in che misura il Tribunale abbia dato una lettura più ampia del fenomeno, occorrerà leggere le motivazioni. Fino ad allora, la definizione “condanna per ricostituzione del partito fascista” resta impropria.

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