Cosa non torna (di nuovo) nel racconto di Meloni su magistratura e centri in Albania

La presidente del Consiglio ha citato il caso di un cittadino marocchino per criticare una sentenza: come già accaduto in passato, però, la sua ricostruzione non torna
ANSA
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Il 5 marzo, ospite di Non Stop News su RTL 102.5, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sostenuto che la magistratura italiana starebbe di fatto impedendo il funzionamento del centro di permanenza per i rimpatri (CPR) realizzato a Gjadër, in Albania. Nello specifico, Meloni ha richiamato il caso di un migrante il cui trattenimento nel centro albanese non sarebbe stato convalidato dai giudici perché, nel frattempo, aveva presentato una domanda di protezione internazionale. «Cioè a uno che è entrato clandestinamente in Italia, si è messo a spacciare, ha violentato una donna in gruppo, noi non lo possiamo trattenere, non lo possiamo mandare in Albania, non lo possiamo rimpatriare e quasi quasi gli dobbiamo dare la protezione internazionale», ha detto Meloni durante l’intervista. Lo stesso giorno, Fratelli d’Italia ha pubblicato sui social un post per raccontare «chi è il migrante graziato dalle toghe di cui parla la Meloni», elencando i reati riportati da un articolo de Il Giornale e chiedendo anche ai cittadini di votare Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.
Ma la ricostruzione della presidente del Consiglio e del suo partito è corretta? Per verificarlo bisogna mettere da parte la polemica politica e guardare al contenuto effettivo del provvedimento giudiziario. Il decreto non è pubblicamente disponibile, ma Pagella Politica ha potuto consultarlo: è sulla base di quel testo che è possibile ricostruire i passaggi essenziali della vicenda e capire che cosa la Corte d’appello abbia davvero deciso.

La ricostruzione dei fatti

La vicenda ha inizio il 10 dicembre 2025, quando il prefetto di Pavia ha emesso nei confronti del cittadino marocchino Fathallah Ouardi, 39 anni, un decreto di espulsione. In concreto, si tratta dell’atto con cui lo Stato dispone che uno straniero irregolare sul territorio debba essere allontanato dall’Italia. L’espulsione, però, non è stata eseguita subito. Per questo l’11 dicembre 2025, un giorno dopo l’emissione del decreto, il questore di Pavia ha disposto il suo trattenimento nel CPR di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, applicando l’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione. Questa norma consente di trattenere temporaneamente uno straniero quando il rimpatrio non è immediatamente possibile, ma l’amministrazione sta ancora cercando di eseguirlo. Poiché il trattenimento limita la libertà personale, la legge impone che ci sia il controllo di un giudice. Il 12 dicembre 2025 il giudice di pace di Melfi ha convalidato il provvedimento del questore di Pavia. Da quel momento, quindi, Ouardi si trovava legittimamente trattenuto in Italia nell’ambito della procedura di rimpatrio.

Il passaggio successivo è dipeso direttamente dalle nuove norme approvate nel 2025 sul Protocollo Italia-Albania. Con un decreto-legge il governo ha infatti esteso l’uso delle strutture albanesi anche a stranieri già presenti in Italia e già trattenuti in un CPR con convalida giudiziaria. In sostanza, la nuova legge ha permesso di trasferire in Albania, nel centro di Gjadër, non soltanto migranti appena intercettati in mare, ma anche persone che si trovavano già nei centri italiani in vista dell’espulsione. È in base a questa nuova disciplina che Ouardi è stato trasferito da Palazzo San Gervasio al centro di Gjadër. Il punto di svolta è arrivato il 23 febbraio 2026, quando Ouardi ha presentato una domanda di protezione internazionale, cioè una richiesta di asilo. Da quel momento la sua posizione giuridica non era più soltanto quella di una persona destinataria di un’espulsione, ma anche quella di un richiedente asilo.

Dopo la presentazione della domanda, la Questura di Roma – competente per le procedure relative al centro di Gjadër – ha adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, richiamando una norma che consente, in alcuni casi specifici, di trattenere anche una persona che ha chiesto asilo, ad esempio quando l’autorità ritiene che la domanda sia stata presentata solo per ritardare o impedire il rimpatrio. Secondo la Questura era proprio questa la situazione: la richiesta di protezione sarebbe stata strumentale, cioè avanzata non per ottenere effettivamente tutela, ma per bloccare l’esecuzione dell’espulsione.

Come accade per ogni misura di questo tipo, però, il provvedimento dell’amministrazione non era sufficiente da solo. La legge prevede che il trattenimento debba essere sottoposto rapidamente al controllo di un giudice. Nel caso dei centri previsti dal protocollo con l’Albania, questo controllo spetta alla Corte d’appello di Roma. È stata quindi la Questura stessa a chiedere alla Corte di convalidare la misura, sostenendo che ricorrano i presupposti previsti dalla legge per mantenere il trattenimento anche dopo la domanda di asilo.

La decisione della Corte d’appello

La Corte d’appello di Roma si è pronunciata con un decreto emesso il 25 febbraio scorso, con cui non ha stabilito se la domanda di asilo del cittadino marocchino fosse o meno fondata, ma si è limitata a dichiarare che il suo trattenimento nel CPR di Gjadër non potesse essere convalidato. Il ragionamento della giudice Cecilia Cavaceppi ha preso le mosse dalla cosiddetta “Direttiva Procedure” dell’Unione europea, che all’articolo 9 stabilisce un principio chiaro: chiunque faccia richiesta di asilo ha il diritto di rimanere «nello Stato membro» finché non riceve una risposta ufficiale sulla sua domanda.

Il punto è che l’Albania non fa parte dell’Unione europea e, di conseguenza, portare un richiedente asilo a Gjadër significa privarlo di questo diritto fondamentale garantito dall’Europa. La giudice nel decreto ha spiegato che questa norma europea ha un «effetto diretto» nel nostro ordinamento, ovvero è talmente chiara e precisa che non servono altre spiegazioni per applicarla, anche quando vi è una legge italiana (il protocollo Italia-Albania) che dispone diversamente. Se una norma interna è in conflitto con una norma europea, infatti, il giudice deve disapplicarla per garantire che il diritto dell’Unione europea rimanga sovrano rispetto al diritto nazionale, come previsto dalla Costituzione.

La questione dei precedenti

Qui va fatta una precisazione riguardo i precedenti di Ouardi, che per come sono stati collegati da Meloni e Fratelli d’Italia alla vicenda, rischiano di essere fuorvianti, perché non sono direttamente collegati al suo trattenimento in Albania.

Nel decreto del 25 febbraio, infatti, la Corte d’appello di Roma non ne fa nemmeno menzione, dal momento che la decisione riguardava soltanto la legittimità del trattenimento dopo la domanda di protezione internazionale e il rapporto tra normativa italiana e diritto dell’Unione. 

Raggiunta telefonicamente da Pagella Politica, l’avvocata di Ouardi Michela Casorelli ha inoltre confermato che il suo assistito, al momento del trattenimento, aveva già interamente espiato tutte le pene per cui era stato condannato: era stato in carcere in passato, ma aveva già saldato il proprio debito con la giustizia. Il punto, quindi, è un altro: come già nel caso del cittadino algerino di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane, in uno Stato di diritto chiunque subisca una misura coercitiva ha diritto al controllo di un giudice e alle garanzie previste dalla legge, a prescindere dalla sua fedina penale.

Il tentativo della Questura

In ogni caso, la Questura ha provato a opporsi alla decisione della Corte appellandosi a una deroga prevista dalla direttiva europea, secondo cui il divieto di trattenimento può essere superato se il migrante ha presentato più volte domanda di asilo in modo pretestuoso. La Corte però ha osservato che non risultano altre domande di asilo presentate da Ouardi. Insomma, la decisione della Corte d’appello ha blindato il diritto del migrante di restare sul territorio italiano finché la sua richiesta d’asilo non verrà esaminata nel merito.

Il ragionamento della Corte prosegue poi con una valutazione sulla reale natura della domanda di asilo del cittadino marocchino, che per il tribunale «non appare peraltro strumentale in ragione della sua presenza in Italia da molto tempo e della sussistenza di legami familiari stretti». Il fatto che l’uomo abbia un fratello regolarmente residente in Italia e pronto a ospitarlo, tra l’altro, fa poi entrare in gioco le tutele previste dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che tutela il rispetto della vita privata e familiare, rendendo il trattenimento in Albania non solo giuridicamente fragile rispetto al diritto europeo, ma potenzialmente sproporzionato sotto il profilo dei diritti umani.

Cosa succede ora?

Al netto delle sue precedenti condanne, la posizione di Ouardi è quella di un richiedente asilo in attesa della decisione di primo grado, che ha dunque diritto a restare a piede libero sul territorio italiano. In base alla legge, l’esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali, che in primo grado possono riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere la protezione sussidiaria oppure respingere la domanda. È questo il prossimo snodo vero della vicenda.

Sul piano pratico, gli scenari sono due. Se la domanda viene accolta, la procedura di espulsione cade perché diventa incompatibile con il riconoscimento di una forma di protezione. Se invece la domanda viene respinta in primo grado, l’amministrazione può tornare a muoversi per l’allontanamento e, nei casi previsti dalla legge, anche valutare di nuovo un trattenimento; ma quello sarebbe un nuovo passaggio, che richiederebbe un nuovo provvedimento amministrativo e un nuovo controllo da parte del giudice, non la prosecuzione automatica di quello bocciato a febbraio.

I problemi del protocollo Italia-Albania

Quella del 25 febbraio 2026 non è la prima decisione che supera le norme previste dal protocollo Italia-Albania. Il primo vero stop all’applicazione del protocollo era arrivato a ottobre del 2024, quando il Tribunale di Roma non aveva convalidato il trattenimento di 12 richiedenti asilo egiziani e bengalesi trasferiti a Gjadër: allora il nodo non era ancora, come nel caso del cittadino marocchino, il diritto a restare in uno Stato membro, ma la possibilità di usare la procedura accelerata di frontiera per persone provenienti da Paesi che l’Italia considerava “sicuri”, come Egitto e Bangladesh. Su quei primi decreti il governo fece ricorso, ma la Cassazione aveva rinviato la decisione in attesa di un chiarimento dell’Unione europea. Poche settimane dopo, a gennaio 2025, la stessa Corte d’appello di Roma si era trovata a decidere di un secondo gruppo di 43 cittadini stranieri trasferiti in Albania, provenienti soprattutto da Bangladesh ed Egitto: anche in quel caso il giudice aveva ritenuto necessario rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, e poiché nel frattempo non poteva essere rispettato il termine di 48 ore previsto per la convalida, aveva disposto la liberazione dei trattenuti. 

La decisione della Corte europea, di cui abbiamo scritto in passato, ha poi chiarito che la designazione di un Paese come “Paese di origine sicuro” deve poter essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo e che il richiedente asilo deve poter accedere alle fonti informative su cui quella designazione si basa.
Il decreto del 25 febbraio scorso, quindi, non nasce nel vuoto: si inserisce in questa lunga catena di contenziosi riguardanti la compatibilità del protocollo Italia-Albania con il diritto dell’Unione europea. La differenza rispetto ai casi precedenti è che in passato la questione riguardava la nozione di Paese sicuro; nel decreto di febbraio, invece, il centro del problema è stato il diritto del richiedente asilo di restare nel territorio di uno Stato europeo e non in Albania, almeno fino a quando la sua domanda di protezione non sarà valutata.

La dichiarazione

Cioè a uno che è entrato clandestinamente in Italia, si è messo a spacciare, ha violentato una donna in gruppo, noi non lo possiamo trattenere, non lo possiamo mandare in Albania, non lo possiamo rimpatriare e quasi quasi gli dobbiamo dare la protezione internazionale.

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5 marzo 2026
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