Su Superbonus e ponte sullo Stretto la Corte dei Conti ha usato due pesi e due misure?

Secondo Fratelli d’Italia sì, perché non ha bloccato il costoso bonus edilizio. Ma il partito di Meloni fa confusione sui poteri dei magistrati contabili
Pagella Politica
Nelle ore successive all’annuncio della Corte dei Conti di non aver approvato la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), Fratelli d’Italia ha criticato i magistrati contabili, accusandoli di aver usato di fatto due pesi e due misure sull’infrastruttura e sul Superbonus 110 per cento.

«C’è chi interpreta i numeri in modo distorto, per ragioni ideologiche o di parte», ha scritto per esempio Fratelli d’Italia sui social, pubblicando una grafica con la scritta “Qualcuno fa male i conti”, in cui ha messo a confronto i 123 miliardi di euro di costo delle detrazioni del Superbonus con i 13 miliardi di euro di costo stimato del ponte sullo Stretto (cifre entrambe sostanzialmente corrette). Sui social, il partito di Giorgia Meloni ha rilanciato anche una domanda fatta dal direttore del quotidiano La Verità: “Dov’erano i controllori quando partì il Superbonus?”.
Critiche simili sono arrivate da esponenti di Fratelli d’Italia. «La magistratura contabile non si è opposta al Superbonus che ha svuotato le casse dello Stato – ha scritto su X il deputato Luca Sbardella, commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia – ma si è opposta al ponte sullo Stretto. Ancora una volta, pur di andare contro questo governo, c’è chi prova a fermare lo sviluppo dell’Italia».

Questa critica, che a prima vista può sembrare fondata, in realtà è fuorviante perché distorce i poteri della Corte dei Conti.

I poteri della Corte dei Conti

Partiamo dal ponte sullo Stretto. Il 29 ottobre la Corte dei Conti ha annunciato di non aver approvato la delibera con cui, lo scorso agosto, il CIPESS aveva approvato il progetto definitivo del ponte sullo Stretto. 

Il CIPESS è un organo del governo che coordina la programmazione economica e assegna le principali risorse pubbliche per investimenti e infrastrutture. È presieduto dal presidente del Consiglio e ne fanno parte i ministri competenti in materia economica, di bilancio, infrastrutture e sviluppo, con il compito di approvare i grandi progetti, ripartire i fondi di coesione e verificare la sostenibilità ambientale e finanziaria delle opere.

In base all’articolo 100 della Costituzione, la Corte dei Conti esercita il cosiddetto “controllo preventivo di legittimità”. In parole semplici, i giudici contabili devono verificare che tali atti siano conformi alle leggi prima che producano effetti concreti. Questo controllo deve avvenire «nelle forme stabilite dalla legge». E infatti, una legge del 1994 – che contiene le “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” – stabilisce, all’articolo 3, che il controllo preventivo di legittimità viene esercitato non su tutti i provvedimenti del governo, ma «esclusivamente» su «specifici atti non aventi forza di legge». Tra questi, rientrano atti che comportano impegni di spesa o scelte operative, come appunto le delibere del CIPESS.

Il procedimento funziona in modo piuttosto lineare. Una volta ricevuto l’atto da controllare, la Corte ne verifica la legittimità: se non emergono irregolarità, lo ammette al visto e alla registrazione, momento in cui l’atto diventa efficace. Se invece sorgono dubbi, si apre una fase istruttoria che deve concludersi entro 60 giorni, per evitare ritardi nell’azione amministrativa. In alcuni casi, se la Corte rifiuta la registrazione, il Consiglio dei ministri può deliberare che l’atto debba comunque entrare in vigore. In tal caso, la Corte può procedere con una “registrazione con riserva”: l’atto acquista efficacia, ma la decisione viene segnalata al Parlamento e resta a carico del governo una responsabilità politica.

Al momento non sono note le motivazioni della decisione della Corte dei Conti sul progetto del ponte sullo Stretto, che saranno pubblicate entro 30 giorni. A settembre, però, la stessa Corte aveva chiesto chiarimenti al governo sulla delibera, ed evidentemente le risposte fornite negli scorsi giorni non sono state ritenute soddisfacenti. Tra le altre cose, la Corte aveva criticato la scarsa chiarezza delle procedure amministrative e la debolezza della documentazione fornita dal governo, e anche sul piano economico erano stati evidenziati problemi di trasparenza. Le obiezioni non riguardavano quindi la spesa in sé o l’opportunità economica dell’opera, ma questioni procedurali e formali. Il 30 ottobre, la stessa Corte ha chiarito in un comunicato stampa di essersi espressa sulla delibera del CIPESS «senza alcun tipo di valutazione» sul «merito dell’opera».

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha già anticipato che il Consiglio dei ministri approverà comunque il progetto definitivo del ponte, nonostante il parere contrario della Corte dei Conti.

Perché il Superbonus è diverso

La domanda che si fa Fratelli d’Italia – e a cui risponde dando la colpa ai magistrati contabili – è: perché se la Corte dei Conti deve controllare gli atti del governo, non è intervenuta sul Superbonus, che è costato molto più del previsto, e molto più del ponte? 

Il bonus edilizio è stato introdotto a maggio 2020 dal secondo governo Conte, con un decreto-legge, ribattezzato “decreto Rilancio”, perché nasceva con l’obiettivo di rilanciare l’economia dopo il crollo causato dalla pandemia di COVID-19. Nel tempo, il bonus è stato poi ampliato e prorogato con il sostegno di quasi tutti i partiti in Parlamento, anche quelli che oggi sono al governo (per esempio Fratelli d’Italia), per poi essere definitivamente bloccato nel 2024. 

In base all’articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge è un atto che ha «valore di legge ordinaria». Il suo contenuto entra in vigore una volta pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale, ed entro 60 giorni deve poi essere convertito in legge dal Parlamento, altrimenti decade. Proprio perché ha forza di legge, il decreto-legge non rientra tra gli atti su cui la Corte può esercitare un controllo preventivo di legittimità: quel tipo di verifica si applica solo a specifici atti del governo, non alle norme avente valore di legge. Anche una sentenza del 1989 della Corte Costituzionale ha chiarito che dal controllo preventivo di legittimità sono esclusi sia i decreti-legge sia i decreti legislativi.

Sul Superbonus non sono comunque mancate critiche della Corte dei Conti. Già nel 2021, in un’audizione sulla NADEF, la Corte invitava a monitorare con attenzione il Superbonus, segnalando che l’enorme domanda generata rischiava di gonfiare i prezzi dei materiali edilizi, con effetti diretti sui consumatori. Nello stesso passaggio ricordava che, come per altri bonus edilizi precedenti, anche il Superbonus mostrava una distribuzione regressiva dei benefici, concentrata soprattutto tra i contribuenti con maggiore capacità di spesa e proprietà immobiliari più rilevanti.

Altre osservazioni sono arrivate più di recente. L’anno scorso, per esempio, il procuratore generale della Corte Pio Silvestri ha scritto nella sua memoria sul “Rendiconto generale dello Stato 2024”: «Si può ben dire che gli effetti negativi di finanza pubblica» misure come il Superbonus, «che hanno assunto una dimensione macroscopica, sono ascrivibili all’ampliamento degli obiettivi dell’agevolazione e alle ripetute estensioni temporali della misura, che hanno, appunto, generato un aumento della spesa ben oltre le aspettative iniziali». 

A questi rilievi se ne aggiungono di più generali sul modo in cui vengono progettate e valutate le agevolazioni fiscali. In una memoria depositata in Parlamento nel 2023 – nell’ambito di un’indagine conoscitiva proprio sui bonus edilizi – la stessa Corte aveva segnalato che il sistema italiano di valutazione e copertura delle agevolazioni come il Superbonus presenta gravi lacune. Per esempio, mancano regole chiare per stimare in modo attendibile il costo reale e gli effetti sul bilancio, soprattutto prima dell’approvazione delle leggi.

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