Perché su Almasri l’Italia ha combinato un pasticcio

I motivi dietro la decisione della Corte penale internazionale di deferire il nostro Paese per la vicenda del carceriere libico
Ansa
Ansa
Il 2 aprile la Corte penale internazionale (CPI) ha reso pubblica la decisione con cui l’Italia è stata deferita all’Assemblea degli Stati che fanno parte della CPI per non aver eseguito la richiesta di arresto e consegna di Njeem Osama Almasri Habish, capo della polizia giudiziaria libica, destinatario di un mandato della Corte per crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Adesso la posizione dell’Italia nella vicenda sarà giudicata dall’Assemblea, che è l’organo di controllo gestionale e amministrativo della CPI, incaricato di monitorare l’adempimento degli obblighi degli Stati membri.

La decisione della CPI è arrivata a oltre un anno da quando Almasri era stato arrestato a Torino, e poi rilasciato due giorni dopo e rimpatriato in Libia. Per capire le ragioni di questo deferimento, bisogna ripercorrere la procedura attraverso cui si è arrivati a questo esito. In ogni caso, l’Assemblea degli Stati della CPI potrà sostanzialmente solo fare dei richiami all’Italia, ma non sanzionarla dal punto di vista pratico, visto che l’obiettivo principale della corte penale è quello di invitare gli Stati alla cooperazione.

I fatti

Il 18 gennaio 2025 la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Njeem Osama Almasri Habish, capo della polizia giudiziaria libica e figura apicale del sistema detentivo di Mitiga, a Tripoli. L’accusa riguarda omicidio, tortura, stupro, violenza sessuale e altri atti qualificati come crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Il giorno dopo, Almasri è stato arrestato a Torino. Il 21 gennaio, però, è stato scarcerato e riportato in Libia.

Il successivo 5 febbraio, a seguito delle polemiche sollevate dalla vicenda, il governo ha reso un’informativa urgente alla Camera. In quella sede sono intervenuti il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiamati a riferire sulla richiesta di arresto della Corte penale internazionale e sul successivo trasferimento in patria del cittadino libico. In quell’occasione avevamo verificato alcuni passaggi delle dichiarazioni di Nordio e Piantedosi, che non risultavano sempre corrette.

Il procedimento davanti alla CPI

Dopo la liberazione e il rimpatrio di Almasri, la vicenda si è spostata davanti alla Corte penale internazionale. Il 17 febbraio 2025, oltre un anno fa, la Camera preliminare I della CPI ha invitato l’Italia a presentare osservazioni sul mancato trasferimento del generale libico alla Corte dopo il suo arresto. In quell’occasione la Camera preliminare I ha richiamato una disposizione del Regolamento della Corte che disciplina la procedura da seguire quando uno Stato non dà esecuzione a una richiesta di cooperazione e che impone alla Camera di sentirlo, prima di accertarne formalmente la non-cooperazione. Una settimana più tardi, il 25 febbraio la Procura ha quindi chiesto formalmente alla Camera preliminare I di accertare l’inadempimento dell’Italia, come stabilito dall’articolo 87 dello Statuto di Roma. L’Italia ha poi depositato le proprie osservazioni, sostenendo in sostanza che vi fossero ostacoli giuridici e istituzionali tali da impedire o comunque da rendere problematica la consegna di Almasri.

Le spiegazioni del governo italiano però non sono bastate: a giugno 2025 il procuratore della CPI ha chiesto una pronuncia formale di non-compliance, cioè di inadempimento, e il deferimento dell’Italia all’Assemblea degli Stati o al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A questo proposito, il procuratore ha detto che «le memorie presentate dall’Italia non fornivano alcuna spiegazione plausibile, tanto meno una giustificazione, per la sua mancata cooperazione con la Corte e per il suo mancato adempimento dell’obbligo di cooperare, di eseguire le richieste di cooperazione della Corte e di adempiere ai propri obblighi ai sensi dello Statuto».

Il 9 luglio l’Italia ha chiesto di poter replicare alle osservazioni della Procura. Con la decisione del 17 ottobre 2025 la Camera preliminare I ha poi accertato il mancato adempimento, da parte dell’Italia, della richiesta di cooperazione, che aveva impedito alla Corte di esercitare le proprie funzioni. In quella sede, la maggioranza della Camera ha chiesto all’Italia informazioni su eventuali procedimenti interni rilevanti e sul loro possibile impatto sulla futura cooperazione dell’Italia con la Corte nell’esecuzione delle richieste di cooperazione per l’arresto e la consegna dei sospettati.

In seguito, il 26 gennaio 2026 la Camera preliminare I ha ritenuto che le ulteriori informazioni fornite dall’Italia non offrissero elementi chiari e sufficienti circa la futura cooperazione con la CPI. Per questo motivo ha disposto il deferimento dell’Italia all’Assemblea degli Stati della CPI, trasmettendo formalmente la decisione al presidente dell’assemblea il 29 gennaio 2026. La notizia è stata poi resa pubblica il 2 aprile scorso. Si è così aperta la procedura dell’Assemblea sulla mancata cooperazione.

La procedura

Dopo il deferimento, la vicenda è uscita dal piano strettamente giudiziario ed è entrata nella procedura politica dell’Assemblea degli Stati Parte della CPI. Questo assetto è definito dalle “Procedure in materia di non cooperazione”.

L’invio all’Assemblea della decisione della Corte può essere seguito da una riunione del Bureau convocata con urgenza; da una lettera aperta del presidente dell’Assemblea, a nome del Bureau, allo Stato interessato per richiamare l’obbligo di cooperazione e chiedergli le proprie osservazioni; e poi una riunione del Bureau alla quale può essere invitato un rappresentante dello Stato per esporre come intenda cooperare in futuro con la Corte.

Accanto a questa dimensione formale, le stesse procedure ne prevedono una informale. Il presidente dell’Assemblea della CPI può attivare interlocuzioni dirette con lo Stato interessato e con altri soggetti istituzionali, anche in modo non pubblico, per favorire chiarimenti e collaborazione. Lo stesso testo prevede inoltre che i vertici della Corte possano istituire dei gruppi regionali, con il compito di assistere il presidente in questo lavoro di contatto, raccolta di informazioni, di sollecitazione di risposte e di preparazione di eventuali passaggi successivi.

L’Assemblea non dispone di poteri sanzionatori nei confronti dello Stato inadempiente. La sua risposta è basata su strumenti politici e diplomatici, volti a promuovere la cooperazione dello Stato interessato: richiami formali, richieste di spiegazioni, interlocuzioni del presidente dell’Assemblea, riunioni del Bureau ed eventuali risoluzioni.

I precedenti

Il caso Almasri è il primo che vede coinvolta l’Italia. Ma nel tempo ci sono stati diversi precedenti riguardanti altri Paesi.

Ad esempio, i casi di Malawi e Ciad nascono dalle visite di Omar al-Bashir, allora presidente del Sudan e già destinatario di mandati di arresto della Corte per la situazione in Darfur, una provincia del Sudan occidentale che da oltre vent’anni affronta un conflitto con gravi esiti umanitari. Nel 2011 la Corte ritenne che i due Stati, pur aderendo allo Statuto di Roma, non avessero cooperato perché non avevano arrestato e consegnato al-Bashir durante la sua presenza sul loro territorio. Il precedente Malawi viene di solito citato come il caso in cui la procedura sopra descritta ebbe qualche effetto utile: secondo il rapporto del Bureau, il governo del Malawi reagì prontamente alle comunicazioni del presidente dell’Assemblea e si impegnò in un dialogo orientato alla non ripetizione della violazione dello Statuto. Per il Ciad l’esito fu opposto: lo stesso rapporto segnalò che non vi erano indicazioni di un cambiamento di atteggiamento e che le procedure non avevano prodotto effetti apprezzabili.

Tra questi esempi ce n’è uno che riguarda il Sudafrica. Nel 2015 al-Bashir partecipò a un vertice dell’Unione africana a Johannesburg senza essere arrestato, nonostante anche una decisione della giustizia sudafricana gli vietasse di lasciare il Paese in attesa della definizione del caso. Nel 2017 la Camera preliminare II ritenne che il Sudafrica avesse violato i propri obblighi non arrestando al-Bashir, ma decise di non deferire l’inadempimento né all’Assemblea né al Consiglio di sicurezza.

Ancora da una visita di al-Bashir, nel marzo 2017, in occasione del vertice della Lega araba ad Amman è derivato il caso Giordania. La Corte ritenne che lo Stato, non arrestandolo, avesse mancato ai propri obblighi e lo deferì all’Assemblea e al Consiglio di sicurezza. La Giordania impugnò la decisione e nel 2019 la Camera d’appello confermò che aveva l’obbligo di arrestarlo e consegnarlo alla Corte.

Nel caso della Mongolia, invece, la vicenda è nata dalla visita di Vladimir Putin nella capitale Ulaanbaatar nel settembre 2024, dopo l’emissione del mandato di arresto della Corte per i crimini legati alla deportazione di minori ucraini: la Camera preliminare II ritenne che la Mongolia, non arrestando Putin, avesse mancato ai propri obblighi e deferì il caso all’Assemblea.

Un caso ha riguardato anche l’Ungheria. In quell’occasione la questione ebbe origine dalla visita di Benjamin Netanyahu a Budapest nell’aprile 2025, nonostante il mandato della Corte nell’ambito del procedimento sulla situazione in Palestina: nel 2025 la Camera preliminare I ha accertato la non-cooperazione ungherese e ha deferito anche questo caso all’Assemblea. 

Siamo tutti dalla stessa parte

Se sei qui, è perché credi anche tu in un’informazione politica libera, indipendente da partiti, influenze e agende.
Dal 14 anni verifichiamo quello che dicono i politici, e oltre 5.000 fact-checking dopo continuiamo a fare la nostra parte mettendo al centro i fatti e i numeri.
Se pensi che questo lavoro serva, puoi darci una mano.
SOSTIENI IL GIORNALISMO INDIPENDENTE
Newsletter

Politica di un certo genere

Ogni martedì
In questa newsletter proviamo a capire perché le questioni di genere sono anche una questione politica. Qui un esempio.

Ultimi articoli