Salvini la fa troppo facile sulla revoca della cittadinanza per chi commette reati

La proposta del ministro potrebbe sollevare un problema giuridico sia con quanto previsto dalla Costituzione sia con le norme europee e internazionali.
Ansa
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Dopo i fatti di Modena del 16 maggio, quando un cittadino italiano nato da genitori marocchini ha investito alcuni passanti in una via del centro, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato più volte la vicenda, parlando di revoca del permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati, con immediata espulsione, estendendo poi il ragionamento alla cittadinanza. 

«Nei casi di chi delinque», ha detto il ministro, «devo poter intervenire con la revoca del permesso di soggiorno o della cittadinanza», che ha definito come «atti di fiducia degli italiani nei confronti di chi arriva». Al netto dell’accostamento tra permesso di soggiorno e cittadinanza, che sono due cose molto diverse tra loro, che cosa prevede già oggi la normativa in vigore e quali sono i casi lo Stato può togliere il permesso o addirittura lo status di italiano a una persona?

La revoca del permesso di soggiorno

Partiamo dal permesso di soggiorno, che è un titolo amministrativo che consente allo straniero di restare legalmente in Italia per specifiche ragioni – lavoro, studio, famiglia o altri motivi indicati dalla legge – e per un periodo di tempo determinato. 

La legge italiana prevede che il permesso o il suo rinnovo siano rifiutati e, se il titolo è già stato rilasciato, sia revocato quando mancano o vengono meno i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno in Italia.

Tra questi requisiti c’è l’assenza di alcune condanne penali. Si tratta, anzitutto, delle condanne per i reati per i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza: delitti non colposi puniti con l’ergastolo o con pene molto elevate, oltre a una serie di reati indicati espressamente, tra cui terrorismo, mafia, violenza sessuale, rapina, estorsione, traffico di droga, reati in materia di armi, sfruttamento sessuale dei minori, caporalato aggravato, maltrattamenti in famiglia e stalking. 

Il Testo unico sull’immigrazione richiama anche altre condanne che impediscono il rilascio o il rinnovo del permesso, tra cui quelle per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione e impiego di minori in attività illecite. 

Dunque, già oggi il permesso di soggiorno può essere negato, non rinnovato o revocato per una ampia serie di reati.

Non più italiani

La cittadinanza è lo status che lega una persona allo Stato italiano ed è regolata da una legge del 1992. Da essa derivano diritti fondamentali della partecipazione alla vita pubblica, come il voto, l’accesso agli impieghi pubblici e il rilascio del passaporto. La cittadinanza, esprimendo un’appartenenza, differisce dal permesso di soggiorno per la stabilità: non deve essere rinnovata periodicamente e non è subordinata alla verifica continua dei presupposti richiesti per soggiornare in Italia.

La cittadinanza può essere acquisita da chi è nato in Italia da genitori stranieri e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età; può essere ottenuta per matrimonio o unione civile; può essere concessa per naturalizzazione, tra l’altro a seguito di residenza legale in Italia per dieci anni per lo straniero extracomunitario (quattro anni per il cittadino dell’Unione europea); può derivare dalla nascita da almeno un genitore cittadino italiano oppure essere acquisita dal figlio minore convivente quando il genitore diventa cittadino italiano, alle condizioni previste dalla legge. Di queste due ultime ipotesi parleremo più specificamente più avanti.

La revoca della cittadinanza oggi è prevista esclusivamente per lo straniero nato in Italia e divenuto cittadino con dichiarazione resa dopo la maggiore età, per chi l’ha ottenuta con matrimonio o unione civile e per chi l’ha ricevuta a seguito di naturalizzazione. Questa revoca può essere disposta solo dopo una condanna definitiva per reati specificamente indicati dalla legge, legati a finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché per ulteriori fattispecie connesse a tali finalità. Dunque, non basta una condanna per un qualsiasi reato grave.

Inoltre, la revoca è possibile a condizione che l’interessato abbia o possa acquisire un’altra cittadinanza, cioè non resti apolide, ed è adottata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno.

La cittadinanza dei figli

Prima di parlare della proposta di Salvini, vanno fatte alcune precisazioni sui figli di stranieri divenuti cittadini italiani. L’attuale legge stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani. Dunque, se un bambino nasce da un genitore di origine straniera che ha già acquisito la cittadinanza italiana, quel bambino è cittadino italiano dalla nascita.

Analogo è il caso del minore che nasce prima che il genitore diventi cittadino italiano. La legge prevede che i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana ottengono a loro volta la cittadinanza italiana se convivono con il genitore e se, quando quest’ultimo diventa cittadino italiano, risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi oppure, qualora abbiano meno di due anni, dalla nascita. 

In entrambi i casi non c’è un titolo di soggiorno revocabile, ma una piena cittadinanza italiana: nel primo, acquistata alla nascita; nel secondo, da minorenne, per effetto della cittadinanza del genitore, della convivenza e della residenza in Italia.

La proposta di Salvini

La proposta di Salvini di estendere la revoca della cittadinanza a gravi delitti comuni – il ministro ha parlato di una «riflessione» su reati come stupro, omicidio, rapina a mano armata – potrebbe incontrare limiti posti dal diritto nazionale, internazionale e da quello dell’Unione europea. Innanzitutto, se la revoca colpisse anche cittadini italiani dalla nascita solo perché di origini straniere, si solleverebbero dubbi sul piano del principio di uguaglianza, tutelato costituzionalmente: l’origine familiare renderebbe più fragile la cittadinanza di alcuni italiani rispetto a quella di altri. In altre parole, si determinerebbe una cittadinanza di serie A, per chi ha genitori di origine italiana, e una cittadinanza di serie B, per chi ha genitori di origine straniera. L’origine diventerebbe così un marchio giuridico, non in linea con quanto stabilito dalla Costituzione.

La revoca automatica della cittadinanza incontrerebbe anche il limite della proporzionalità, come chiarito nel 2019 da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea: gli Stati restano competenti a disciplinare l’acquisto e la perdita della cittadinanza nazionale, ma siccome la perdita della cittadinanza italiana comporta anche la perdita della cittadinanza europea, la Corte reputa indispensabile, sulla base dei principi giuridici dell’Ue, una verifica concreta e proporzionata degli effetti della misura per l’interessato e, se necessario, per i suoi familiari.

Un ulteriore limite alla proposta di Salvini viene dal diritto internazionale. L’Italia ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dell’apolidia, entrata in vigore per l’Italia nel 2016 e secondo la quale «ogni Stato è tenuto a concedere la cittadinanza a una persona nata nel proprio territorio che sarebbe altrimenti apolide». Non a caso, l’attuale legge sulla cittadinanza subordina la revoca alla condizione che l’interessato possieda o possa acquisire un’altra cittadinanza.

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa sul tema. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non riconosce in sé un diritto alla cittadinanza, ma una revoca arbitraria può incidere sull’identità personale e sulla vita privata, tutelate dalla Convenzione stessa. Nei casi esaminati, soprattutto legati al terrorismo e alla sicurezza nazionale, la Corte ha valutato la compatibilità della revoca con la Convenzione verificando che fosse prevista dalla legge, non arbitraria, assistita da garanzie procedurali, non produttiva di apolidia e proporzionata nei suoi effetti sulla vita privata e familiare. Ha inoltre dato rilievo al fatto che la perdita della cittadinanza non comportasse automaticamente l’espulsione.

In conclusione, trasformare la revoca della cittadinanza in una risposta generale ai reati comuni gravi potrebbe sollevare diversi problemi sul piano giuridico.

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