Sulle concessioni balneari Vannacci racconta solo una parte della storia

La Corte di giustizia ha confermato che spetta alle autorità nazionali valutare la scarsità delle spiagge, ma non ha chiesto alla Commissione di archiviare la procedura di infrazione
Ansa
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Il 28 luglio il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha dichiarato che «la Commissione europea deve archiviare subito la procedura d’infrazione» aperta contro l’Italia sulle concessioni balneari. 

Secondo Vannacci, con l’ordinanza del 10 luglio 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea avrebbe stabilito che «spetta allo Stato membro, non a Bruxelles» accertare se le spiagge siano una risorsa scarsa. Questa valutazione è decisiva per stabilire se si debba applicare l’articolo 12 della cosiddetta “direttiva Bolkestein” che, in presenza di risorse limitate, impone procedure imparziali e trasparenti di assegnazione delle concessioni e vieta il rinnovo automatico.

Vannacci ha poi aggiunto che il governo italiano aveva già escluso nel 2023 la scarsità delle spiagge. Di conseguenza, secondo il parlamentare europeo, cadrebbero le contestazioni che la Commissione europea aveva sollevato sulla valutazione del governo italiano. Per il leader di Futuro Nazionale si è trattato di «un’invasione di campo inaccettabile» da parte della Commissione. A sostegno della sua tesi, ha poi ricordato che l’Italia possiede circa 7.900 chilometri di costa, e pertanto «le nostre spiagge non sono una risorsa scarsa da mettere all’asta».

Su un punto Vannacci ha ragione: l’accertamento della scarsità spetta all’autorità nazionale competente. L’ordinanza, però, non ha stabilito che sulle coste italiane non vi sia scarsità, non ha convalidato la mappatura realizzata dal governo e non si non si è pronunciata nel merito sull’operato della Commissione. La pronuncia, quindi, non basta a giustificare l’archiviazione della procedura d’infrazione.

Infine, anche parlare di spiagge «da mettere all’asta» è impreciso. Il diritto europeo non prescrive un’asta economica in cui vince chi offre il prezzo più alto, ma richiede una procedura imparziale e trasparente. 

Vediamo nello specifico che cosa dice l’ordinanza della Corte e perché le dichiarazioni di Vannacci raccontano solo una parte della vicenda.

Perché è stata aperta la procedura d’infrazione

Per comprendere la vicenda bisogna prima chiarire che cosa prevede il diritto europeo. L’articolo 12 della direttiva europea sui servizi, conosciuta come “Bolkestein”, stabilisce che quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, le concessioni devono essere assegnate con una procedura imparziale e trasparente. In questi casi, le concessioni non possono essere rinnovate in automatico.

L’elemento centrale quindi è stabilire se le aree costiere disponibili per le concessioni balneari siano effettivamente scarse. Se le risorse disponibili non sono scarse, l’articolo 12 non si applica. Se invece le aree utilizzabili sono limitate rispetto agli operatori potenzialmente interessati, le amministrazioni devono organizzare una procedura di selezione. La scarsità, dunque, non dipende solo dall’estensione geografica complessiva delle coste. Bisogna valutare quante aree siano concretamente disponibili e utilizzabili per l’attività economica interessata, anche in rapporto alla domanda.

Il contrasto tra il governo italiano e la Commissione UE riguarda proprio questo punto ed è iniziato quasi sei anni fa. La procedura d’infrazione richiamata da Vannacci è stata aperta il 3 dicembre 2020, quando la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora, con la quale ha chiesto chiarimenti e avviato formalmente la procedura. Al centro della contestazione c’era la legge di Bilancio per il 2019, con cui il primo governo Conte aveva prorogato per quindici anni, fino alla fine del 2033, le concessioni demaniali marittime già esistenti.

Secondo la Commissione, queste disposizioni erano incompatibili con l’articolo 12 della Bolkestein e con la libertà di stabilimento prevista dai trattati europei. Già nel 2016, con la sentenza “Promoimpresa”, la Corte di giustizia aveva dichiarato contrarie al diritto europeo le proroghe automatiche delle concessioni balneari in assenza di una selezione tra i candidati.

La procedura di infrazione si sviluppa in più fasi. Se le risposte dello Stato alla lettera di costituzione in mora non sono soddisfacenti, la Commissione può inviare un parere motivato, ossia una formale richiesta di adeguarsi al diritto europeo. Solo in seguito, se lo Stato non si conforma al parere motivato entro il termine stabilito, la Commissione può decidere di portarlo davanti alla Corte di giustizia.

Nel caso italiano, il parere motivato è stato inviato il 16 novembre 2023, poche settimane dopo la presentazione della mappatura voluta dal governo Meloni ed effettuata da un tavolo tecnico.

I problemi della mappatura

La mappatura, però, presentava alcune criticità. Prima di tutto, per calcolare la quota di demanio occupata sommava alle aree in concessione anche superfici destinate ad altri usi, come porti, aeroporti, aree industriali e parchi naturali. Inoltre, tra le aree ritenute libere rientravano anche tratti rocciosi, difficilmente accessibili o comunque non utilizzabili per nuovi stabilimenti. Il 67 per cento indicato come libero non significava quindi che una quota equivalente della costa fosse realmente disponibile per nuove concessioni balneari.

Nel parere motivato, la Commissione ha ritenuto che i risultati del tavolo tecnico non fossero «idonei a dimostrare che su tutto il territorio italiano non vi è scarsità» delle risorse naturali oggetto delle concessioni. Successivamente, rispondendo nel marzo 2024 a un’interrogazione di una parlamentare europea sulla mappatura italiana, ha precisato che occorre una «valutazione effettiva e obiettiva» della scarsità, comprensiva in particolare di un’«analisi qualitativa», e che possono essere rilevanti le situazioni delle singole regioni o dei singoli comuni.

Nel dicembre 2025, poi, la Commissione ha confermato che la procedura d’infrazione era ancora aperta e che il confronto con le autorità italiane proseguiva. In quell’occasione ha chiarito anche un punto importante: il fatto che la raccolta e la valutazione dei dati spettino alle autorità nazionali non impedisce alla Commissione di verificare se i criteri utilizzati siano compatibili con il diritto dell’Unione europea. La Commissione non deve sostituirsi all’amministrazione italiana nello svolgimento della mappatura, ma può controllare se il metodo e le conseguenze giuridiche della valutazione rispettano le regole europee.

L’ordinanza

L’ordinanza da cui sono scaturite le dichiarazioni di Vannacci è relativa a una controversia tra la società Balneari Rimini e il Comune di Rimini.

Nel dicembre 2023 il Comune aveva deciso di porre fine al rinnovo automatico delle concessioni balneari presenti sul proprio territorio e di avviare le gare. Balneari Rimini ha impugnato la decisione davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna e ha chiesto al Giudice di pace di Rimini di condannare il Comune a pagare i danni non patrimoniali che la decisione avrebbe causato alla sua immagine e alla continuità aziendale.

Prima di pronunciarsi, il Giudice di pace ha sospeso il processo e ha chiesto alla Corte di giustizia dell’UE come interpretare le norme europee sulle concessioni balneari. Questo meccanismo, chiamato “rinvio pregiudiziale”, consente a un giudice nazionale di chiedere alla Corte come debbano essere interpretate le norme dell’UE. 

Per le questioni esaminate nel merito, la Corte ha deciso con un’ordinanza motivata. Si tratta della forma prevista dall’articolo 99 del regolamento di procedura che si adotta quando la risposta può essere «chiaramente desunta dalla giurisprudenza» esistente o non lascia spazio a ragionevoli dubbi. In altre parole, l’ordinanza applica princìpi che la Corte riteneva già consolidati, anche per questo l’ordinanza non rappresenta una svolta tale da giustificare la conclusione di Vannacci sull’archiviazione della procedura.

Cosa ha detto la Corte

La Corte ha innanzitutto confermato che le concessioni demaniali marittime utilizzate per attività turistico-ricreative rientrano nella direttiva Bolkestein quando c’è scarsità delle relative risorse naturali. 

Ha poi riconosciuto agli Stati membri un margine nella scelta del metodo con cui valutare la scarsità, ma ha anche ribadito che si tratta di una situazione che deve essere accertata dall’amministrazione competente «sotto il controllo di un giudice nazionale». Non basta quindi che il governo dichiari le risorse abbondanti perché la questione sia definitivamente risolta, come sembra suggerire Vannacci.

La Corte ha inoltre confermato che le amministrazioni pubbliche, comprese quelle comunali, devono applicare le disposizioni europee dotate di “effetto diretto” – come quelle della Bolkestein – e disapplicare le norme nazionali incompatibili con il diritto europeo. È un principio che la Corte aveva già affermato in una sentenza del 2023 sul Comune di Ginosa, in provincia di Taranto.

La mappatura del governo

Vannacci ha sostenuto che il governo italiano abbia già accertato nel 2023 l’assenza di scarsità, con la mappatura del tavolo tecnico. Secondo il suo ragionamento, questo escluderebbe l’applicazione delle disposizioni della direttiva Bolkestein sulle procedure di selezione. L’ordinanza, però, non dice che questa valutazione sia corretta. 

Al contrario, la Corte ha indicato al Giudice di pace di Rimini quattro verifiche da compiere prima di decidere la causa. In primo luogo, il giudice dovrà accertare se il Consiglio dei ministri fosse l’autorità competente a valutare la scarsità delle risorse. Dovrà poi verificare se il governo abbia applicato criteri generali, proporzionati e non discriminatori. Dovrà stabilire se la nota con cui erano stati comunicati i risultati della valutazione governativa abbia «carattere vincolante» nell’ordinamento italiano. Infine, dovrà verificare se il Comune di Rimini potesse discostarsi dalla valutazione nazionale «sulla base di dati locali» e riconoscere la scarsità in tutto o in parte del proprio territorio.

La Corte non ha fornito una risposta definitiva sulla validità della mappatura, ma ha affidato al giudice italiano il compito di compiere le verifiche necessarie. Il fatto che l’accertamento spetti alle autorità nazionali non significa che la Corte abbia riconosciuto come corretta e definitiva la valutazione svolta dal governo nel 2023. L’omissione di questa distinzione rende fuorviante il ragionamento di Vannacci.

La Corte aveva già chiarito, nella sentenza sul Comune di Ginosa, che la scarsità può essere valutata combinando un’analisi generale, riferita all’intero territorio nazionale, con valutazioni relative alle singole realtà locali. I criteri della valutazione devono comunque essere «obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati».

L’ordinanza del 2026 riprende espressamente questo principio. Il diritto europeo non impone di scegliere necessariamente tra una valutazione esclusivamente nazionale e una esclusivamente comunale. Consente invece di tenere conto sia del quadro generale sia delle caratteristiche concrete dei diversi territori. Nel caso specifico, spetta al Giudice di pace verificare se il diritto italiano consentisse al Comune di Rimini di discostarsi dalla nota del governo sulla base dei dati locali.

Le spiagge in Italia sono abbondanti?

Il richiamo di Vannacci alla lunghezza complessiva delle coste italiane non è sufficiente a dimostrare che le coste disponibili siano abbondanti. La lunghezza geografica del litorale e la quantità delle zone disponibili per nuove concessioni sono dati diversi. La Corte stabilisce che l’accertamento deve riguardare le «risorse naturali utilizzabili». Occorre quindi verificare quali aree siano davvero disponibili per l’attività interessata, senza desumerlo dalla sola lunghezza complessiva della costa. Proprio per questo la Commissione ha ritenuto necessaria non soltanto una valutazione quantitativa nazionale, ma anche un’analisi qualitativa, capace di considerare le specifiche condizioni regionali e comunali.

Il numero complessivo citato da Vannacci non dimostra dunque, da solo, quante aree siano effettivamente utilizzabili e assegnabili a nuovi operatori.

Nessuna “invasione di campo”

L’ordinanza non offre sostegno nemmeno all’affermazione di Vannacci sull’«invasione di campo» da parte della Commissione UE.

Il Giudice di pace di Rimini aveva chiesto alla Corte se il comportamento della Commissione, che aveva contestato la valutazione italiana e prospettato un ricorso per inadempimento, violasse il principio di leale cooperazione tra le istituzioni europee e gli Stati membri.

La Corte ha dichiarato la questione «manifestamente irricevibile», perché il Giudice di pace non aveva fornito gli elementi necessari per valutare il comportamento della Commissione e non aveva spiegato perché una risposta fosse indispensabile per decidere la causa. Non ha dunque né riconosciuto né escluso l’«invasione di campo», semplicemente non ha esaminato la questione. Quella di Vannacci rimane una valutazione politica, non una conclusione giuridica ricavabile dall’ordinanza.

In conclusione, Vannacci ha ragione quando afferma che la scarsità delle risorse deve essere accertata dall’autorità nazionale competente. Da questo principio, però, non deriva che la mappatura realizzata dal governo italiano nel 2023 sia corretta, definitiva o sottratta al controllo dei giudici e alle contestazioni della Commissione europea.

La Corte non ha stabilito che le spiagge italiane siano abbondanti, non ha convalidato la valutazione del governo e non si è pronunciata nel merito sull’«invasione di campo» della Commissione. In altre parole, l’ordinanza non offre un fondamento giuridico sufficiente alla conclusione di Vannacci secondo cui la Commissione deve archiviare la procedura d’infrazione. Inoltre, il dato dei 7.900 chilometri di costa, considerato isolatamente, non dimostra quante aree siano realmente utilizzabili e assegnabili a nuovi operatori. L’ordinanza del 2026 ribadisce invece princìpi già affermati dalla Corte in precedenza: quando le risorse sono scarse, le concessioni devono essere assegnate attraverso procedure imparziali e trasparenti e non possono essere rinnovate automaticamente.

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