Il Presidente del Consiglio fa spesso leva sull’abbassamento delle tasse per delineare i successi della sua politica governativa, arrivando ad augurare un buon 2015 agli italiani dal suo account Twitter con l’annuncio di 18 miliardi in meno di tasse dalla Legge di Stabilità. D’altronde, gli 80 euro e la riduzione dell’Irap sono misure centrali nella politica di questo governo. Secondo Brunetta, però, vi sarà in realtà un aumento di tasse e almeno uno stabilizzarsi della pressione fiscale. In realtà, però, la question è un pochino più complessa, ed introduce l’argomento delle clausole di salvaguardia.



Le clausole di salvaguardia: quando è stata introdotta



La clausola di salvaguardia appare per la prima volta all’interno della riforma della contabilità e della finanza pubblica, attuata con la legge 196 del 2009, che mandò in soffitta la Finanziaria e la sostituì con la Legge di Stabilità. In realtà la misura era già stata introdotta nel 2002, ma non era dotata degli strumenti necessari per risultare applicabile o assumere caratteri di vincolo. Con la riforma del 2009 assume connotati ben più forti e si pone come obiettivo la compensazione di quegli effetti che, inseriti all’interno della nota tecnica, eccedano le previsioni di spesa. In breve, se si verifica uno scostamento tra la spesa effettiva e la spesa che era prevista all’interno della legge, la clausola deve predisporre un aggiustamento automatico per correggere lo scarto. Prima di questo provvedimento, gli scostamenti di spesa dovevano essere affrontati con ulteriori provvedimenti correttivi (le cosiddette Finanziarie bis). Dal 2009 in poi, invece, i correttivi di bilancio sono ipotecati oggi per domani, senza bisogno di manovre aggiuntive.



La clausola attuale



Detto ciò, all’interno del testo della Legge di Stabilità 2015 approvata dal parlamento, il comma 207 apporta modifiche al testo della Legga di Stabilità dell’anno precedente (governo Letta, comma 430), facendo sostanzialmente slittare le misure di correzione all’anno successivo. L’entità di queste misure si può trovare all’interno del comma 718:



a) L’aliquota Iva del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017.



b) L’aliquota Iva del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018.



Agli aumenti Iva vanno ad aggiungersi al punto c) aumenti delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, oltre che delle accise sul gasolio usato come carburante a partire dal 1° gennaio 2018, per determinare maggiori entrate “non inferiori a 700 milioni di euro” per quell’anno.



Che vuol dire tutto ciò?



Vuol dire che entro il 15 gennaio 2016, secondo la Legge di Stabilità, devono essere messe in atto leggi che consentano, attraverso aumenti di tasse o tagli di spese, maggiori entrate pari a 3,3 miliardi di euro nel 2016 e 6,3 miliardi nel 2017.



Tali maggiori entrate devono essere garantite dai punti stabiliti nel paragrafo precedente (aumento aliquote Iva e accise sulla benzina), a meno che, secondo il comma 719 della stessa Legge di Stabilità, non si trovino strade alternative (da approvare entro il primo gennaio).



Le misure di cui al comma 718 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica”.



Conclusione



Brunetta ha ragione da un certo punto di vista – l’aumento delle aliquote Iva e delle accise sui carburanti è previsto all’interno della Legge di Stabilità approvata in parlamento. Va però specificato, appunto, che questi incrementi non sono incisi nel marmo: il comma 430 della Legge di Stabilità del 2014 (ovvero l’articolo che è stato modificato per quest’anno in modo da consentire che la clausola slittasse) specifica infatti che tali incrementi sono da adottare entro il 15 gennaio 2016 e che queste misure non avranno luogo – o avranno luogo in misura inferiore rispetto a quanto stabilito – se entro il primo gennaio dell’anno prossimo il governo adotterà provvedimenti amministrativi in grado di assicurare gli importi citati. Insomma, proprio come dice la parola, si tratta di “clausole di salvaguardia” che scatteranno solo se, entro il primo gennaio, l’esecutivo non sarà stato in grado di trovare coperture alternative. “C’eri Quasi”.