Dal primo gennaio 2020, per effetto della legge anticorruzione varata dal precedente governo Lega-M5s (l. 3/2019, art. 1 co.1 lett. e), cambia il regime della prescrizione penale in Italia.
La novità più rilevante è che lo scorrere della prescrizione, che è una causa di estinzione del reato, verrà sospeso dopo la sentenza di primo grado. Quindi se finora la prescrizione poteva sempre sopraggiungere, e vanificare il processo – anche durante il giudizio di Appello o Cassazione – dal primo gennaio 2020 non sarà più così. Per completezza facciamo comunque notare che non tutti i reati si prescrivono: quelli più gravi, in particolare se puniti con l’ergastolo, non si prescrivono mai. Questo aspetto non è interessato dalla riforma.
Di riforma della prescrizione – che faceva parte delle promesse contenute nel Contratto di governo Lega-M5s – ci siamo occupati in diverse occasioni: proviamo a mettere in fila qualche numero e qualche fatto che possano aiutare un dibattito informato.
Una minoranza di processi coinvolti
Il mondo dell’avvocatura, le opposizioni e anche alcuni settori della maggioranza hanno avuto parole molto dure per questa riforma della prescrizione. Come abbiamo segnalato in una nostra analisi dedicata specificamente a questo aspetto, il suo impatto è però numericamente molto limitato.
Nel 2017 (dati più aggiornati disponibili) sono stati definiti circa un milione di processi. La prescrizione ha portato alla definizione di meno del 13 per cento del totale: ma soprattutto la prescrizione che verrebbe interessata dalla riforma – quindi quella successiva alla conclusione del primo grado di giudizio – ne ha interessati circa il 3 per cento.
Dunque la tanto contestata riforma della prescrizione, una volta a regime, dovrebbe interessare circa un quarto delle prescrizioni e soprattutto appena il 3 per cento del totale dei processi che vengono conclusi ogni anno in Italia.
Una non-anomalia
La riforma della prescrizione avrebbe l’effetto di allineare l’Italia ai principali Paesi europei che hanno un sistema di civil law, cioè il sistema di codici e leggi tipico dell’Europa continentale (contrapposto al sistema di common law che vige nel Regno Unito e negli Usa, dove hanno un valore fondamentale i precedenti giuridici).
Come abbiamo infatti segnalato in una nostra analisi dedicata al confronto internazionale, il regime italiano finora in vigore, con la prescrizione che non viene interrotta dal procedere del processo, ha rappresentato un’anomalia nel panorama europeo.
In Francia, in Germania e in Spagna, la regola è che la prescrizione si interrompa o dopo la sentenza di primo grado o al compimento di determinati atti processuali. Quindi, in concreto, se il processo va avanti – anche lentamente – è materialmente impossibile che sopraggiunga la prescrizione.
Le sue origini
Ma di chi è la colpa se in Italia la situazione, per quanto riguarda la prescrizione, è stata finora un’anomalia nel panorama europeo?
Secondo un’opinione comune, la colpa è dei partiti che hanno governato in Italia negli ultimi venti anni. La suggestione sarebbe insomma che la colpa è di Berlusconi, che si sarebbe difeso dai processi approfittando del suo ruolo in politica, e del centrosinistra che non avrebbe fatto nulla per impedirglielo.
Come abbiamo verificato a proposito di un’affermazione di Di Battista, questa lettura è però in larga parte scorretta. In primo luogo il regime “anomalo” della prescrizione italiana risale ai tempi del fascismo, e dunque è inesatto attribuire particolari responsabilità alla Seconda Repubblica (anche se è vero che i governi Berlusconi abbiano facilitato ulteriormente le prescrizioni). In secondo luogo negli ultimi anni, in particolare quando è stato al governo il centrosinistra, il regime della prescrizione è stato modificato in senso restrittivo, rendendo sempre meno i casi di estinzione del processo per il sopraggiungere della prescrizione.
I fatti alla base delle preoccupazioni
Al di là della polemica politica, c’è almeno un dato incontestabile che viene spesso citato da chi si oppone alla riforma della prescrizione che sarà in vigore dal primo gennaio 2020: l’eccessiva durata dei processi in Italia.
In un Paese in cui già i processi durano molto più del dovuto – l’Italia è stata spesso condannata per questo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – indebolire un meccanismo come la prescrizione che ha l’effetto di smaltire la mole dei processi, e di fissare un termine massimo invalicabile, secondo i critici è sbagliato. Si rischierebbe infatti di lasciare “in ostaggio” della giustizia i cittadini per un tempo indeterminato.
In una nostra analisi dell’agosto 2019, abbiamo verificato che – in base a dati del 2016 – il nostro Paese è tra i peggiori in Europa per la durata dei processi penali. Che sono comunque quelli con le prestazioni migliori, nel confronto internazionale, rispetto ai procedimenti civili e amministrativi.
Il primo grado dura più in Italia che in qualsiasi altro Paese dell’Unione europea, tranne che a Cipro. Il secondo grado di nuovo vede l’Italia superata, quanto a lunghezza del processo, solamente da Malta (che oltretutto ha solo due gradi di giudizio). Il terzo grado, infine, vede l’Italia terzultima, davanti a Cipro e Irlanda.
In conclusione
La riforma della prescrizione che entrerà in vigore il primo gennaio 2020, che determina la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, interesserà una esigua minoranza dei processi che si concludono ogni anno in Italia: secondo le nostre stime, circa il 3 per cento del totale.
Inoltre avrà l’effetto di sanare l’anomalia del sistema italiano in vigore prima della riforma: tutti gli altri principali Paesi europei hanno un regime della prescrizione più simile a quello creato dalla riforma che a quello precedente.
Questa anomalia, come abbiamo visto, non è tanto figlia degli anni di Berlusconi al governo quanto del fascismo, quando fu varato l’impianto della prescrizione poi arrivato – con diverse modifiche, ma non sostanziali – fino alla fine del 2019.
È però vero che, a differenza degli altri Paesi europei citati in precedenza, l’Italia abbia un grave problema di eccessiva durata dei processi.
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