Giovedì 22 gennaio la senatrice della Lega Giulia Bongiorno ha presentato in Commissione Giustizia del Senato – di cui è presidente – una proposta per modificare il disegno di legge, già approvato all’unanimità dalla Camera, che introduce il concetto di “consenso” nel reato di violenza sessuale.
La nuova legge sarebbe dovuta essere approvata lo scorso 25 novembre dall’aula del Senato, ma i partiti di maggioranza hanno di fatto bloccato la votazione, sollevando alcuni dubbi sul testo, condivisi da vari esperti. Per questo motivo Bongiorno ha presentato un testo alternativo, per cercare di superare le divergenze tra i partiti e raggiungere un accordo.
Attualmente, l’articolo 609-bis del codice penale punisce con la reclusione da sei a 12 anni chiunque costringe qualcuno «a compiere o subire atti sessuali», usando la violenza o la minaccia, o abusando della propria autorità. È punito con la stessa pena chi commette il reato di violenza sessuale «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica» della vittima «al momento del fatto», o la trae in inganno «sostituendosi a un’altra persona».
La proposta di legge approvata dalla Camera aggiunge una parte all’articolo 609-bis del codice penale. In base alla nuova versione, è punito con la reclusione da sei a 12 anni «chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima». Proprio sul che cosa si intenda per consenso “libero” e “attuale” si è concentrato il dibattito negli ultimi mesi.
La nuova legge sarebbe dovuta essere approvata lo scorso 25 novembre dall’aula del Senato, ma i partiti di maggioranza hanno di fatto bloccato la votazione, sollevando alcuni dubbi sul testo, condivisi da vari esperti. Per questo motivo Bongiorno ha presentato un testo alternativo, per cercare di superare le divergenze tra i partiti e raggiungere un accordo.
Attualmente, l’articolo 609-bis del codice penale punisce con la reclusione da sei a 12 anni chiunque costringe qualcuno «a compiere o subire atti sessuali», usando la violenza o la minaccia, o abusando della propria autorità. È punito con la stessa pena chi commette il reato di violenza sessuale «abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica» della vittima «al momento del fatto», o la trae in inganno «sostituendosi a un’altra persona».
La proposta di legge approvata dalla Camera aggiunge una parte all’articolo 609-bis del codice penale. In base alla nuova versione, è punito con la reclusione da sei a 12 anni «chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima». Proprio sul che cosa si intenda per consenso “libero” e “attuale” si è concentrato il dibattito negli ultimi mesi.