La giravolta del governo sulla tassa sugli “extraprofitti” delle banche

Annunciata a inizio agosto e difesa da Meloni e Salvini, durante l’esame parlamentare la nuova imposta è stata profondamente modificata 
ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giovedì 28 settembre è iniziato nell’aula del Senato l’esame del cosiddetto “decreto Asset”, approvato a inizio agosto dal governo Meloni. Tra le altre cose questo provvedimento conteneva l’introduzione di una nuova tassa sugli “extraprofitti” delle banche, che però è stata successivamente cambiata e svuotata del suo contenuto originario proprio su volontà del governo. 

Che cosa diceva il decreto

Lo scorso 7 agosto, presentando il decreto in conferenza stampa, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini aveva annunciato il «prelievo sugli “extraprofitti” delle banche», definendolo una «misura di equità sociale», limitata solo al 2023. «Tutti gli introiti andranno a due voci: aiuto per i mutui delle prime case, sottoscritti in tempi diversi rispetto agli attuali, e taglio delle tasse», aveva aggiunto il leader della Lega, stimando che lo Stato avrebbe incassato «alcuni miliardi». 

Secondo il governo le banche avrebbero avuto un eccessivo beneficio dall’aumento dei tassi di interesse, imposto dalla Banca centrale europea (Bce) per contenere la crescita dell’inflazione, e quindi era giusto che versassero allo Stato una quota dei profitti raccolti nei primi mesi del 2023. Il provvedimento era stato subito criticato da alcuni esponenti dello stesso governo: ad agosto il leader di Forza Italia Antonio Tajani aveva per esempio detto che la norma andava modificata e scritta «bene». «Il terreno è molto delicato e non ci anima nessuno spirito punitivo verso chicchessia», aveva detto il vicepresidente del Consiglio intervistato il 10 agosto da Il Giornale

Il decreto-legge trasmesso al Parlamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, introduceva all’articolo 26 la tassa sugli “extraprofitti” delle banche. In breve: il governo aveva deciso che le banche avrebbero dovuto versare allo Stato il 40 per cento della differenza del margine di interesse maturato nel 2023 rispetto al 2021. Questo margine è la differenza tra i tassi di interessi passivi, quelli che i clienti mutuatari pagano sui prestiti, e quelli attivi, cioè quelli che vengono pagati dalla banca a chi decide di investire negli strumenti finanziari che mette a disposizione, come i conti di deposito o i conti corrente. Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in un comunicato dell’8 agosto, il decreto precisava che l’importo della tassa sugli “extraprofitti” non poteva superare lo 0,1 per cento del totale dell’attivo di ogni istituto finanziario, cioè l’insieme di tutti gli asset finanziari detenuti dalla banca.

Come è cambiata la tassa

Durante l’esame del testo in Commissione Ambiente e Industria del Senato l’imposta straordinaria è stata però modificata su proposta del governo, che attraverso i partiti di maggioranza ha presentato un emendamento per cambiare l’articolo 26. 

Il decreto arrivato nell’aula del Senato contiene una misura parecchio diversa rispetto a quella promessa e annunciata. Da un lato le banche potranno scegliere di non pagare la tassa, ma in questo caso dovranno destinare un importo pari a due volte e mezzo il suo valore per rafforzare il proprio patrimonio. Se le banche dovessero usare questa sorta di riserva per distribuire utili, pagherebbero una penale. Dall’altro lato è stata aumentata dallo 0,1 per cento allo 0,26 per cento l’importo massimo che potrà essere versato, calcolato sugli attivi, escludendo però i titoli di Stato. Eventuali oneri maggiori per le banche non potranno essere scaricati sui servizi pagati dai clienti: su questo punto vigilerà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm, nota con il nome di “Antitrust”).

«Credo che la versione finale sia una grande operazione di politica industriale e bancaria, e al termine della quale probabilmente le banche italiane saranno tra le più solide d’Europa», ha dichiarato il 27 settembre durante una conferenza stampa il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, commentando le modifiche al testo. 

Durante la stessa conferenza stampa Giorgetti ha risposto alle critiche di chi accusa il governo di aver fatto marcia indietro sul provvedimento. «Facendo riferimento alle cosiddette “retromarce”, il governo non ha mai previsto e non ha utilizzato per i saldi di finanza pubblica, né nella prima versione né nella seconda, il gettito dell’imposta sulle banche», ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze. Nelle ultime settimane vari esponenti di primo piano del governo avevano comunque difeso la tassa sugli “extraprofitti”. Per esempio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo libro-intervista La versione di Giorgia, uscito il 12 settembre, ha difeso l’imposta nella sua versione originaria, definendola una «cosa di destra», che interviene «su un margine ingiusto realizzato in questi mesi dagli istituti di credito».

I dubbi sul gettito

Restano dubbi su quanto potrà incassare lo Stato attraverso questa imposta straordinaria, visto che dipenderà da che cosa sceglieranno di fare le banche. 

Perplessità c’erano già ad agosto, quando era stato presentato il provvedimento. Nelle scorse settimane il Servizio del Bilancio del Senato ha sottolineato in un dossier che il governo non aveva indicato «per esigenze di prudenzialità» quanto avrebbe incassato dalla nuova tassa sugli “extraprofitti”. Secondo fonti stampa all’inizio il governo puntava a raccogliere circa 3 miliardi di euro, cifra destinata ad abbassarsi di molto vista la modifica delle norme. «Sarebbe opportuna l’acquisizione di dati che consentano di stimare il livello di entrate che si prevede di conseguire, perlomeno in linea di massima», ha scritto il Servizio del Bilancio del Senato. 

Ricordiamo che dopo l’approvazione del Senato, il decreto “Asset” approderà alla Camera che con tutta probabilità convertirà in legge il decreto senza modifiche viste le tempistiche ristrette. C’è tempo infatti fino al 10 ottobre, scadenza dei 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto.

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