L’Italia ha davvero fatto da apripista sugli hub per migranti?

Il governo sostiene di essere stato un modello in Europa, ma le nuove regole UE non replicano il sistema italiano e l’idea non è una novità
ANSA
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Dopo l’ingresso irregolare di decine di migliaia di migranti a Ceuta, l’exclave spagnola nel Nord Africa, il 4 agosto si è tenuto il Consiglio straordinario dei ministri dell’Interno dell’Unione europea. In quell’occasione il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha invitato l’Europa a superare i «vecchi tabù ideologici del passato» e a percorrere la strada delle «soluzioni innovative», chiedendo di mettere in pratica «nuovi modelli di hub per la gestione esterna delle procedure di asilo e per i rimpatri in Paesi terzi sicuri». Piantedosi ha indicato come precedente il Protocollo Italia-Albania, sostenendo che l’Italia ha fatto «da apripista».

Già il 17 giugno, commentando l’approvazione del nuovo regolamento europeo sui rimpatri da parte del Parlamento europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva sottolineato la possibilità di aprire centri di rimpatrio in Paesi terzi, seguendo «la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l’Albania», diventata grazie al suo governo «uno strumento a disposizione dell’Europa intera».

Ma davvero la gestione europea dell’immigrazione si basa sul modello italiano? Prima di rispondere a questa domanda bisogna distinguere tra due strumenti che nel dibattito politico vengono spesso sovrapposti: la possibilità di trasferire alcuni richiedenti asilo in Paesi terzi, che ne esaminano le domande di protezione, e quella di istituire in altri Paesi centri per persone da rimpatriare.

Le domande di asilo esaminate nei Paesi terzi

La possibilità di trasferire fuori dall’UE persone che hanno presentato una domanda di asilo deriva dalla disciplina europea sul cosiddetto “Paese terzo sicuro”, che fa riferimento al regolamento sulle procedure di asilo del 2024, adottato nell’ambito del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Il Patto, presentato dalla Commissione europea nel settembre 2020, prevedeva già che gli Stati membri, a determinate condizioni, dichiarassero inammissibile una domanda quando il richiedente poteva ottenere protezione in un Paese terzo sicuro.

Nel 2026, poi, l’UE ha ampliato le circostanze in cui si può ricorrere a questa soluzione. Le nuove regole prevedono tre possibilità. La prima riguarda il caso in cui esista un legame tra il richiedente e il Paese terzo, per esempio perché vi abbia soggiornato o abbia altri legami rilevanti. La seconda concerne il transito attraverso quel Paese prima dell’arrivo nell’Unione. La terza possibilità attiene al caso in cui non ci sia né un legame con il Paese terzo né un precedente transito attraverso quel Paese. Anche in questa situazione, il migrante – esclusi i minori non accompagnati – può essere trasferito in un Paese terzo sicuro, purché esista un accordo in base al quale quello Stato si impegni a esaminare la domanda di protezione.

Il Paese terzo deve garantire che la persona non sia esposta a persecuzioni, danni gravi o respingimenti verso luoghi pericolosi. Il richiedente inoltre deve poter contestare, sulla base della propria situazione, l’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro. Se il Paese indicato non accetta la persona sul proprio territorio, questa deve poter accedere alla procedura di asilo nell’Unione.

L’idea di trasferire richiedenti asilo in Paesi terzi affinché vi sia esaminata la loro domanda di protezione, dunque, non è nata dopo la crisi di Ceuta. Come abbiamo visto, il diritto europeo aveva già creato anni prima la base normativa per accordi che consentono questi trasferimenti. Per tradurre questa possibilità in un sistema concreto di hub servono però Paesi disponibili, accordi, strutture e garanzie effettive.

I return hub

Un altro strumento spesso citato nel dibattito sul contrasto all’immigrazione è l’idea di istituire in altri Paesi centri per persone da rimpatriare. Si tratta dei cosiddetti return hub, cioè i centri destinati a persone che non hanno diritto a rimanere nell’Unione e sono soggette a una decisione di rimpatrio.

La Commissione europea li ha inseriti nella proposta di regolamento sul sistema comune dei rimpatri, presentata l’11 marzo 2025. Il 1° giugno 2026 Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sul testo; e il 17 giugno il Parlamento europeo lo ha approvato. Il testo deve ora essere formalmente adottato dal Consiglio, poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e solo dopo entrerà in vigore. Le disposizioni sui return hub saranno immediatamente applicabili.

Le nuove regole consentono agli Stati membri di stipulare accordi o intese con Paesi terzi per trasferirvi persone destinatarie di decisioni di rimpatrio. Dovranno comunque essere rispettati alcuni princìpi: il Paese terzo deve assolvere agli standard internazionali in materia di diritti umani, rispettando le garanzie previste dal diritto europeo e internazionale, compresi il diritto di non respingimento e il divieto di espulsioni collettive. Sono esclusi dagli accordi i minori non accompagnati.

Inoltre, i return hub possono rappresentare la destinazione finale della persona; oppure funzionare come centri di trasferimento dai quali organizzare il successivo rimpatrio verso il Paese di origine o un altro Paese terzo.

Non è corretto presentare i return hub previsti dalle nuove regole europee come una semplice estensione del modello italiano. Come abbiamo detto, quando la Commissione europea li ha inseriti nella proposta di regolamento dell’11 marzo 2025, i centri previsti dal Protocollo Italia-Albania esistevano già, ma quello di Gjadër non era ancora utilizzabile per trasferirvi persone trattenute nei CPR italiani. Questa possibilità è stata introdotta solo successivamente, con un decreto-legge del 28 marzo 2025. Il modello che precede temporalmente la proposta della Commissione aveva dunque una funzione diversa da quella dei return hub.

Le differenze con il “modello Albania”

Sul piano giuridico, i centri in Albania non possono essere considerati un’anticipazione dei nuovi strumenti europei di esternalizzazione: il “modello Albania” non coincide né con il meccanismo per l’esame delle domande di asilo in un Paese terzo sicuro né con i return hub.

Il Protocollo Italia-Albania, firmato il 6 novembre 2023 e ratificato dall’Italia nel febbraio 2024, prevede che l’Albania metta a disposizione alcune aree del proprio territorio, mentre le procedure di esame delle domande di protezione restano affidate alle autorità italiane. Le controversie con le persone trattenute nelle strutture sono sottoposte alla giurisdizione italiana. Spetta quindi all’Italia valutare l’eventuale diritto alla protezione internazionale delle persone trasferite in Albania.

L’accordo Italia-Albania, quindi, non prevede che la persona migrante sia affidata all’Albania perché quest’ultima decida sulla sua domanda di asilo o si occupi del suo rimpatrio. Le aree albanesi di Shëngjin e Gjadër restano infatti sotto il territorio albanese ma sono messe a disposizione dell’Italia per lo svolgimento di procedure affidate alle autorità italiane. Invece, nel nuovo meccanismo europeo del Paese terzo sicuro il richiedente viene trasferito in un Paese terzo affinché siano le autorità di quello Stato a esaminare nel merito la domanda di protezione. Anche i return hub seguono una logica diversa rispetto ai centri in Albania: riguardano persone soggette a una decisione di rimpatrio, che possono essere trasferite verso un Paese terzo sulla base di un accordo con quello Stato. I tre modelli quindi – quello albanese, il meccanismo del Paese terzo sicuro e i return hub – hanno in comune la presenza della persona migrante fuori dal territorio dell’UE, ma differiscono per finalità del trasferimento e per autorità responsabile della procedura.

È vero che, dal 2025, anche Gjadër è utilizzato come CPR. Nel 2025, infatti, il governo ha previsto con un decreto-legge di trasferire nella struttura albanese persone già trattenute nei CPR italiani. In quei mesi il ministro Piantedosi aveva descritto Gjadër come parte del «nostro sistema dei rimpatri». Ma neppure questa trasformazione rende giuridicamente Gjadër un return hub come previsto dalla disciplina europea. Nel modello Albania, il centro resta gestito dalle autorità italiane e il trattenimento continua a svolgersi nell’ambito dell’ordinamento italiano: la persona viene trasferita da un CPR in Italia a un CPR collocato in Albania, ma sottoposto alla responsabilità delle autorità italiane. Nel sistema dei return hub, invece, è l’accordo tra il Paese UE e il Paese terzo a disciplinare le condizioni di permanenza delle persone trasferite e le rispettive responsabilità dei due Stati. Il Protocollo con l’Albania non è stato costruito per regolare questo tipo di trasferimento e di ripartizione delle responsabilità.

In conclusione, il fatto che questi strumenti prevedano strutture o trasferimenti fuori dall’Unione non basta sul piano giuridico a ritenerli coincidenti con il “modello Albania”.

Il punto della proposta italiana

Alla luce di quanto visto, la vera novità della proposta italiana avanzata durante il Consiglio straordinario del 4 agosto riguardava soprattutto il finanziamento degli hub: non tanto la possibilità di crearli, quanto la richiesta che fosse l’Unione europea a sostenerne la realizzazione e i costi. Non si trattava comunque di una richiesta del tutto nuova, il governo l’aveva avanzata già nelle settimane precedenti: nel giugno 2026 un gruppo di 19 leader europei, tra cui Giorgia Meloni, aveva chiesto di accelerare sui return hub e di rafforzare il sostegno, anche finanziario, della Commissione agli Stati che intendessero realizzarli.

Il 4 giugno, però, il commissario agli Affari Interni Magnus Brunner aveva spiegato che, una volta definita la base giuridica, «la negoziazione e l’istituzione» dei return hub sarebbero stati di competenza degli Stati membri, mentre il ruolo della Commissione era fornire il quadro normativo. Il 12 giugno Brunner era stato ancora più esplicito: «Spetta agli Stati membri negoziare gli accordi se lo desiderano». Aveva aggiunto che Austria, Germania, Grecia, Danimarca e Paesi Bassi stavano già lavorando insieme su questa possibilità. E il 24 giugno, interrogato sulla richiesta di finanziare con risorse europee la creazione di questi centri, il commissario aveva risposto che era «troppo presto» per decidere, perché prima bisognava vedere quali progetti gli Stati membri avrebbero concretamente sviluppato.

Al Consiglio straordinario del 4 agosto, Piantedosi ha nuovamente chiesto all’Unione di adottare «nuovi modelli di hub» per le procedure di asilo e per i rimpatri. Nei risultati principali pubblicati dal Consiglio al termine della riunione si parla della necessità di rafforzare i rimpatri, la cooperazione con i Paesi terzi e la protezione delle frontiere esterne, ma non dell’istituzione o del finanziamento degli hub.

In conclusione, le «soluzioni innovative» evocate dall’Italia esistono già. La parte realmente nuova della richiesta italiana è soprattutto il tentativo di trasformare queste iniziative nazionali in un progetto sostenuto e finanziato a livello europeo. Su questo, però, dalla riunione del 4 agosto non è emerso alcun impegno comune dell’UE.

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