Giovedì 29 gennaio, la Corte costituzionale ha pubblicato la sentenza con cui ha stabilito che non è incostituzionale la nuova formulazione del reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, introdotta con la riforma del codice della strada del 2024, voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Secondo la Corte, però, un guidatore è punibile solo quando l’assunzione di sostanze stupefacenti è tale da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale.
Da oltre un anno la norma era al centro di critiche e incertezze applicative: secondo molti, rischiava infatti di punire automaticamente chi guidava senza essere più sotto l’effetto delle droghe, sulla base della sola prova di un’assunzione avvenuta in passato. In questo contesto, nel corso del 2025 tre giudici per le indagini preliminari – a proposito di tre casi distinti – avevano chiamato in causa la Corte costituzionale per stabilirne la compatibilità con la Costituzione. Con questa decisione la Corte ha respinto le questioni sollevate, ma ha anche chiarito in che modo la norma contenuta nel codice della strada deve essere interpretata.
I tre procedimenti riguardavano, in sintesi, un motociclista coinvolto in un incidente e risultato positivo alla cocaina solo dalle analisi delle urine; un automobilista fermato durante un controllo e trovato positivo agli esami tossicologici; e una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale, positiva agli oppiacei nelle urine ma non nel sangue, perché assumeva farmaci a base di codeina e benzodiazepine. Proprio di quest’ultimo caso, deciso dal tribunale di Pordenone, ce ne eravamo occupati in un altro articolo, come esempio delle difficoltà interpretative create dalla nuova norma.
Fino alla riforma del 2024, l’articolo 187 del codice della strada puniva chi si metteva alla guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope: non bastava quindi la semplice positività a un test, ma occorreva dimostrare che la droga stesse effettivamente incidendo sulle capacità del conducente. Con la modifica approvata dal Parlamento, il riferimento allo “stato di alterazione” è stato eliminato, e il reato è stato riscritto come guida dopo aver assunto droghe. L’obiettivo dichiarato era superare le difficoltà che in passato avevano reso complesso dimostrare l’effettiva alterazione e ottenere condanne nei casi di controlli stradali o incidenti.
Alcuni avevano ipotizzato che la nuova norma fosse incostituzionale perché violava diversi princìpi della Costituzione: quello di uguaglianza e ragionevolezza, perché trattava allo stesso modo situazioni molto diverse e in modo più severo rispetto ad altri comportamenti alla guida (per esempio, la guida dopo aver assunto alcol); quello di legalità, perché non definiva con sufficiente precisione quando scatta il reato; e quello di proporzionalità della pena, perché consentiva di punire anche condotte che non creavano un pericolo concreto per la sicurezza stradale.
Nella sua sentenza, la Corte costituzionale ha stabilito che la nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non viola la Costituzione, ma solo a una condizione precisa: non può essere applicata in modo automatico. Secondo i giudici, infatti, non è sufficiente dimostrare che una persona abbia assunto una sostanza stupefacente in un momento qualsiasi prima di mettersi alla guida. Perché il reato sussista, è necessario che l’assunzione sia stata abbastanza recente e che nel corpo del conducente siano ancora presenti quantità della sostanza tali da poter incidere, in base alle «attuali conoscenze scientifiche», sulle sue capacità psicofisiche e quindi sulla sicurezza della guida.
In altre parole, secondo la Corte costituzionale, non serve più provare che il guidatore fosse concretamente “alterato”, come accadeva prima della riforma, ma occorre comunque dimostrare che la droga fosse ancora in grado, almeno potenzialmente, di comprometterne il controllo del veicolo e di creare un pericolo per la circolazione stradale.
Sulla sentenza è intervenuto anche il segretario di +Europa, Riccardo Magi, tra i più critici della riforma voluta dal governo. «Con questa decisione interpretativa la Corte costituzionale smentisce Salvini e “aggiusta”, almeno parzialmente, la sua riforma “manifesto” del codice della strada in senso costituzionalmente orientato. Non potrà più essere punito indiscriminatamente chiunque abbia assunto sostanze stupefacenti, per il solo fatto di averle assunte: servirà valutare se quelle sostanze, per qualità e quantità, siano o meno suscettibili di alterare le capacità psico-fisiche di chi le assume», ha dichiarato Magi a Pagella Politica.
La decisione della Corte, pur chiarendo i confini costituzionali della norma, non elimina però tutte le incertezze applicative. La sentenza non indica infatti soglie precise di concentrazione delle sostanze, né intervalli temporali entro cui l’assunzione può considerarsi recente, rimettendo queste valutazioni ai giudici, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili caso per caso. Questo significa che, almeno nel breve periodo, potrebbero emergere interpretazioni diverse tra tribunali.
Il confronto sull’articolo 187 si era esteso anche fuori dai tribunali. Quattro mesi dopo l’entrata in vigore della riforma del codice della strada, ad aprile 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva inviato alle prefetture una circolare con le istruzioni sui test tossicologici, chiarendo che l’assunzione di droghe deve essere temporalmente vicina alla guida e che vanno considerati eventuali farmaci prescritti. Il testo del codice della strada non era stato modificato, ma la circolare aveva di fatto attenuato l’applicazione più rigida della norma, contribuendo ad aumentare l’incertezza interpretativa.
Da oltre un anno la norma era al centro di critiche e incertezze applicative: secondo molti, rischiava infatti di punire automaticamente chi guidava senza essere più sotto l’effetto delle droghe, sulla base della sola prova di un’assunzione avvenuta in passato. In questo contesto, nel corso del 2025 tre giudici per le indagini preliminari – a proposito di tre casi distinti – avevano chiamato in causa la Corte costituzionale per stabilirne la compatibilità con la Costituzione. Con questa decisione la Corte ha respinto le questioni sollevate, ma ha anche chiarito in che modo la norma contenuta nel codice della strada deve essere interpretata.
I tre procedimenti riguardavano, in sintesi, un motociclista coinvolto in un incidente e risultato positivo alla cocaina solo dalle analisi delle urine; un automobilista fermato durante un controllo e trovato positivo agli esami tossicologici; e una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale, positiva agli oppiacei nelle urine ma non nel sangue, perché assumeva farmaci a base di codeina e benzodiazepine. Proprio di quest’ultimo caso, deciso dal tribunale di Pordenone, ce ne eravamo occupati in un altro articolo, come esempio delle difficoltà interpretative create dalla nuova norma.
Fino alla riforma del 2024, l’articolo 187 del codice della strada puniva chi si metteva alla guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope: non bastava quindi la semplice positività a un test, ma occorreva dimostrare che la droga stesse effettivamente incidendo sulle capacità del conducente. Con la modifica approvata dal Parlamento, il riferimento allo “stato di alterazione” è stato eliminato, e il reato è stato riscritto come guida dopo aver assunto droghe. L’obiettivo dichiarato era superare le difficoltà che in passato avevano reso complesso dimostrare l’effettiva alterazione e ottenere condanne nei casi di controlli stradali o incidenti.
Alcuni avevano ipotizzato che la nuova norma fosse incostituzionale perché violava diversi princìpi della Costituzione: quello di uguaglianza e ragionevolezza, perché trattava allo stesso modo situazioni molto diverse e in modo più severo rispetto ad altri comportamenti alla guida (per esempio, la guida dopo aver assunto alcol); quello di legalità, perché non definiva con sufficiente precisione quando scatta il reato; e quello di proporzionalità della pena, perché consentiva di punire anche condotte che non creavano un pericolo concreto per la sicurezza stradale.
Nella sua sentenza, la Corte costituzionale ha stabilito che la nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non viola la Costituzione, ma solo a una condizione precisa: non può essere applicata in modo automatico. Secondo i giudici, infatti, non è sufficiente dimostrare che una persona abbia assunto una sostanza stupefacente in un momento qualsiasi prima di mettersi alla guida. Perché il reato sussista, è necessario che l’assunzione sia stata abbastanza recente e che nel corpo del conducente siano ancora presenti quantità della sostanza tali da poter incidere, in base alle «attuali conoscenze scientifiche», sulle sue capacità psicofisiche e quindi sulla sicurezza della guida.
In altre parole, secondo la Corte costituzionale, non serve più provare che il guidatore fosse concretamente “alterato”, come accadeva prima della riforma, ma occorre comunque dimostrare che la droga fosse ancora in grado, almeno potenzialmente, di comprometterne il controllo del veicolo e di creare un pericolo per la circolazione stradale.
Sulla sentenza è intervenuto anche il segretario di +Europa, Riccardo Magi, tra i più critici della riforma voluta dal governo. «Con questa decisione interpretativa la Corte costituzionale smentisce Salvini e “aggiusta”, almeno parzialmente, la sua riforma “manifesto” del codice della strada in senso costituzionalmente orientato. Non potrà più essere punito indiscriminatamente chiunque abbia assunto sostanze stupefacenti, per il solo fatto di averle assunte: servirà valutare se quelle sostanze, per qualità e quantità, siano o meno suscettibili di alterare le capacità psico-fisiche di chi le assume», ha dichiarato Magi a Pagella Politica.
La decisione della Corte, pur chiarendo i confini costituzionali della norma, non elimina però tutte le incertezze applicative. La sentenza non indica infatti soglie precise di concentrazione delle sostanze, né intervalli temporali entro cui l’assunzione può considerarsi recente, rimettendo queste valutazioni ai giudici, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili caso per caso. Questo significa che, almeno nel breve periodo, potrebbero emergere interpretazioni diverse tra tribunali.
Il confronto sull’articolo 187 si era esteso anche fuori dai tribunali. Quattro mesi dopo l’entrata in vigore della riforma del codice della strada, ad aprile 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva inviato alle prefetture una circolare con le istruzioni sui test tossicologici, chiarendo che l’assunzione di droghe deve essere temporalmente vicina alla guida e che vanno considerati eventuali farmaci prescritti. Il testo del codice della strada non era stato modificato, ma la circolare aveva di fatto attenuato l’applicazione più rigida della norma, contribuendo ad aumentare l’incertezza interpretativa.