Che cosa non torna nelle accuse di Meloni ai giudici

Abbiamo ricostruito tre casi citati dalla presidente del Consiglio per accusare i magistrati di non garantire la sicurezza dei cittadini
ANSA
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Il 9 gennaio, durante la conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha criticato le scelte di alcuni giudici che, a detta sua, «nelle ultime settimane» non hanno lavorato per «garantire sicurezza» ai cittadini. Secondo Meloni, questa mancanza è emersa in almeno tre episodi recenti.

Il primo riguarda una vicenda avvenuta a Torino. «Ricordo il caso dell’imam di Torino. La polizia ne dimostra la pericolosità per i suoi contatti con i jihadisti. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ne dispone l’espulsione, e l’espulsione viene bloccata», ha detto la presidente del Consiglio. 

Il secondo caso si riferisce a un fatto di cronaca nera. «Lo scorso novembre una mamma ha ucciso il figlio di nove anni. Era stata più volte denunciata dalle forze dell’ordine e dai servizi sociali per i pregressi tentativi di omicidio del figlio. L’autorità giudiziaria aveva ritenuto di lasciarla a piede libero», ha aggiunto Meloni.

Infine, la leader di Fratelli d’Italia ha citato un episodio legato ai reati ambientali in Campania. «Sempre lo scorso novembre, ad Acerra, una persona viene arrestata mentre sversava tonnellate di rifiuti nocivi nella Terra dei fuochi. È stato arrestato grazie ai provvedimenti del governo nel decreto “Terre dei fuochi”. Dopo poche ore è stato rimesso in libertà dall’autorità giudiziaria», ha proseguito la presidente del Consiglio.

«Quando questo accade non è solamente vano il lavoro del Parlamento, è soprattutto vano il lavoro che fanno le forze dell’ordine, rischiando. Quindi penso che su questo un appello a lavorare tutti nella stessa direzione per garantire la sicurezza dei cittadini possa fare la differenza», ha concluso Meloni. 

Abbiamo analizzato i tre casi citati dalla presidente del Consiglio. In breve: Meloni interpreta queste decisioni come un venir meno della tutela della sicurezza, ma nei casi citati si tratta dell’applicazione delle regole che stabiliscono quando e come lo Stato può limitare la libertà personale o rendere esecutivi provvedimenti come un’espulsione. Criticare queste scelte è legittimo, ma presentarle come una rinuncia dei giudici a «garantire la sicurezza» o come un boicottaggio dell’azione del governo è fuorviante, al di là del fatto che alcuni dettagli dei casi citati non siano stati riportati in modo accurato.

Il caso dell’imam di Torino

Il primo degli episodi citati da Meloni riguarda l’imam di Torino, al centro di una vicenda giudiziaria e amministrativa più articolata di quanto lasci intendere la ricostruzione fatta dalla presidente del Consiglio.

Lo scorso 9 ottobre, durante una manifestazione pro-Palestina a Torino, l’imam Mohamed Shahin aveva pronunciato alcune frasi di approvazione dell’attacco di Hamas contro Israele, avvenuto due anni prima, il 7 ottobre 2023. La Digos – la sezione specializzata della polizia che si occupa di terrorismo, estremismo e altri reati legati alla sicurezza dello Stato – le aveva segnalate alla Procura di Torino, che il 16 ottobre aveva archiviato il caso. Secondo i magistrati, si trattava di opinioni, discutibili ma non penalmente rilevanti, quindi tutelate dalla libertà di espressione.

Il 24 novembre, però, Shahin era stato fermato in seguito a un decreto di espulsione ed era stato portato nel centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Caltanissetta, in vista del rimpatrio in Egitto. Il Ministero dell’Interno lo aveva indicato come una minaccia per la sicurezza, citando tra le motivazioni la sua ideologia antisemita e alcuni contatti con ambienti fondamentalisti.

Tre giorni dopo, durante l’udienza davanti al giudice, l’imam aveva negato di sostenere la violenza e aveva detto di temere persecuzioni in caso di ritorno in Egitto. Nonostante questo, la Corte d’appello aveva convalidato il trattenimento nel CPR. La difesa aveva fatto ricorso e, poco dopo, Shahin aveva anche presentato domanda di protezione internazionale.

Il 15 dicembre, riesaminando il caso, la Corte d’Appello di Torino aveva poi deciso di rimetterlo in libertà. Secondo i giudici, non c’erano prove sufficienti di una sua pericolosità concreta. Nello stesso periodo, il Tribunale di Caltanissetta aveva sospeso il rifiuto della domanda di asilo, deciso dalla commissione territoriale di Siracusa, rendendo di fatto impossibile procedere con l’espulsione.

La Corte d’Appello si è basata su una norma europea che stabilisce che trattenere un richiedente asilo in un CPR deve essere una misura eccezionale, necessaria e proporzionata, e sempre controllabile da un giudice, con la possibilità di riesaminarla quando emergono «circostanze» o «nuove informazioni» che «possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento». Nel motivare la decisione, i giudici hanno richiamato anche l’archiviazione della Procura, l’assenza di precedenti penali, il fatto che Shahin viva in Italia da tempo e che i suoi contatti con persone legate al terrorismo fossero «isolati e decisamente datati».

Il 9 gennaio, però, la Corte di Cassazione ha annullato questa decisione e ha chiesto alla Corte d’appello di riesaminare il caso. Le motivazioni non sono ancora pubbliche. Nel frattempo, Shahin resta in libertà.

Dunque, i giudici non hanno “bloccato” l’espulsione dell’imam per scelta politica, ma hanno esercitato un controllo previsto dalla legge su un provvedimento del governo, valutando se fosse legittimo e proporzionato, soprattutto perché erano in gioco la libertà personale e una richiesta di protezione internazionale.

La madre che ha ucciso il figlio

Il secondo caso citato dalla presidente del Consiglio riguarda Olena Stasiuk, la madre che il 14 novembre a Muggia, in provincia di Trieste, ha ucciso il figlio di nove anni durante un incontro autorizzato come visita non sorvegliata, all’interno di un percorso già seguito dai servizi sociali. Meloni ha detto che la donna era stata lasciata «a piede libero» dall’autorità giudiziaria, nonostante le segnalazioni su precedenti tentativi di uccidere il bambino.

Nel suo intervento, però, Meloni ha sovrapposto due ambiti diversi: quello penale, che riguarda eventuali reati e le misure restrittive della libertà personale, e quello civile e minorile, che decide sull’affidamento dei figli e sulle modalità con cui un genitore può incontrarli.

Sul piano penale, una persona può essere arrestata o sottoposta a misure cautelari solo in presenza di condizioni precise. In base al codice di procedura penale, servono «gravi indizi di colpevolezza» e un rischio concreto, per esempio che la persona fugga, inquini le prove o commetta altri reati. Inoltre, la misura scelta deve essere proporzionata: il carcere non è automatico e non è la soluzione standard. Per questo, una denuncia o una segnalazione, anche se grave (come nel caso del bambino di Muggia), può far partire accertamenti della Procura, ma non comporta automaticamente l’arresto o altre restrizioni della libertà.

Diverso è il piano della tutela del minore. Secondo quanto ricostruito dai giornali, in questa vicenda erano stati inizialmente previsti incontri protetti, con la presenza di educatori e assistenti sociali. In seguito sarebbe stata autorizzata anche una visita settimanale senza sorveglianza. Le ragioni di questa decisione non sono ancora pubbliche, e su questo punto il Ministero della Giustizia ha chiesto chiarimenti e una relazione.

In ogni caso, quando un giudice decide di non applicare una misura cautelare o autorizza un certo tipo di incontri tra un genitore e un figlio, l’ordinamento prevede strumenti per contestare quella scelta davanti a un altro giudice, se la si ritiene sbagliata.

L’autore di reati ambientali

Il terzo episodio citato da Meloni non è stato descritto in modo preciso, ma con ogni probabilità si riferisce al primo caso in Campania in cui sono state applicate le nuove regole del decreto “Terra dei fuochi”, entrato in vigore nel 2025. Questa norma ha introdotto, tra le altre cose, la possibilità di arrestare una persona anche a distanza di tempo dal fatto, se viene identificata grazie a video o altri elementi.

Il caso in questione riguarda un uomo di 57 anni, individuato nella zona tra Acerra e Caivano tramite sistemi di videosorveglianza mentre bruciava 25 sacchi di rifiuti tessili. L’uomo è stato arrestato con questa procedura e oggi si trova agli arresti domiciliari, in attesa del processo.

Alcuni dettagli, però, non coincidono con il racconto fatto dalla presidente del Consiglio: non si trattava di «tonnellate di rifiuti nocivi» e l’uomo non è stato «rimesso in libertà», ma sottoposto a una misura restrittiva, anche se meno severa del carcere.

Come negli altri casi, spetta comunque a un giudice controllare se l’arresto è legittimo e decidere quale misura cautelare applicare, valutando la gravità degli indizi e il rischio che la persona possa fuggire o commettere altri reati. Le motivazioni precise per cui sia stato scelto il regime dei domiciliari, invece della detenzione in carcere, non sono pubbliche.

In ogni caso, questa decisione non blocca il procedimento penale: il processo va avanti e, se l’uomo verrà ritenuto colpevole, potrà essere condannato. La scelta sulla misura cautelare, quindi, non cancella né indebolisce la risposta dello Stato al reato contestato.

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