Laura Boldrini torna a pronunciarsi sui rifugiati, tema a lei caro considerato il suo passato come portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per l’Europa Meridionale.
In quest’occasione Boldrini sceglie di concentrarsi sui rifugiati che arrivano via mare, i cui diritti sono protetti, secondo la presidente della Camera, sia dalla Convenzione di Ginevra sia dalla “legge del mare”.
E’ proprio una pubblicazione dell’Unhcr che ci viene in soccorso per spiegare i diritti dei rifugiati e richiedenti asilo in mare. Qui si fa riferimento all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 che proibisce che il rifugiato o il richiedente asilo “sia espulso o respinto – in alcun modo – verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”.
La “legge del mare”, principalmente la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (anche conosciuta come Convenzione Unclos) e la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione Solas), prevedono inoltre l’obbligo di uno Stato, o anche di un comandante di una nave, di prestare soccorso in mare a chiunque si trovi in pericolo di vita, nella misura possibile.
La Convenzione Unclos dispone che “Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri: (a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita; (b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa” [art. 98 (1)].
La Convenzione Solas obbliga invece il comandante di una nave “che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione…” [capitolo V, Regolamento 33(1)].
Una terza convenzione, la Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione Sar) obbliga inoltre gli Stati parte a “[…] Garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare […] senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata” (capitolo 2.1.10) ed a “ […] fornirle le prime cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro” (capitolo 1.3.2).
Sono diverse le storie che leggiamo sulla stampa nostrana ed internazionale riguardo il soccorso prestato da navi italiane agli immigrati che fanno di tutto per arrivare sulle nostre coste alla ricerca di una vita migliore, e l’operazione Mare Nostrum è uno degli esempi più recenti dello sforzo che l’Italia sta facendo per aiutarle.
Boldrini fa bene però a ricordare che le azioni di soccorso svolte fino ad oggi sono parte dei nostri obblighi in quanto Stati contraenti delle convenzioni internazionali che garantiscono i diritti dei più deboli: “Vero” per il presidente della Camera.