Il ministro Orlando entra nel dibattito sul progetto di potenziamento della strada provinciale Rho-Monza che costituisce un intervento strategico in vista dell’Expo 2015.
Per questo progetto, a settembre 2012, è stato presentato lo studio d’impatto ambientale e la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale al ministro dell’Ambiente. La scheda del progetto, disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente, informa che il proponente del progetto è il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e che la commissione tecnica per la valutazione d’impatto ambientale (Ctvia) ha dato parere favorevole all’opera, seppur con delle prescrizioni. Il 25 luglio scorso, anche la Giunta regionale lombarda ha espresso parere favorevole allo studio di impatto ambientale.
Per verificare la dichiarazione è necessario prima di tutto definire la valutazione d’impatto ambientale (Via). L’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) dedica una pagina informativa completa di riferimenti ai principi, alle norme e alle procedure della Via. I principi chiave sono: la prevenzione degli effetti negativi dei progetti e il processo decisionale che coinvolge gli attori istituzionali e i territori interessati.
Secondo la normativa comunitaria – che trova le basi nella direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati del 1985 – il procedimento è svolto dalla pubblica amministrazione ma si basa su diverse informazioni fornite da chi propone il progetto e sulla consultazione di altre strutture della pubblica amministrazione dei gruppi sociali interessati. Nella legislazione nazionale la Via è disciplinata nella parte seconda della legge 152 del 2006 e successive modificazioni, meglio conosciuta come testo unico ambientale. L’articolo 5 definisce la Via come “l’elaborazione di uno studio concernente l’impatto sull’ambiente che può derivare dalla realizzazione e dall’esercizio di un’opera il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione dello studio ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione o autorizzazione del progetto dell’opera e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione”. L’articolo 4 (punto 5) del testo unico aggiunge che la Via è parte integrante del procedimento di approvazione e attuazione e che i progetti approvati senza di essa sono nulli.
L’articolo 25 stabilisce che la Via compete (per gli interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per progetti aventi impatto ambientale interregionale o internazionale) al ministro dell’Ambiente in concerto con il Ministero per i Beni Culturali. L’articolo 35 precisa ulteriormente: la competenza spetta “al ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministero per i Beni Culturali, sentita la Regione interessata, sulla base dell’istruttoria della commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali, definita all’articolo 6”. Tale commissione assicura al ministro il supporto tecnico-scientifico; più precisamente provvede all’istruttoria e si esprime sui rapporti ambientali e sugli studi di impatto ambientale presentato dal committente o dal proponente (art. 27) per gli interventi sottoposti a procedura Via.
La combinazione di due elementi rende più chiara la questione in esame: il parere della commissione tecnica (o meglio sottocommissione) è trasmesso al ministro dell’Ambiente (art.37 comma 4) il quale, sulla base dell’istruttoria, si pronuncia sulla compatibilità ambientale in concerto con il ministro dei Beni Culturali (art. 37 comma 4).
Dunque, la responsabilità finale per la decisione è nelle mani del ministro dell’Ambiente. Tuttavia risulta evidente che, data la natura tecnica e la complessità delle procedure di Via, questa decisione non sia del tutto arbitraria ma sia basata sul parere e sulla documentazione fornita dalla commissione di esperti. Una piccola precisazione avrebbe di certo reso pienamente limpida la dichiarazione, “C’eri quasi”!