Durante la trasmissione Che tempo che fa (e il giorno successivo, con un editoriale sulla carta stampata), il capogruppo del Pdl alla Camera risponde alle precedenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri in tema di amnistia e indulto, rilanciando il primato del parlamento. È l’occasione migliore per chiarire tali nozioni che hanno una rilevanza concreta di primo piano nel dibattito politico quotidiano.
Conviene anzitutto ricordare, in breve, i tratti salienti che distinguono i due istituti. Da una parte, l’amnistia è una causa di estinzione del reato i cui termini di riferimento sono, sotto un profilo sistematico, l’articolo 79 della Costituzione e l’articolo 151 del codice penale: ai sensi del primo comma di tale ultimo articolo, l’amnistia ”estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie”. Consiste dunque in un provvedimento generale di clemenza, originariamente ispirato a ragioni di opportunità politica e successivamente divenuto uno strumento di sfoltimento delle carceri (per un approfondimento, si rinvia a questa precedente analisi). Dall’altra parte, l’indulto – disciplinato dagli artt. 79 Cost. e 174 cod. pen. – è una causa di estinzione della pena. Ciò significa, sinteticamente, che con l’indulto ci si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato. Non si estinguono né le pene accessorie, salvo il caso in cui la legge disponga diversamente, né gli altri effetti penali della condanna.
Alla luce di quanto si è appena detto, può evincersi che siamo di fronte a due provvedimenti generali, ad efficacia retroattiva, che come tali si distinguono dalla grazia, la quale, invece, è un provvedimento individuale ed è concessa dal Presidente della Repubblica.
Ma gli elementi in comune tra i due istituti non si esauriscono qui: si viene, così, al cuore della dichiarazione di Brunetta. Basti notare che, ai sensi dell’art. 79 Cost. (come modificato dalla riforma costituzionale dettata dalla legge cost. n. 1/1992), l’amnistia e l’indulto sono adottati con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale dell’intero testo. La necessità di una così ampia maggioranza aiuta a spiegare perché, dai primi anni Novanta, non sia stato più adottato alcun provvedimento di amnistia (come avevamo spiegato anche in questa analisi). Quanto, invece, all’indulto, si registra solo il caso della legge n. 241/2006. Utile ricordare, infine, che la disciplina previgente alla legge cost. n. 1/1992 attribuiva al Presidente della Repubblica il potere di emanare i provvedimenti in questione, previa legge di delegazione da parte delle Camere.
Un “Vero” per Renato Brunetta!