Ai sensi dell’art. 5 del DPR 306/1997 “la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato”. L’articolo 7 del dl 95/2012 ne modifica il testo prevedendo che il conteggio della “contribuzione studentesca” sarà effettuato prendendo in considerazione solamente quello versato dagli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata legale dei diversi corsi di studio. Saranno quindi escluse dal computo le tasse versate dai fuori corso strutturali (pari al 40% della popolazione studentesca italiana, dati Miur) e degli studenti non-comunitari che potranno quindi essere aumentate a discrezione dell’Ateneo “entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca” . Nella definizione di fuori corso strutturali non rientrano gli studenti part time. A onor del vero, il ministro Profumo però non fa mistero di questo aumento direzionato della tassazione universitaria sottolineando la funzione responsabilizzante della normativa nei confronti del fenomeno dei fuori corso che rappresenta un “costo pesante per il Paese”. Che altro possiamo fare, quindi, se non dargli un “Nì”?