La lotta all’immigrazione clandestina è stato uno dei leitmotiv della campagna elettorale che ha portato al successo dello schieramento di centrodestra alle elezioni del 2001. Coerentemente con quanto annunciato nel programma, il 10 settembre 2002 è entrata in vigore una riforma legislativa della disciplina dell’immigrazione e dell’asilo attuata dalla legge 30 Luglio 2002, n. 189 e meglio nota come Legge Bossi-Fini che ha modificato parti importanti della disciplina contenuta nella Legge Turco-Napolitano del 1998.
La questione dell’immigrazione e la relativa regolamentazione normativa sono materie complesse a cui si potrebbero (e di fatto accade) dedicare volumi appositi e tesi di dottorato; senza dubbio la letteratura in materia non manca. Quest’analisi, quindi, non vuole assolutamente porsi come un compendio esaustivo di queste tematiche. Inoltre, a nostro avviso, la prima parte di questa dichiarazione esula dai doveri analitici di Pagella Politica: riteniamo, infatti, che sia un giudizio su quale i lettori, autonomamente, debbano convenire e ci asterremo, quindi, dall’analizzarlo. Invitiamo però quei lettori assetati di maggiori informazioni a consultare le opere di Bruno Nascimbene, uno dei principali esperti italiani in materia, e autore, tra gli altri, di un’opera intitolata “Diritto degli Stranieri”.
Veniamo ora alla parte fattuale di questa dichiarazione che analizzeremo per voi: “chi viene in Italia deve avere un contratto e un regolare permesso di soggiorno”. In questa caso si parla di immigrazione per motivi lavorativi (esistono diverse fattispecie di immigrazione, rispondenti a diverse esigenze). Ci siamo occupati di questo tema in una dichiarazione simile rilasciata da Laura Boldrini, in cui la presidente della Camera dei Deputati criticava il legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro. Roberto Maroni dice il vero quando afferma che il permesso di soggiorno viene strettamente legato alla prestazione lavorativa, come testimoniato dalla denominazione stessa che, relativamente al lavoro subordinato, da ‘permesso di soggiorno’ diviene ‘contratto di soggiorno’ (vedi articolo 5-Bis). In questo articolo, all’ultimo comma, leggiamo che “Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della Provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa”.
Per analizzare questa dichiarazione, quindi, ci avventuriamo all’interno del Titolo III della legge 189/2002. Innanzitutto, è opportuno sottolineare che, secondo quanto sancito dall’articolo 21, l’ingresso per motivi di lavoro subordinato – anche stagionale – e di lavoro autonomo, deve avvenire nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite ogni anno da decreti del Presidente del Consiglio (cosiddetti decreti flussi). L’articolo 22, rilevante per il caso in esame, prevede che il datore di lavoro italiano, che vuole instaurare con un lavoratore straniero residente all’estero un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, deve presentare la richiesta corredata da una serie di documenti (elencati nel secondo comma, tra cui, appunto la proposta di contratto di soggiorno) allo sportello unico per l’immigrazione. La richiesta viene trasmessa al centro per l’impiego competente che la diffonde anche agli altri centri.
Rimettendo nelle mani del lettore la responsabilità di determinare se questo sia, o meno, “un principio di grande civiltà”, Pagella Politica non può che classificare questa dichiarazione con un “Vero”!