Lo scorso dicembre è stato approvato lo schema di decreto legislativo che attua la legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione. Il governo introduce una causa di archiviazione per reati sanzionati con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a un massimo di cinque anni, quando il giudice valuti l’offesa provocata dal reato di particolare “leggerezza” (tenue) e il comportamento non è abituale (ovvero l’autore non ha commesso più reati dello stesso tipo).


Va precisato che si tratta di una ‘depenalizzazione di fatto’, ovvero il reato rimane ma esiste la possibilità che, laddove esso venga considerato ‘tenue’, il giudice stabilisca che la persona offesa possa chiedere il risarcimento con una causa civile e non nel processo penale (legge delega, art. 1, comma 1, lett. m). Vengono invece trasformati in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria, con alcune eccezioni specificate (legge delega, art. 2, comma 2, lett. a).


Opinioni contrastanti


Le opinioni sulla riforma sono contrastanti: da un lato il governo afferma che essa rappresenta un modo per “deflazionare il carico giudiziario” in un Paese dove i nuovi procedimenti penali erano nel 2010 oltre 1,3 milioni (contro ad esempio la Germania che, a fronte di circa 20 milioni di abitanti in più, ha registrato meno di 800 mila processi); dall’altro lato si schierano i critici che, come Salvini, ritengono che la riforma contribuisca a far diventare l’Italia “il paradiso dei delinquenti”.


Quali reati?


I reati citati da Salvini rientrano nel quadro dei reati punibili con pena pecuniaria o carcere fino a 5 anni e quindi sono oggetto dell’articolo 1, lettera m: la violazione di domicilio (art 614 cp punibile con reclusione da 6 mesi a 3 anni), atti persecutori (stalking) (art.612 bis cp da sei mesi a cinque anni), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517 quater, reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro), introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi (art.474 cp da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000). Tuttavia questo non significa che sono stati depenalizzati dal momento che rimangono perseguibili penalmente e che la ‘depenalizzazione di fatto’ avviene solo se il reato è particolarmente tenue e il comportamento da parte dell’accusato non abituale, come ribadito nello schema attuativo (p.9).


Il verdetto


Salvini cita quindi correttamente i reati che rientrano nel provvedimento ma parla erroneamente di una depenalizzazione. “Nì”!