La presidente della Camera lancia un messaggio di sostegno alla campagna promossa da Radio Kaos ItaLis, che mira a garantire il riconoscimento da parte dello Stato italiano della Lis, la lingua italiana dei segni che permette ai sordi di comunicare tra loro e interagire con gli udenti. Come evidenziato da Tullio de Mauro in un recente numero di Internazionale, l’Italia si mantiene ancora lontana da questo traguardo.
Ma quali sono i diritti previsti dalla Costituzione – o da un ente sovrastatale – su cui fondare un intervento legislativo come quello auspicato da Laura Boldrini? Lei stessa provvede ad stilarne un elenco: noi proviamo a ricondurli, sempre nella prospettiva specifica della campagna per il riconoscimento legislativo della Lis, alla Carta e alle convenzioni internazionali.
Iniziamo dal profilo interno. Fondamentale, al riguardo, è l’art. 3 della Costituzione, il quale recita “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (primo comma), e “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (secondo comma). Quanto letto – e, in particolare, il divieto di discriminazioni basate sulla “lingua” – costituisce il fondamento per ritenere illegittima ogni barriera che limiti l’esercizio dei diritti dei cittadini sordi (tra questi, anche quello all’informazione citato dalla presidente della Camera) e impedisca la piena inclusione degli stessi nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese. Un ulteriore presupposto normativo – come recentemente dichiarato dal presidente del Senato, Pietro Grasso, intervenuto sul medesimo argomento – si troverebbe nell’art. 6 della Costituzione, il quale afferma che “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” (tuttavia, il riferimento a tale articolo è controverso: più di un operatore del diritto, infatti, ha sollevato perplessità sulla qualificazione della comunità sorda in termini di “minoranza linguistica”). Se poi concentriamo l’attenzione sul diritto alla cultura, anch’esso citato dalla presidente della Camera, non possiamo tralasciare i dettato dell‘art. 9 Cost., il quale afferma chiaramente che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura (…)”.
Concentrandoci ora sull’ambito del diritto internazionale, il riferimento di Laura Boldrini è altrettanto esatto. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità veniva approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006. Scopo della Convenzione è proprio quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità è da ricondursi alla esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Per quel che ci interessa qui, merita di essere segnalato l’art. 21 della Convenzione, in materia di libertà di espressione, opinione e accesso all’informazione, ai sensi del quale si stabilisce che gli Stati Parti devono provvedere “a riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni” (comma 1, lett. e), oltre che ad “accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso, da parte delle persone con disabilità alla lingua dei segni” (comma 1, lett. b). Con la legge 3 marzo 2009, n. 18 l’Italia ha ratificato la Convenzione Onu ed anche il relativo Protocollo Opzionale (ecco un utile approfondimento sulle legislazione italiana in vigore prima della Legge del 2009 nonché sulle novità da essa introdotte).
Analisi corretta per Laura Boldrini…”Vero”!