«Arresti», in che senso?
Il termine «arresti» può avere più significati. Si parla di arresto sia relativamente alla misura pre-cautelare dell’arresto (per capirci, quando la polizia coglie il criminale in flagranza di reato e lo porta direttamente in caserma), sia relativamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Per chiarire il dubbio abbiamo direttamente contattato Costa, il quale ha precisato meglio la sua affermazione, specificando che intendeva fare riferimento alle misure cautelari.
Nell’ordinamento italiano le misure cautelari sono provvedimenti richiesti dal pubblico ministero (Pm) e disposti dall’Autorità giudiziaria qualora sussistano alcune condizioni previste dal codice di procedura penale. In particolare – come
abbiamo scritto ancora di recente – devono esserci gravi indizi di colpevolezza da un lato e un pericolo (di fuga, inquinamento delle prove o di commissione di altri reati) nel lasciare in libertà l’indagato dall’altro. Non tutti per i reati è possibile disporre le misure cautelari. Queste possono poi essere “
personali”, cioè limitano alcune libertà delle persone (es. custodia in carcere o ai domiciliari) o ne interdicono alcune facoltà (es. divieto di espatrio), o “
reali”, cioè impediscono di disporre di determinati beni o cose (es. sequestro di un bene).
Costa sta facendo riferimento alle misure cautelari personali e, in particolare agli arresti domiciliari (con e senza braccialetto) e alla custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura.
Andiamo allora a vedere i numeri relativi a queste misure, contenute nella relazione annuale che il Ministero della Giustizia presenta al Parlamento, proprio sul tema delle misure cautelari.