Il 7 aprile, in un’intervista con Fanpage, la deputata del Partito democratico Laura Boldrini ha difeso il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia, approvato a novembre 2020 dalla Camera ma oggi bloccato al Senato dalla Lega.

Secondo Boldrini, Germania, Francia e Spagna «si sono adeguati» per colmare il vuoto legislativo e approvare norme contro l’omofobia, mentre il nostro Paese no. Gli oppositori del ddl Zan, come il leader della Lega Matteo Salvini, sostengono invece che le norme italiane in vigore sono già sufficienti e che ci sarebbero altre priorità.

Ricordiamo che il disegno di legge fermo a Palazzo Madama propone di aggiungere ai di reati di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi – già oggi puniti – anche quelli fondati «sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità». Il ddl Zan chiede anche di considerare illegali le associazioni che promuovono l’omotransfobia.

Se la legge fosse approvata, queste nuove discriminazioni si aggiungerebbero anche alle aggravanti, ossia a quelle circostanze di un reato che ne possono far aumentare la pena. Non sarebbero invece punite le opinioni – come sostiene parte del centrodestra – ma solo le istigazioni a una qualche forma di violenza.

Al di là delle posizioni in campo, è vero che «tutti i grandi Paesi» dell’Unione europea, eccetto l’Italia, hanno norme specifiche per contrastare l’omotransfobia? Abbiamo verificato e il quadro è abbastanza variegato. Si va infatti dalla Francia, che ha norme parecchio dirette contro l’omotransfobia, alla Germania, che interviene su questa materia in maniera meno esplicita.

Partiamo proprio dal caso tedesco, più vicino a quello italiano.

La Germania non punisce esplicitamente l’omofobia

In Germania il codice penale non riconosce in modo esplicito – come invece propone la legge Zan – il reato di discriminazione per l’orientamento sessuale o l’identità di genere.

Secondo le leggi tedesche, viene punito (art. 130) chi «turba la quiete pubblica» o diffonde opere scritte incitando all’odio o alla violenza, oppure chiedendo misure discriminatorie, contro persone sulla base di motivi nazionali, etnici, razziali e religiosi, o più in generale perché appartengono a un «determinato gruppo». Rispetto al codice penale italiano (art. 604-bis, che il ddl Zan vuole ampliare) la Germania sembra punire, anche se in via più generale e astratta, un campo più ampio di discriminazioni.

«Sebbene il codice penale tedesco non faccia un esplicito riferimento al background omofobico di colui che perpetra il reato, nella definizione data all’articolo 130 rientra anche la discriminazione effettuata in ragione dell’orientamento sessuale», sottolinea un approfondimento del Servizio studi della Camera dei deputati, uscito a novembre 2020.

Inoltre nel codice penale tedesco l’omofobia, e più in generale le discriminazioni sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, non rientrano esplicitamente (art. 46) tra le aggravanti che un giudice può valutare nel punire un reato. Qui sono citati, in modo generico, obiettivi e motivazioni di chi commette un reato, tra cui quelle «razziste, xenofobe e antisemite» o «inumane». In questa formulazione più aperta potrebbero in qualche modo rientrare anche le discrimazioni sull’orientamento sessuale e identità di genere.

La Francia è il grande Paese Ue più esplicito contro l’omofobia

Discorso diverso rispetto a Italia e Germania vale invece in Francia, dove dall’inizio degli anni Duemila sono state introdotte alcune novità per prevenire e contrastare l’omotransfobia.

L’articolo 225 del codice penale francese contiene una lunga lista di fattori che possono portare a una condanna per il reato di discriminazione. Da marzo 2002 l’«orientamento sessuale» rientra nell’elenco delle discriminazioni – nelle versioni precedenti era assente – mentre ad agosto 2012 è comparso il riferimento all’«identità» sessuale, sostituito poi a novembre 2016 con l’espressione «identità di genere».

Ricordiamo che sesso e genere sono due cose diverse: semplificando, il sesso fa riferimento all’anatomia di una persona, mentre il genere indica la percezione che ogni persona ha di sé in quanto maschio o femmina, o di qualche altro tipo.

Il codice penale francese punisce (art. 625-7) anche il reato di provocazione non pubblica alla discriminazione, all’odio o alla violenza commesso sulla base di discriminazioni sull’«orientamento sessuale» o l’«identità di genere». E per lo stesso motivo sono punibili la diffamazione e l’ingiuria non pubbliche (art. 625-8 e 625-9).

Inoltre, le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e sull’identità di genere, «vera o presunta», della vittima rientrano (art. 132-77) anche tra le aggravanti generiche.

Anche in Spagna ci sono norme specifiche contro l’omofobia

Il codice penale spagnolo punisce, con provvedimenti più o meno severi, alcuni reati se commessi con discriminazioni basate sull’«orientamento sessuale» o sul «genere» della vittima. Tra questi, ci sono per esempio i reati di incitamento all’odio e alla violenza o la diffusione consapevole di informazioni false e ingiuriose (art. 510).

Un funzionario pubblico che nega una prestazione a un cittadino sulla base del suo «orientamento sessuale» o per «ragioni di genere» rischia (art. 511) multe e carcere, nonché l’interdizione dal suo ruolo. Discorso analogo vale anche (art. 512) per cittadini privati nell’esercizio della loro professione.

Inoltre il codice penale spagnolo punisce e considera illegali (art. 515) le associazioni che «incoraggiano, promuovono o incitano all’odio, all’ostilità, alla discriminazione o alla violenza» contro persone o gruppi causa del loro «orientamento sessuale».

Una legge approvata a giugno 2010 ha inoltre introdotto tra le circostanze aggravanti (art. 22 del codice penale spagnolo) il fatto che un reato sia commesso sulla base dell’«orientamento o identità sessuale» della vittima.

Il verdetto

Secondo Laura Boldrini, «tutti i grandi Paesi» dell’Unione europea «si sono adeguati» per colmare il vuoto legislativo contro l’omotransfobia, mentre in Italia l’approvazione del disegno di legge Zan è bloccato in Senato dalla Lega.

Abbiamo verificato e la situazione in Germania, Francia e Spagna è abbastanza variegata.

Dovendo fare un confronto, il codice penale tedesco contiene disposizioni abbastanza simili a quelle italiane. Il reato di discriminazione per l’orientamento sessuale o per l’identità di genere non è infatti previsto in maniera esplicita, anche se, a differenza delle norme del nostro Paese, rientra comunque nelle discriminazioni verso un «determinato gruppo».

Negli ultimi vent’anni la Francia ha invece introdotto norme specifiche per contrastare l’omotransfobia, con riferimenti espliciti nel codice penale non solo all’orientamento sessuale ma anche all’identità di genere. Discorso abbastanza analogo vale poi per la Spagna.

In conclusione, Boldrini si merita un “C’eri quasi”.