Il 1° febbraio il senatore della Lega Simone Pillon ha criticato su Facebook la decisione della Regione Lazio – governata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti – di rendere più accessibile per le donne il ricorso all’aborto farmacologico, anche nei consultori.

In particolare Pillon ha scritto che questa scelta andrebbe contro la legge n. 194 del 1978, perché, secondo lui, la norma stabilirebbe che «la pratica dell’aborto deve necessariamente esser fatta in ospedale e non certo in consultorio».

Abbiamo verificato e Pillon dice due cose errate: in base alla legge 194, da un lato un’interruzione volontaria di gravidanza può non essere praticata in ospedale, dall’altro, se viene fatta in consultorio, al momento è legale. Vediamo nel dettaglio il perché.

Che cos’è l’Ivg farmacologica

Come spiega il Ministero della Salute, esistono due tecniche per eseguire l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg, chiamata perlopiù “aborto” nel linguaggio comune). Una è la procedura attraverso il metodo farmacologico, l’altra è quella attraverso il metodo chirurgico. Concentriamoci sulla prima tecnica, che è al centro del dibattito a cui ha fatto riferimento Pillon nel suo post sui social.

L’interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico è una procedura medica, che si basa generalmente sull’assunzione di due farmaci: il mifepristone e, dopo 48 ore, la prostaglandina. Semplificando: il primo farmaco (noto con il nome di Ru486 o “pillola abortiva”, da non confondere con la “pillola del giorno dopo”) serve a far cessare l’attività dell’embrione, mentre il secondo a espellerlo.

Secondo i dati più aggiornati del Ministero della Salute, nel 2018 in Italia sono state fatte 15.750 interruzioni volontarie di gravidanza con la Ru486, circa un quinto di tutte le Ivg praticate nel nostro Paese in quell’anno. Dal 2005 in poi, l’utilizzo dell’Ivg farmacologica ha registrato un trend di crescita costante.

Ma è vero, come sostiene Pillon, che in base alla legge 194 l’Ivg, sia essa farmacologica o meno, «deve necessariamente essere fatta in ospedale»? La risposta è no.

Che cosa dice la legge 194 sugli ospedali

La legge n. 194 del 22 maggio 1978 ha introdotto nel nostro Paese, ormai oltre quarant’anni fa, le norme sull’interruzione volontaria della gravidanza.

«La legge 194 regola tutti i tipi di Ivg, anche se nel 1978 non se ne sapeva ancora nulla dell’aborto farmacologico: è soltanto nel 1988, dieci anni dopo, che è iniziata la commercializzazione in Francia», ha spiegato a Pagella Politica Mirella Parachini, ginecologa presso l’Ospedale San Filippo Neri di Roma e vicesegretaria dell’Associazione Luca Coscioni. «Nonostante tutti i suoi limiti, la legge 194 scritta dai democristiani è stata, per così dire, lungimirante, perché contiene delle disposizioni su cui si possono adattare le procedure di Ivg introdotte più di recente». Come vedremo però più avanti, ciò avviene non senza polemiche.

In base all’articolo 8 della legge 194, qualsiasi interruzione volontaria di gravidanza – quindi anche quella farmacologica – può essere praticata «da un medico del servizio ostetrico-ginecologico» non solo in un ospedale, ma anche in una casa di cura oppure in «poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione».

Fissiamo dunque un primo punto: Pillon sbaglia quando dice che l’aborto farmacologico – ma vale anche per il non farmacologico – debba essere «necessariamente» praticato in ospedale. Nel rispetto della legge, sin dal 1978 possono esserci delle alternative alle strutture ospedaliere, e negli ultimi mesi si sono aggiunti i consultori (spiegheremo tra poco i dettagli).

Perché è arrivata questa novità? Per rispondere a questa domanda, bisogna fare prima un piccolo passo indietro.

La questione del day hospital

Come abbiamo spiegato a giugno 2020 – commentando un contestato provvedimento della giunta di centrodestra che governa in Umbria – negli ultimi anni in Italia si è molto dibattuto sulla possibilità di concedere l’accesso all’Ivg farmacologica in regime di day hospital, senza il ricovero di tre giorni in ospedale.

Nel 2009 l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e nel 2010 il Consiglio superiore di sanità avevano infatti raccomandato il ricovero ospedaliero dopo l’assunzione della Ru486, che non poteva avvenire oltre la settima settimana di amenorrea (l’assenza di mestruazioni dopo l’inizio della gravidanza).

Queste disposizioni non erano strettamente vincolanti, tant’è che negli anni successivi alcune regioni – la minoranza sul totale – hanno dato la possibilità di ricorrere all’Ivg farmacologica anche in day hospital. Nelle regioni che non hanno consentito questa opzione, si è diffusa la pratica di far firmare alle donne che ricorrono all’Ivg farmacologica un foglio di dimissioni ed evitare il ricovero ordinario (che nei fatti rischia di ridurre l’accessibilità all’Ivg per molte donne), per poi tornare dopo due giorni e completare la procedura.

«Una pratica simile, ossia quella di mandare a casa le donne e di aspettare l’espulsione, non era una novità, perché viene già eseguita per i casi di aborto spontaneo», ha detto a Pagella Politica Elisabetta Canitano, ginecologa presso la Asl Roma 3 e presidente dell’Associazione Vita di Donna Onlus. «In pratica si chiede alla donna se vuole entrare in ospedale e fare il raschiamento oppure se vuole tornare a casa, espellere per conto suo e se si sente male torna».

Il ricorso al day hospital nell’Ivg farmacologica era stato giustificato da alcune regioni – tra cui il Lazio nel 2014 – indicando due articoli della legge 194 e diverse evidenze scientifiche sulla sicurezza di questa scelta.

Nel già citato articolo 8, si dice infatti che l’Ivg può essere praticata con «se necessario, il ricovero». L’articolo 15, invece, dice che le regioni debbano promuovere l’aggiornamento del personale sanitario che pratica le Ivg «sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza». In questa casistica rientrerebbe l’Ivg farmacologica e le procedure che non richiedono il ricovero. Come si è passati poi dall’aborto farmacologico in day hospital al dibattito sui consultori?

Le nuove linee di indirizzo del Ministero della Salute

Il 12 agosto 2020 il Ministero della Salute ha adottato le nuove “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine”, approvate pochi giorni prima dal Consiglio superiore di sanità, che hanno aggiornato quelle precedenti del 2010 (quelle che raccomandavano il ricovero di tre giorni per la Ru486).

Tra le novità, è stata introdotta la possibilità di ricorrere all’Ivg farmacologica entro la nona settimana (non più la settima) di amenorrea e con il regime di day hospital, non solo in ospedale o nei poliambulatori attrezzati, ma anche nei consultori «dove sia possibile organizzare un percorso ambulatoriale». A sostegno di queste nuove linee di indirizzo, il Consiglio superiore di sanità ha citato, tra le altre cose, proprio i passaggi degli articoli 8 e 15 della legge 194 che abbiamo visto in precedenza, più una serie di evidenze tratte dalla letteratura scientifica e alcuni pareri di autorità internazionali in ambito ginecologico e ostetrico.

«L’aggiornamento delle linee di indirizzo del ministero è stato un atto in linea con i dati raccolti dall’evidence-based medicine, ossia la medicina basata sull’evidenza», ha sottolineato Parachini a Pagella Politica. «E inoltre è arrivato in un momento, come quello della pandemia di Covid-19, che ha reso quanto mai necessario rendere più accessibile e più sicuro per le donne il ricorso all’Ivg».

La decisione della Regione Lazio

Torniamo all’attualità e alla critica sollevata dal senatore Pillon. Il 31 dicembre 2020 la Regione Lazio ha deliberato l’adozione di un nuovo protocollo regionale per l’Ivg farmacologica, che integra le novità raccomandate dalle linee di indirizzo aggiornate del Ministero della Salute.

Ricordiamo che la Regione Lazio già consentiva l’accesso all’Ivs farmacologica in regime di day hospital, ma con la nuova disposizione ha, tra le altre cose, aggiunto la possibilità di ricorrere all’aborto farmacologico nei consultori. Queste strutture sono state introdotte da una legge del 1975 e sono citate esplicitamente (art. 1) nella legge 194 del 1978 con alcuni compiti di supporto alle Ivg, anche se non sono indicate esplicitamente come sede per loro loro esecuzione.

Va sottolineato che la Regione Lazio non consente però l’Ivg in tutti i consultori, ma in quelli che hanno una serie di requisiti e che permettono così di rispettare le linee di indirizzo ministeriali e la legge 194. Quest’ultima, ricordiamo, parla di «poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione» dove si possono effettuare l’Ivg ed è in questa casistica che rientrano alcuni consultori, come ci hanno confermato sia Parachini che Canitano (ricordiamo che le linee di indirizzo parlano infatti di consultori «dove sia possibile organizzare un percorso ambulatoriale»).

Tra i vari requisiti, le strutture autorizzate per l’Ivg – tra cui i consultori – devono «essere funzionalmente collegate con l’ospedale di riferimento»; «assicurare la presenza di un ginecologo non obiettore, opportunamente formato, 5 giorni/settimana (mattina o pomeriggio); «disporre di un ecografo con sonda transvaginale per la localizzazione e la datazione della gravidanza».

Fissiamo così il secondo punto della nostra analisi: Pillon sbaglia anche quando dice che l’Ivg, in questo caso farmacologica, «di certo» non può essere fatta in «consultorio» senza violare la legge 194. Come abbiamo visto, questo è possibile rispettando le norme in vigore.

Le critiche alla Regione Lazio

Le accuse di Pillon contro il provvedimento della giunta laziale non sono isolate, anzi. Già ad agosto 2020, alcuni politici, esponenti religiosi e il quotidiano Avvenire avevano criticato le nuove linee di indirizzo del Consiglio superiore di sanità, dicendo che travisavano la funzione dei consultori e che serviva una modifica della legge. Ad oggi però queste obiezioni non hanno portato a nessuna conseguenza concreta dal punto di vista legale.

Nonostante le novità introdotte dalla Regione Lazio, c’è anche chi ha voluto sottolineare degli elementi di criticità nelle nuove disposizioni della giunta di Nicola Zingaretti anche dallo schieramento opposto a cui appartiene Pillon.

«Questo provvedimento è sicuramente un passo avanti per i diritti delle donne, ma ha ancora diversi limiti», ha sottolineato Canitano a Pagella Politica. «Innanzitutto, quanto stabilito non è cogente, ossia non impone degli obblighi per le aziende sanitarie, e non ci sono date, per esempio, entro cui va fatta la formazione al personale sanitario sul nuovo protocollo in vigore».

C’è poi la questione della documentazione necessaria per accedere all’Ivg. «È stata introdotta la categoria delle “paganti” [qui il punto del protocollo, nda>, che riguarda le donne straniere che a causa di problemi burocratici sono costrette a pagare per ricorrere all’Ivg, poiché sprovviste della tessera sanitaria, del codice Stp (Straniero temporaneamente presente) o del codice Eni (Europeo non iscritto)», ha concluso Canitano.

Insomma, secondo alcuni critici, il rischio non è che il provvedimento della Regione Lazio sia contro la legge 194, ma che sia, per così dire, ancora troppo poco, con il rischio di rimanere «solo un annuncio». Vedremo nei prossimi mesi quali saranno i risultati.

Il verdetto

Il senatore della Lega Simone Pillon ha criticato le nuove disposizioni della Regione Lazio per l’accesso all’Ivg farmacologico dicendo che «la legge 194 stabilisce che la pratica dell’aborto deve necessariamente esser fatta in ospedale e non certo in consultorio».

Abbiamo verificato e Pillon commette due errori.

Innanzitutto, in base alla legge 194 del 1978, un’interruzione volontaria di gravidanza (tra cui rientra quella farmacologica, sebbene sia arrivata decenni dopo) può essere praticata in una struttura ospedaliera, ma anche in case di cura o poliambulatori autorizzati, con determinati requisiti.

In secondo luogo, non è vero che la legge 194 vieta il ricorso all’Ivg – in questo caso farmacologica – in consultorio. La norma non dice esplicitamente che questi luoghi siano autorizzati alla pratica dell’Ivg, ma questa possibilità – in determinati casi – è stata concessa di recente dal Lazio adottando le nuove linee di indirizzo del Ministero della Salute sull’Ivg farmacologica, che tra le loro premesse hanno proprio il rispetto della legge 194.

In conclusione, Pillon si merita un “Pinocchio andante”.