Ospite di In 1/2 Ora su Rai3, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha parlato di una presunta unicità del nostro sistema istituzionale: l’impossibilità per il premier di revocare i ministri. Vediamo se la situazione italiana è davvero un’eccezione.



I ministri nell’ordinamento italiano



Nell’ordinamento italiano, il Presidente del Consiglio propone i ministri, che però sono nominati dal Presidente della Repubblica e giurano “nelle sue mani” (artt. 92-93 della Costituzione). Il Parlamento dà la fiducia al governo nel suo complesso (art. 94), ma la Costituzione non dice in quali casi, né concretamente come, i ministri possano essere rimossi dalla loro carica contro la propria volontà.



Come ha spiegato OpenPolis, con il tempo si è sviluppata una prassi, legittimata da una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 7 del 1996): il Parlamento può sfiduciare anche i singoli ministri. Anche se negli anni sono state presentate molte mozioni di sfiducia individuali, solo una è stata approvata: quella contro Filippo Mancuso, ministro della Giustizia del governo Dini, il 19 ottobre 1995.



Resta il fatto, comunque, che come dice Renzi il Presidente del Consiglio non ha il potere di revocare i singoli ministri.



Un giro tra le Costituzioni



Che cosa succede negli altri Paesi? La situazione, manco a dirlo, è complicata. Renzi non chiarisce che cosa intenda con “l’unico Paese” – se dell’Unione Europea, dell’Occidente, del mondo o di altre divisioni geografico-politiche – ma come primi e più immediati termini di paragone possiamo verificare che cosa succede nei 28 paesi dell’UE.



Nomina e revoca dei ministri è un tema tipico dei dettati costituzionali, e per controllare che cosa succede nei diversi paesi del mondo abbiamo a disposizione il sito del Constitute Project, che riporta i testi di 179 costituzioni in vigore in altrettanti paesi e permette anche di fare confronti tematici*.



Al termine di questa analisi abbiamo riportato tutti i passi significativi delle costituzioni dei paesi dell’Unione: quelli che riguardano la revoca dei ministri, se presenti, e i voti di sfiducia da parte del parlamento, se previsti.



Il risultato del confronto



Il quadro che emerge è il seguente: la revoca dei ministri segue un’indicazione, una proposta o una raccomandazione del primo ministro – o comunque del capo dell’esecutivo – in 19 paesi su 28**, anche se l’atto di revoca è di solito demandato a un’autorità diversa: in genere il Presidente della Repubblica, ma può essere anche il Parlamento, come in Bulgaria.



In sei paesi, invece, non viene nominato esplicitamente un potere di revoca da parte del Primo ministro: si tratta di Belgio, Croazia, Danimarca, Lettonia, Lussemburgo e Paesi Bassi. In gran parte di questi casi si tratta di monarchie dalle Costituzioni molto antiche, che si limitano a demandare i poteri di nomina e revoca al sovrano e lasciano alla prassi successiva la definizione dei poteri.



Il voto di sfiducia da parte del Parlamento è previsto nella Costituzione di undici paesi***.



Ci sono infine due casi particolari. Il Regno Unito, come noto, non ha una Costituzione scritta, ma in concreto la nomina e la revoca dei ministri è una prerogativa del sovrano, che agisce su indicazione del Primo ministro. In Ungheria, la Costituzione nomina all’art. 28 la revoca dei ministri, ma stabilisce anche (art. 18 comma 5) che le regole per la sostituzione dei ministri siano decise tramite una legge.



Il verdetto



Matteo Renzi dice che l’Italia è “l’unico paese” in cui il capo del governo non ha la possibilità di revocare i ministri. Anche limitando il confronto ai paesi dell’Unione Europea, tuttavia, ci sono altri casi – per la precisione 6 su 28 – in cui le costituzioni nazionali non esplicitano un meccanismo di rimozione dei ministri da parte del premier. Si tratta ad ogni modo di paesi dalle caratteristiche particolari – di solito monarchie costituzionali – mentre in tutti i principali paesi europei il riferimento al potere di revoca è presente. “Nì” per Matteo Renzi.



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* Cliccando su “Explore Constitutions” sulla homepage si accede alla pagina di confronto. Nella lista degli argomenti a sinistra (“Topics”) abbiamo selezionato “Cabinet removal” nella sezione “Cabinet”: sulla destra sono comparse quindi tutte le costituzioni mondiali registrate con questa etichetta dal progetto, il cui testo rilevante è leggibile cliccando su “Expand” sotto ciascuna voce.



** Austria, Bulgaria, Cipro, Rep. Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.



*** Austria, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svezia.



Gli estratti che seguono vengono dalle traduzioni inglesi disponibili su Constitute Project



























































































































La revoca dei ministri

Austria


“La revoca dei singoli ministri del governo federale segue la raccomandazione del Cancelliere” (art. 70). “Se il Consiglio nazionale approva un’esplicita mozione di sfiducia nel governo federale o in suoi singoli membri, il governo o il ministro federale interessato sono rimossi dalla carica” (art. 74)


Belgio

“Il Re nomina e revoca i suoi ministri” (art. 96)

Bulgaria

“L’Assemblea Nazionale […] effettua cambiamenti nel governo, su mozione del Primo ministro” (art. 84)

Croazia

“Su proposta di almeno un quinto dei membri del Parlamento Croato, può essere tenuto un voto di fiducia al Primo ministro, a singoli membri del governo o nel governo nel suo complesso” (art. 116)


Cipro

I ministri greci sono nominati e rimossi dal Presidente della Repubblica (art. 48); quelli turchi dal Vicepresidente (art. 49)

Repubblica Ceca

“In base alla proposta del Primo ministro, il Presidente della Repubblica nomina e rimuove gli altri membri del governo” (art. 68)


Danimarca

“Il Re nomina e revoca il Primo ministro e gli altri ministri” (art. 14)

Estonia

“Le modifiche alla composizione del governo della Repubblica vengono fatte dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro” (art. 90). “Il Riigikogu [= Parlamento] può esprimere la sfiducia al governo, al primo ministro o a un ministro” (art. 97).


Finlandia

“Il Presidente [della Repubblica] può decidere le dimissioni di un ministro su proposta del Primo ministro. Il Presidente rimuove in ogni caso il governo o un ministro se essi non godono più della fiducia del Parlamento, anche senza una richiesta in tal senso” (art. 64)

Francia

“Su raccomandazione del Primo ministro, egli [= il Presidente della Repubblica] nomina gli altri membri del governo e pone fine al loro incarico” (art. 8)


Germania

“I ministri federali sono nominati e rimossi dal Presidente federale su proposta del Cancelliere federale” (art. 64)


Grecia

“Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e su sua indicazione nomina e rimuove gli altri membri del governo” (art. 37). “Il Parlamento può decidere di ritirare la sua fiducia dal governo o da un membro del governo” (art. 84).


Ungheria

Le modalità di sostituzione dei ministri sono demandate a una legge (art. 18)

Irlanda

“Il Taoiseach [= premier] può in ogni momento, per ragioni che sembrano a lui sufficienti, chiedere a un membro del governo di dimettersi; se il membro interessato non soddisfa la richiesta, la sua nomina sarà revocata dal Presidente, se il Taoiseach così lo consiglia” (art. 28)


Italia

Non ci sono indicazioni specifiche sulla rimozione dei ministri.

Lettonia

“In caso di mozione di sfiducia in un singolo ministro [da parte del Parlamento], il ministro deve dare le dimissioni” (art. 59)

Lituania

“Il Presidente della Repubblica […] nomina e rimuove i ministri su proposta del Primo ministro” (art. 84). “Il Seimas [= Parlamento] […] può esprimere la sfiducia al Primo ministro o a un ministro” (art. 67)

Lussemburgo

“Il Granduca nomina e rimuove i membri del governo” (art. 77)

Malta

“La carica di un ministro, ad eccezione del primo ministro, diventa vacante […] se la sua nomina è revocata dal Presidente, che agisce in accordo con il consiglio del Primo ministro” (art. 81)

Paesi Bassi

“Il Primo ministro e gli altri ministri sono nominati e rimossi tramite decreto reale” (art. 43)

Polonia

“Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, può fare cambiamenti nella composizione del governo” (art. 161). “Il Sejm [= Camera bassa] può votare una mozione di sfiducia a un singolo ministro” (art. 159)

Portogallo

“In relazione ad altre istituzioni, il Presidente della Repubblica è responsabile […], su proposta del Primo ministro, della nomina di membri del governo e della loro rimozione dall’incarico” (art. 133)

Romania

“In caso di rimpasto di governo o se un posto viene liberato, il Presidente [della Romania] rimuove e nomina i membri del governo interessati su proposta del Primo ministro” (art. 85)

Slovacchia

“Su proposta del Primo ministro, il Presidente della Repubblica nomina e rimuove gli altri membri del governo e dà loro il potere di amministrare i ministeri” (art. 111). “Il Consiglio Nazionale può anche votare la sfiducia a un membro individuale del governo. In tal caso, il membro verrà rimosso dal Presidente della Repubblica” (art. 116)

Slovenia

“I ministri sono nominati e rimossi dall’Assemblea nazionale su proposta del Presidente del governo” (art. 112). “Se […] la maggioranza dei deputati vota la sfiducia al governo o a un ministro, l’Assemblea nazionale rimuove il governo o il singolo ministro” (art. 118)

Spagna

Il Re “nomina e rimuove i membri del governo su proposta del Presidente del governo” (p. 62)

Svezia

“Se il Riksdag dichiara che il Primo ministro, o un membro del suo governo, non ha più la sua fiducia, il presidente dell’assemblea rimuove il ministro interessato” (art. VI.4.7) “Il Primo ministro può anche rimuovere qualsiasi altro ministro in altre circostanze” (art. VI.4.8)

Regno Unito

Il paese non ha una Costituzione