L’uomo di Torino non è stato scarcerato soltanto perché “pentito”

Il caso ha suscitato critiche dal governo, ma le ragioni della scarcerazione sono più articolate
Ansa
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In questo inizio di settembre diversi esponenti politici e organi di informazione hanno criticato la decisione con cui un giudice di Torino avrebbe «assolto» o lasciato impunito un cittadino bengalese accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne, dopo che l’uomo si era dichiarato dispiaciuto.  

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto sui canali social in merito alla scarcerazione dell’indagato, affermando che l’uomo avrebbe «violentato una ragazzina di 13 anni» e che la liberazione sarebbe avvenuta «perché si è pentito». Contemporaneamente, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha descritto l’uomo come un «reo confesso» autore di un «reato così grave», mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto che il giudice avrebbe rilasciato l’uomo perché «era incensurato, si è mostrato collaborativo, ha detto di essere dispiaciuto».

Al netto delle legittime opinioni politiche sulla vicenda, queste ricostruzioni rischiano di essere fuorvianti, perché in realtà la liberazione dell’uomo non è stata dovuta solo al suo pentimento. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari (GIP) di Torino, che Pagella Politica ha potuto leggere, non è una sentenza e soprattutto non stabilisce l’innocenza dell’uomo. Al contrario, il giudice con un’ordinanza di quattro pagine ha ritenuto che a suo carico esistano gravi indizi di colpevolezza, ha riconosciuto un concreto pericolo di reiterazione e gli ha applicato una misura cautelare. Nonostante ciò, diversi magistrati hanno sollevato dubbi sulla solidità della motivazione con cui è stata scelta una misura molto meno severa del carcere. 

Che cosa è successo

Secondo quanto ricostruito nel provvedimento del GIP, nel primo pomeriggio del 28 agosto una ragazza di tredici anni è entrata in un minimarket del quartiere Madonna di Campagna, alla periferia Nord-Ovest di Torino, per comprare alcune bevande destinate ai fratelli. Nel negozio ha trovato un dipendente che già conosceva di vista, perché lavorava abitualmente dietro il bancone.

Mentre la ragazza si preparava a pagare, l’uomo le avrebbe offerto gratuitamente una bibita, per poi domandarle quanti anni avesse e se fosse fidanzata. Dopo avere appreso che aveva tredici anni, le avrebbe detto che era «molto giovane», quindi l’avrebbe abbracciata e le avrebbe toccato più volte il seno. La ragazza ha raccontato di avere risposto di essere fidanzata nel tentativo di allontanarlo e di essersi sentita, subito dopo l’accaduto, impaurita, disgustata e incapace di tornare a casa da sola. Una volta uscita dal negozio, la ragazza si è fermata poco distante e ha telefonato a un amico, che l’ha raggiunta e l’ha aiutata a calmarsi. Poco dopo è rientrata a casa in lacrime, dove ha raccontato l’accaduto alla madre e al compagno di lei. La famiglia ha quindi chiamato la polizia, alla quale la ragazza ha ripetuto il proprio racconto.

Gli agenti si sono recati nel minimarket e hanno individuato il dipendente descritto dalla tredicenne. Avendo notato la presenza di un impianto di videosorveglianza, hanno chiesto di poter controllare le registrazioni. L’uomo ha spiegato di non sapere come accedere al sistema e ha contattato un collega, che ha fornito le credenziali necessarie. Secondo il giudice, i filmati confermano nei passaggi essenziali il racconto della ragazza: mostrano i colloqui e gli abbracci all’interno del negozio, il contatto con il seno e il successivo allontanamento della minorenne. Dall’esame delle registrazioni sarebbe emerso anche un altro episodio, avvenuto pochi minuti prima, nel quale lo stesso dipendente avrebbe ripetutamente toccato i glutei di un’altra cliente adulta.

La polizia ha quindi fermato l’uomo, che è stato portato in carcere in attesa della decisione del giudice. Durante l’udienza celebrata due giorni dopo, l’indagato ha dichiarato di avere sbagliato, ha affermato di non avere mai commesso prima fatti simili e si è detto molto dispiaciuto, assicurando che non sarebbe più accaduto.

Perché è errato parlare di assoluzione

Per comprendere che cosa abbia deciso il giudice di Torino bisogna anzitutto chiarire in quale momento si trovi il procedimento penale. L’ordinanza è stata emessa il 31 agosto, pochi giorni dopo i fatti, quando le indagini erano appena cominciate e non si era ancora svolto alcun processo. Il giudice era chiamato a stabilire se il fermo eseguito dalla polizia fosse giustificato e se l’uomo dovesse rimanere in carcere mentre proseguivano gli accertamenti. Non doveva invece decidere se l’indagato fosse innocente o colpevole. Una decisione di questo genere può arrivare soltanto al termine di un processo, dopo che l’accusa e la difesa hanno presentato e discusso le rispettive prove. Parlare di “assoluzione”, dunque, non costituisce una semplice imprecisione terminologica, ma attribuisce al provvedimento un significato opposto a quello che possiede.

Il giudice, infatti, non ha scagionato l’uomo e non ha considerato infondata l’accusa. Al contrario, ha ritenuto che esistessero elementi seri per attribuirgli la condotta contestata. Nell’ordinanza si legge che il racconto della tredicenne è logico, preciso e privo di contraddizioni rilevanti, oltre a essere confermato dalle immagini registrate all’interno del minimarket. Per questo motivo il giudice ha riconosciuto la presenza di «gravi indizi di colpevolezza» per l’accusa di violenza sessuale aggravata. La scarcerazione non equivale a un’assoluzione. Significa soltanto che, secondo il giudice, in questa fase l’uomo poteva attendere gli sviluppi dell’indagine fuori dal carcere, rispettando l’obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia. La sua eventuale responsabilità sarà stabilita più avanti, se si arriverà a un processo.

Per la stessa ragione, sarebbe scorretto commettere l’errore inverso e descrivere l’uomo come un “violentatore” già riconosciuto colpevole. Gli elementi raccolti e richiamati nell’ordinanza appaiono rilevanti, ma non sostituiscono un accertamento definitivo. Allo stato attuale si deve parlare di un uomo indagato per violenza sessuale aggravata, nei cui confronti il giudice ha riconosciuto l’esistenza di indizi gravi, senza avere ancora pronunciato alcuna condanna o assoluzione.

Il fermo

Una parte della confusione nasce dal significato attribuito alla decisione di non convalidare il fermo. Il fermo consente alla polizia o al pubblico ministero di privare temporaneamente della libertà una persona gravemente sospettata di determinati reati, prima che intervenga un giudice. Perché sia legittimo, tuttavia, non bastano la gravità dell’accusa e gli elementi raccolti a carico dell’indagato: deve esistere anche un fondato pericolo che quella persona si dia alla fuga.

Nel caso di Torino, la polizia aveva ritenuto che questo pericolo derivasse da tre circostanze: l’uomo non disponeva di una residenza ufficiale, abitava in un appartamento che non aveva preso in locazione personalmente e possedeva un documento valido per lasciare l’Italia.

Il giudice ha considerato questi elementi insufficienti. Nell’ordinanza ha ricordato che il pericolo di fuga non può essere soltanto ipotetico, ma deve fondarsi su circostanze «specifiche», riferite direttamente alla persona fermata, e «concrete», capaci cioè di mostrare una probabilità reale ed effettiva che l’indagato tenti di sottrarsi alle indagini. Non è sufficiente osservare che una persona potrebbe materialmente espatriare: occorrono comportamenti, preparativi o altri elementi dai quali si possa ragionevolmente ricavare che intenda davvero farlo. Secondo il giudice, il fatto che l’uomo avesse una sistemazione abitativa non formalizzata e un documento valido per l’espatrio non dimostrava che stesse preparando una fuga. Per questo motivo il fermo non è stato convalidato.

Non c’è una contraddizione tra la mancata convalida del fermo e l’applicazione di una misura cautelare. Le due valutazioni rispondono a domande diverse. Per decidere sul fermo, il giudice doveva stabilire se, nel momento in cui la polizia aveva privato l’uomo della libertà, vi fosse un fondato pericolo che fuggisse. Per decidere sulla misura da applicare successivamente, doveva invece verificare se, durante lo svolgimento delle indagini, esistessero altri rischi che giustificassero una limitazione della sua libertà.

L’obbligo di firma

Nel caso concreto il giudice ha escluso il pericolo di fuga, ma ha riconosciuto un rischio diverso: quello che l’indagato potesse commettere altri reati della stessa natura. Perciò ha imposto all’uomo di presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria, ordinandone la liberazione dal carcere soltanto perché sottoposto a questa misura meno afflittiva. Non è quindi corretto sostenere che sia stato semplicemente “rimesso in libertà”, soprattutto se con questa espressione si vuol far credere che non gli sia stato imposto alcun vincolo. 

È fuorviante anche sostenere che il giudice abbia disposto la scarcerazione soltanto perché l’indagato si era detto dispiaciuto. Il ravvedimento manifestato durante l’udienza ha avuto un peso nella decisione, ma è stato valutato insieme ad altre circostanze. L’ordinanza ha richiamato innanzitutto l’assenza di precedenti penali a carico del soggetto. A questa si aggiunge il comportamento tenuto dall’uomo all’arrivo della polizia: quando gli agenti hanno chiesto di vedere le registrazioni del negozio, l’indagato ha contattato un collega affinché fornisse loro le credenziali necessarie. Il giudice ha considerato questa condotta collaborativa, sebbene proprio quei filmati abbiano poi contribuito a rafforzare le accuse.

È stato inoltre attribuito un valore deterrente alla prima esperienza in carcere. Secondo il giudice, le due notti trascorse in cella avrebbero rappresentato per l’uomo un «trauma» capace di indurlo a non ripetere comportamenti simili. A questi elementi si sono aggiunte le dichiarazioni rese durante l’udienza, quando l’indagato ha riconosciuto di avere sbagliato, si è detto molto dispiaciuto e ha assicurato che non sarebbe più accaduto.

I titoli secondo cui l’uomo sarebbe uscito dal carcere semplicemente perché «pentito» isolano dunque il passaggio più controverso dell’ordinanza, facendo apparire come unica ragione della decisione ciò che, nel provvedimento, costituisce soltanto una parte, nemmeno cruciale, della valutazione.

I dubbi della procura

Chiarire che non c’è stata alcuna assoluzione e che l’uomo non è stato scarcerato soltanto perché si era detto dispiaciuto non impedisce di esaminare criticamente la decisione del giudice. Il punto più controverso non riguarda infatti la possibilità astratta di applicare una misura diversa dal carcere, che la legge ammette, ma la solidità delle ragioni indicate dal giudice per farlo in questo caso.

Per l’accusa di violenza sessuale, l’articolo 275 del codice di procedura penale parte dal presupposto che, quando esistono esigenze cautelari, il carcere sia normalmente la misura adeguata. Questa regola non è assoluta: il giudice può scegliere una misura meno severa, ma deve individuare elementi specifici dai quali risulti che sia sufficiente. La Corte costituzionale ha stabilito questo principio nel 2010, quando ha escluso che una persona accusata di violenza sessuale debba essere necessariamente detenuta fino al processo. Un automatismo simile sarebbe incompatibile con la presunzione di innocenza e con il principio secondo cui la libertà può essere limitata soltanto nella misura strettamente necessaria. Più di recente, la Cassazione ha ribadito che non bastano considerazioni generiche: per scegliere una misura diversa occorrono elementi concreti, capaci di dimostrare che il rischio individuato possa essere controllato anche senza la detenzione. 

L’ordinanza di Torino individua questi elementi nell’assenza di precedenti, nella collaborazione con gli agenti, nella prima esperienza detentiva e nel ravvedimento manifestato durante l’udienza. Non chiarisce però fino in fondo perché l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia dovrebbe impedire la ripetizione di condotte che, secondo la stessa ricostruzione del giudice, sarebbero avvenute all’interno del luogo di lavoro e in un intervallo di tempo molto breve.

Un dubbio analogo riguarda il pentimento. Le dichiarazioni rese dopo il fermo possono certamente essere considerate per valutare la personalità dell’indagato, ma la loro attendibilità deve essere confrontata con il resto degli elementi disponibili. In questo caso, il giudice ha ritenuto credibili le scuse e la promessa che non sarebbe più accaduto, pur avendo descritto due condotte ravvicinate come il segnale di una difficoltà nel controllo degli impulsi.

La Procura di Torino ritiene per questo che la misura scelta non sia sufficiente e ha impugnato l’ordinanza davanti al Tribunale del riesame. Saranno quindi altri giudici a valutare se le ragioni indicate nel provvedimento siano adeguate a giustificare la scarcerazione. 

Sul punto, ad oggi, non è possibile formulare conclusioni definitive. È falso che l’uomo sia stato assolto ed è fuorviante sostenere che sia stato liberato esclusivamente perché pentito. È però legittimo domandarsi – come ha fatto la Procura di Torino – se l’incensuratezza, la collaborazione con la polizia, due notti in carcere e le scuse pronunciate davanti al giudice costituiscano davvero elementi abbastanza solidi per ritenere controllabile, attraverso il solo obbligo di firma, quel rischio di reiterazione che la stessa ordinanza considera concreto e attuale.

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