Come funzionano i risparmi del PNRR usati per il bollo auto

Per finanziare l’esenzione il governo utilizzerà 1,4 miliardi dal piano sfruttando una clausola, ma i vertici europei valuteranno l’operazione
Ansa
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«I risparmi su prestiti che l’Italia ha avuto con il PNRR sono soldi nazionali, non risorse europee», ha detto il 18 settembre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, difendendo la scelta del governo di utilizzare parte delle economie del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per finanziare nel 2027 l’esenzione dal bollo per alcune auto e moto. Secondo Giorgetti, si tratta ormai di «risorse del bilancio dello Stato» di cui governo e Parlamento possono disporre «come meglio ritengono».

Nello stesso giorno, un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che quest’ultima avrebbe valutato la misura italiana, ricordando che il Recovery and Resilience facility (RRF) – il principale mezzo che finanzia il PNRR degli Stati membri – è «uno strumento basato sui risultati» e che «i pagamenti agli Stati membri vengono fatti sulla base dei risultati conseguiti».

Sul tema è intervenuto il 19 settembre anche il commissario europeo per l’Economia e la Produttività Valdis Dombrovskis. Interpellato sulla possibilità di utilizzare i risparmi del PNRR per finanziare l’esenzione dal bollo auto, ha ricordato che gli Stati concordano con l’Unione europea  investimenti e riforme, ma è poi compito della Commissione verificare il raggiungimento degli obiettivi concordati. Ha poi precisato che il PNRR «non è uno strumento basato sui costi, ma sui risultati» e che «il flusso dei pagamenti può quindi non essere perfettamente allineato con il flusso dei costi o della spesa nello Stato membro». Da qui, secondo il commissario, deriva «un certo margine in termini di gestione della liquidità».

Per capire meglio la situazione, può essere utile spiegare come le affermazioni di Giorgetti, della Commissione europea e di Dombrovskis si leghino fra loro in relazione al finanziamento della sospensione del bollo auto per il 2027. Per farlo bisogna distinguere due questioni: da un lato, come vengono erogate le risorse del PNRR; dall’altro, a quali condizioni l’Italia può riutilizzare le somme rimaste disponibili.

L’uso dei fondi del PNRR

Il Regolamento europeo che ha istituito il Recovery and Resilience Facility, lo strumento europeo che ha finanziato i piani nazionali di ripresa e resilienza, prevedeva due forme di sostegno ai piani stessi: contributi a fondo perduto e prestiti. Questi ultimi potevano essere chiesti dagli Stati quando i primi non erano sufficienti a finanziare tutte le riforme e gli investimenti programmati.

L’importo dei prestiti dipendeva quindi dai costi stimati del piano nazionale. Ma il finanziamento europeo non è stato concepito come un rimborso preciso e puntuale delle spese sostenute progetto per progetto. Le rate sono state erogate non sulla base del costo finale dei singoli interventi, ma al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal piano nazionale approvato dall’Unione europea, indicati come milestone e target. Le milestone indicavano passaggi qualitativi da completare, per esempio l’adozione di una riforma; i target misuravano invece risultati quantitativi ottenuti, come il numero di opere realizzate o di beneficiari raggiunti.

La Corte dei conti europea lo ha spiegato in un rapporto del 2025: gli Stati ricevono l’intero importo concordato se raggiungono milestone e target, «anche se i costi delle azioni sottostanti differiscono da quelli inizialmente stimati». La Corte ha citato, per esempio, una misura francese per la digitalizzazione dello Stato che era stata valutata inizialmente in 500 milioni di euro ed è costata 368 milioni. Il target era stato raggiunto e la Francia ha ricevuto l’intero importo della rata concordata, nonostante il risparmio.

Dunque, il fatto che un intervento costi meno del previsto non comporta, di per sé, la restituzione della differenza. Questo chiarisce però soltanto il funzionamento dei pagamenti europei: per capire che cosa possa fare l’Italia delle somme rimaste disponibili bisogna guardare alle norme nazionali.

I risparmi dell’Italia

La legislazione italiana ha infatti disciplinato espressamente che cosa fare delle somme rimaste disponibili.

Con un decreto-legge approvato a febbraio di quest’anno, il governo Meloni ha previsto che i risparmi maturati dopo il completamento dei progetti del PNRR, registrati su ReGiS – il sistema informatico usato per monitorare l’attuazione e l’avanzamento dei progetti – siano versati in appositi conti di tesoreria. Dopo il 30 giugno 2026 possono essere considerate disponibili le somme che non risultano già impegnate con contratti o atti vincolanti e che non servono più per raggiungere gli obiettivi del PNRR da rendicontare all’Unione europea. 

Nelle indicazioni inviate ai soggetti attuatori nel marzo scorso si avverte che, se gli impegni già assunti non vengono registrati correttamente su ReGiS, c’è il rischio che le relative risorse vengano considerate disponibili e quindi sottratte ai progetti

Una volta verificate queste condizioni, il decreto-legge di febbraio consente di assegnarle a «specifiche iniziative» e «singoli interventi», spostando o riassegnando risorse già previste altrove. In altre parole, queste economie non devono necessariamente restare legate al progetto PNRR da cui provengono né essere utilizzate per altri interventi dello stesso piano nazionale.

Chiarito il quadro giuridico, resta da capire se gli 1,460 miliardi di economie PNRR destinati nel 2027 anche alla copertura dell’esenzione dal bollo fossero effettivamente somme non più necessarie per raggiungere gli obiettivi del PNRR e non già impegnate. I dati pubblici permettono di ricostruire almeno in parte lo stato di attuazione delle misure, ma non consentono di verificare dall’esterno tutti i passaggi dell’accertamento compiuto dal governo.

Che cosa valuterà l’UE

Le dichiarazioni della Commissione e di Dombrovskis confermano un punto del ragionamento di Giorgetti: il minor costo di un intervento previsto dal PNRR non comporta automaticamente una riduzione del finanziamento europeo, perché questo dipende dal raggiungimento degli obiettivi concordati e non dai costi effettivamente sostenuti. La possibilità di utilizzare altrove le risorse risparmiate dipende invece, come abbiamo visto, pure dalle regole previste dalla legislazione italiana. 

Resta poi da capire che cosa valuterà la Commissione sull’esenzione dal bollo. Il portavoce UE ha specificato che «i servizi della Commissione valuteranno questa misura alla luce della Relazione per Paese 2026 e delle Raccomandazioni specifiche per Paese 2026, nel contesto del prossimo Semestre europeo 2027». Il Semestre europeo è il ciclo annuale con cui l’Unione coordina e sorveglia le politiche economiche e di bilancio degli Stati membri. Il riferimento al Semestre europeo fa quindi pensare che la verifica annunciata riguarderà soprattutto l’impatto della misura sulla finanza pubblica e la sua coerenza con le raccomandazioni rivolte all’Italia, più che la destinazione originaria delle singole risorse PNRR.

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