La riforma della prescrizione, entrata in vigore il primo gennaio 2020, continua a far discutere la politica italiana. Dall’opposizione è in particolare Forza Italia a giudicare la riforma «profondamente sbagliata, perché allunga potenzialmente all’infinito i tempi della giustizia». Nella maggioranza di governo, Italia Viva ha parlato addirittura di «vera e propria barbarie».
Già in passato ci siamo occupati di questo argomento e, come abbiamo scritto, se è vero che la durata dei processi in Italia è un’anomalia rispetto al panorama europeo, è anche vero che la riforma della prescrizione appena entrata in vigore ci allinea con le regole in vigore nei principali Stati europei.
Vediamo adesso in particolare il paragone con la Germania, che ha un sistema – come vedremo – sostanzialmente identico a quello che ha creato la riforma.
La riforma della prescrizione in Italia
La prescrizione (art. 157 c.p.) è una delle cause di estinzione del reato: trascorsa una quantità determinata di tempo, il reato si estingue e il processo termina con l’assoluzione dell’imputato.
La riforma della prescrizione è contenuta nella legge 3/2019(art. 1 co. 1 lett. e), votata dal precedente governo Lega–M5s. Prevede, in sintesi, che lo scorrere della prescrizione venga sospeso dopo la sentenza di primo grado e fino al pronunciamento della sentenza definitiva.
In precedenza, invece, il corso della prescrizione – la cui durata era calcolata in base alla pena massima prevista per il reato – continuava anche durante i giudizi in Appello e Cassazione, con la conseguenza che un imputato condannato in primo e secondo grado poteva essere assolto durante il processo di Cassazione.
Va comunque precisato che per i reati più gravi, quelli puniti con l’ergastolo, non c’è termine di prescrizione e che l’imputato – nel caso in cui voglia un’assoluzione nel merito – può sempre rinunciare alla prescrizione.
La prescrizione in Germania
In Germania la prescrizione del reato è regolata dal codice penale, in particolare dagli articoli 78–78c.
Come in Italia, la durata della prescrizione è legata alla durata della pena massima prevista, in un sistema “a scaglioni”. Come spiega un dossier della Camera del 2015, in base all’art. 78 del codice penale tedesco, «i termini di prescrizione della perseguibilità del reato, esclusa nei casi di genocidio e di omicidio, sono di 30 anni per i reati puniti con l’ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni» e via dicendo.
Come succede anche in Italia poi, la prescrizione può essere interrotta da una serie di atti ma in entrambi i Paesi, trascorso al massimo il doppio del termine legale, il reato si prescrive comunque. A meno che – e qui arriviamo al nocciolo della questione – non sia stata emessa una sentenza di primo grado. In questo caso, in base all’art. 78b co.3 del codice penale tedesco, dopo la pronuncia di una sentenza di primo grado la prescrizione rimane sospesa fino alla pronuncia di una sentenza definitiva.
Già dalla lettera del codice penale tedesco si può intuire che la novità introdotta dalla riforma della prescrizione (l. 3/2019) abbia allineato l’Italia alla Germania. Per avere ulteriore certezze abbiamo contattato Margareth Helfer, professoressa – tra le altre cose – di diritto penale comparato dell’Università di Innsbruck, avvocatessa e autrice di un articolo accademico pubblicato nel 2017 e dedicato esplicitamente al regime di prescrizione che vige in Germania.
La professoressa Helfer ci ha confermato che «è assolutamente corretto affermare che sotto questo punto di vista [la sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado n.d.r.] la riforma assomiglia al sistema tedesco; meglio ancora, questa regola corrisponde in pieno a quella tedesca».
Conclusione
Il sistema della prescrizione in Italia e in Germania erano già abbastanza simili anche prima della riforma entrata in vigore nel nostro Paese dal primo gennaio 2020.
La principale differenza, che è stata eliminata dalla riforma, era però che in Germania il corso della prescrizione rimane sospeso dopo la sentenza di primo grado fino alla sentenza definitiva.
Si può insomma dire che la riforma della prescrizione abbia allineato il sistema italiano a quello vigente in Germania.
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