La questione insoluta
Al di là dei dettagli normativi appena visti, sembra restare senza una spiegazione il motivo per cui, nel comunicato sulla candidatura di Vannacci, il Ministero della Difesa abbia richiamato la norma sui consiglieri regionali e non quella sui parlamentari nazionali. In base alla prima (art. 1486 del COM), si è eleggibili se cessati dalle funzioni «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature». In base alla seconda (art. 1485 del COM), si è eleggibili nella circoscrizione nella quale sono state svolte le proprie funzioni se le stesse sono «cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura».
Entrambe le norme non sono direttamente applicabili al caso Vannacci, dato che fanno riferimento a situazioni diverse da quella in cui si trova il generale: una riguarda i consigli regionali, l’altra il Parlamento italiano. Non appare chiaro perché il ministero della Difesa abbia citato la prima, che consente a Vannacci di rientrare nei termini previsti, e non la seconda, che invece lo avrebbe escluso.
In questo caso, non sembra che tale preferenza possa essere giustificata attraverso il favore dell’ordinamento per l’elettorato passivo. Questo favore, come detto, può portare a escludere l’applicazione estensiva di norme che limitano l’eleggibilità, e non invece a scegliere le norme più vantaggiose per il candidato quanto a periodo preelettorale di vuoto dalle funzioni svolte. Abbiamo contattato il Ministero della Difesa per avere un chiarimento in merito, ma al momento della pubblicazione di questo articolo siamo ancora in attesa di una risposta.