Che cosa dice la legge sulla candidatura di Vannacci

Il generale può essere eletto al Parlamento europeo pur essendo un militare? E se sì, in tutte le circoscrizioni in cui è candidato? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza
ANSA
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Negli scorsi giorni sono circolati dubbi sulla legittimità della candidatura del generale Roberto Vannacci alle elezioni europee nelle liste della Lega: secondo alcuni, infatti, il Codice dell’ordinamento militare impedirebbe a Vannacci di candidarsi. Questa ipotesi è stata però smentita dal Ministero della Difesa, secondo cui la candidatura del generale non viola le regole.

Ma che cosa dice nello specifico la legge? Davvero, in punto di diritto, la candidatura di Vannacci non presenta problemi? Facciamo un po’ di chiarezza, partendo da dove tutto è iniziato.

Il caso Vannacci

Il 22 agosto 2023 l’esercito ha comunicato l’avvio di un’inchiesta interna nei confronti di Vannacci per alcune affermazioni contenute nel suo libro Il mondo al contrario, autopubblicato dal generale alcuni giorni prima su Amazon. All’epoca Vannacci era al comando dell’Istituto geografico militare di Firenze, ma in seguito all’inchiesta il suo incarico era stato preso da un suo superiore, il generale di divisione Massimo Panizzi.

Poco più di tre mesi dopo, a inizio dicembre Vannacci è stato nominato capo di Stato maggiore del Comando delle forze operative terrestri dell’esercito. In risposta alle polemiche su una presunta promozione del generale, il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva dichiarato in una nota che Vannacci era stato posto agli ordini del generale Angelo Maria Ristuccia, vice comandante del Comando delle forze terrestri. In attesa della conclusione dell’inchiesta su Vannacci, aveva precisato Crosetto, si era evitato di attribuirgli «incarichi di comando o con visibilità e proiezione esterna», affidandogli invece «un incarico di staff, all’interno di una catena di comando ben delineata e in linea con la sua esperienza».

Dopo altri due mesi, il 28 febbraio 2024 Vannacci è stato sospeso dal suo nuovo incarico per 11 mesi, a seguito della conclusione del procedimento disciplinare avviato nei mesi precedenti. L’avvocato del generale, Giorgio Carta, aveva dichiarato che la sospensione era stata giustificata con il contenuto del libro Il mondo al contrario. Il libro, aveva detto l’avvocato riportando le ragioni della sospensione, «avrebbe asseritamente denotato “carenza del senso di responsabilità” e determinato una “lesione al principio di neutralità e terzietà della Forza armata”». Questo avrebbe compromesso «il prestigio e la reputazione dell’amministrazione di appartenenza», «ingenerando possibili effetti emulativi dirompenti e divisivi nell’ambito della compagine militare». In quell’occasione l’avvocato aveva annunciato la presentazione di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio per chiedere di sospendere la decisione dell’esercito contro Vannacci. Secondo l’avvocato, la sospensione del generale per 11 mesi contrastava con la «libera manifestazione del pensiero garantito a tutti i cittadini, compresi i militari».

Dopo mesi di indiscrezioni, il 25 aprile il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato che Vannacci sarà uno dei candidati alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno nelle liste del partito. Il nome del generale compare nelle liste della Lega in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali, di cui in due è capolista: in quella dell’Italia Centrale e in quella dell’Italia Meridionale.

Il dubbio sulla candidatura

Come prima cosa, chiariamo che un militare può candidarsi alle elezioni. Il Codice dell’ordinamento militare (il decreto legislativo n. 66 del 2010, abbreviato con la sigla “COM”) stabilisce all’articolo 1484 che «i militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile». Per la durata della campagna elettorale, i militari candidati «sono posti in apposita licenza straordinaria». Nel caso di Vannacci, però, le cose sono più complicate di come sembra.

Il 2 maggio l’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di Diritto militare all’Università degli Studi Link, ha detto a la Repubblica che, secondo lui, Vannacci non sarebbe eleggibile in una circoscrizione specifica, ossia quella dell’Italia Centrale. L’articolo 1485 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce infatti che, per stabilire se un militare è ineleggibile o meno, bisogna fare riferimento al decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In base a questo decreto, «gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato» non sono eleggibili alla Camera dei deputati «nella circoscrizione del loro comando territoriale». 

La ragione dietro a questa norma è semplice: come ha spiegato lo stesso avvocato Strampelli, si vuole evitare che un militare, aspirante parlamentare, abbia esercitato proprio nella circoscrizione in cui è candidato attività che possano concretare «potenziali conflitti di interessi e condizionamento delle scelte di voto». 

Interpretando in maniera estensiva questa norma, dunque considerandola valida non solo per la Camera dei deputati, Vannacci non sarebbe eleggibile alle elezioni europee nella circoscrizione dell’Italia Centrale, dove è capolista per la Lega. Questa circoscrizione comprende infatti la Toscana, l’Umbria, le Marche e il Lazio: avendo lavorato all’Istituto geografico militare di Firenze, l’Italia Centrale comprende una zona in cui Vannacci ha svolto funzioni prima della sua candidatura.

La replica del Ministero della Difesa

Il 2 maggio il Ministero della Difesa ha scritto in un comunicato che non ci sono state «violazioni del codice dell’ordinamento militare» con la candidatura del generale Vannacci, che sarebbe eleggibile anche nella circoscrizione dell’Italia Centrale. Secondo il ministero, la causa di ineleggibilità prevista dal citato decreto del presidente della Repubblica del 1957 riguarda solo il Parlamento italiano, lasciando intendere che la norma non è suscettibile di un’interpretazione estensiva. 

Inoltre, il Ministero della Difesa ha sottolineato anche un altro articolo del Codice dell’ordinamento militare: il numero 1486. In base a questo articolo, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate «non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando». Questa norma non ha effetto, però, «se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature». In questo caso, invece, il ministero ha lasciato intendere che la norma sui consiglieri regionali possa essere estesa anche a chi si candida al Parlamento europeo, per cui Vannacci sarebbe eleggibile essendo sospeso dalle sue funzioni, come detto, dalla fine dello scorso febbraio. 

Ricapitolando: da un lato, il Ministero della Difesa dice che la norma sulla ineleggibilità riguarda solo il Parlamento nazionale, escludendo così che la stessa possa applicarsi al Parlamento europeo e, quindi, estendersi al caso Vannacci. Dall’altro lato, richiama la norma sui consiglieri regionali, eleggibili se cessati dalle funzioni entro il giorno della candidatura, estendendola al caso Vannacci. Il motivo per cui il ministero per la prima norma escluda l’estensività, mentre la ammetta per la seconda, non è chiaro. Proviamo a spiegare la questione.

Che cosa dice la Corte costituzionale

L’articolo 51 della Costituzione fa riferimento al cosiddetto “elettorato passivo” e, al primo comma, stabilisce che «tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Sin dalla fine degli anni Sessanta, la Corte Costituzionale ha precisato che il diritto di ogni cittadino a essere votato va inteso nel senso che «l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità l’eccezione». 

Nel tempo questo principio, che ha orientato l’attività giurisdizionale della Corte Costituzionale, è stato elevato a canone interpretativo delle disposizioni in materia e si fonda sul fatto che l’ineleggibilità comprime un diritto essenziale: quello di elettorato passivo, e quindi la possibilità che l’ordinamento offre al cittadino di concorrere al processo democratico. Secondo la Corte Costituzionale, l’articolo 51 della Costituzione deve ottenere la più ampia estensione applicativa, con la conseguente esigenza di garantire la più ampia apertura della possibilità di candidarsi a tutti i cittadini.

Pertanto, come si legge in una sentenza del 1996, «le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi nei limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate». Per quanto riguarda il caso Vannacci, l’orientamento della Corte Costituzionale sembrerebbe indicare che la norma secondo cui gli ufficiali non possono candidarsi al Parlamento nazionale non può essere estesa oltre tale ambito.

Per altro verso, nel 1997, la stessa Corte Costituzionale ha stabilito che, «fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono, tuttavia, essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, in senso “estensivo”». Nel caso Vannacci, la stessa ragione che porta a escludere l’eleggibilità per il Parlamento nazionale – la possibilità che l’attività svolta da una persona nella circoscrizione in cui poi è stata candidata possa influenzare il voto dei cittadini, e quindi distorcere la competizione elettorale – ricorrerebbe anche per la candidatura al Parlamento europeo.

Che cosa dice la Guida tecnica del Ministero della Difesa

L’edizione 2023 della “Guida tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare” sembra confermare la ricostruzione del Ministero della Difesa. Questa guida costituisce «un unico e organico documento di riferimento afferente alla materia in oggetto» e «persegue il fine di trattare in un’unica soluzione le materie illustrate nelle circolari», emesse sulla base della normativa vigente, elencata nella stessa Guida tecnica.

La sezione 4.2, contenuta nella parte relativa alla “Licenza straordinaria per campagna elettorale”, richiama il già citato articolo 1485 del Codice dell’ordinamento militare, quello sull’ineleggibilità a parlamentare italiano di ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori delle Forze armate nella circoscrizione del loro comando territoriale. Questa causa di ineleggibilità «è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi con sede istituzionale in Stati esteri», sottolinea la Guida tecnica, che aggiunge un altro dettaglio. L’ineleggibilità è superabile se le funzioni esercitate siano «cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura». Se pure si volesse interpretare estensivamente questa norma, Vannacci non vi rientrerebbe comunque, essendo stato sospeso dall’incarico per 11 mesi solo a fine febbraio, dunque circa 60 giorni fa.

A favore dell’eleggibilità di Vannacci, si potrebbe far notare che il decreto del presidente della Repubblica n. 361, a cui fa riferimento il Codice dell’ordinamento militare, è del 1957. Le prime elezioni dirette dei componenti del Parlamento europeo si sono tenute nel 1979 (in precedenza, i membri del Parlamento europeo erano designati dai parlamenti di ogni Stato). Quindi, come è evidente, il decreto in questione non poteva prevedere questo tipo di elezioni. Ma il Codice dell’ordinamento militare è del 2010 e avrebbe potuto aggiornare e integrare la norma del 1957, tanto più che, come detto, lo stesso COM all’articolo 1484 prevede specificamente l’ipotesi di candidatura di militari «a elezioni per il Parlamento europeo».

La questione insoluta

Al di là dei dettagli normativi appena visti, sembra restare senza una spiegazione il motivo per cui, nel comunicato sulla candidatura di Vannacci, il Ministero della Difesa abbia richiamato la norma sui consiglieri regionali e non quella sui parlamentari nazionali. In base alla prima (art. 1486 del COM), si è eleggibili se cessati dalle funzioni «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature». In base alla seconda (art. 1485 del COM), si è eleggibili nella circoscrizione nella quale sono state svolte le proprie funzioni se le stesse sono «cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della legislatura». 

Entrambe le norme non sono direttamente applicabili al caso Vannacci, dato che fanno riferimento a situazioni diverse da quella in cui si trova il generale: una riguarda i consigli regionali, l’altra il Parlamento italiano. Non appare chiaro perché il ministero della Difesa abbia citato la prima, che consente a Vannacci di rientrare nei termini previsti, e non la seconda, che invece lo avrebbe escluso. 

In questo caso, non sembra che tale preferenza possa essere giustificata attraverso il favore dell’ordinamento per l’elettorato passivo. Questo favore, come detto, può portare a escludere l’applicazione estensiva di norme che limitano l’eleggibilità, e non invece a scegliere le norme più vantaggiose per il candidato quanto a periodo preelettorale di vuoto dalle funzioni svolte. Abbiamo contattato il Ministero della Difesa per avere un chiarimento in merito, ma al momento della pubblicazione di questo articolo siamo ancora in attesa di una risposta.

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