La nuova proposta della Lega sulla legittima difesa ha un sacco di problemi

Secondo gli esperti, il disegno di legge va contro i principi costituzionali e internazionali, legittimando di fatto la vendetta personale
Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini esce dopo la visita a Mario Roggero nel carcere di Bollate a Milano, 18 luglio 2026. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini esce dopo la visita a Mario Roggero nel carcere di Bollate a Milano, 18 luglio 2026. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI
«Un raro pezzo di analfabetismo giuridico», «un ritorno al paleolitico», «una legittimazione alla vendetta». Così diversi esperti contattati da Pagella Politica hanno commentato il disegno di legge annunciato il 20 luglio dal senatore della Lega Claudio Borghi per ampliare la legittima difesa. Il testo allarga il perimetro della legittima difesa ai casi di aggressione a mano armata a casa o al lavoro, giustificando qualsiasi reazione da parte della persona offesa. Il disegno di legge fa seguito a quanto proposto nei giorni scorsi dal segretario del partito Matteo Salvini. Riferendosi al caso di Mario Roggero, Salvini ha detto che il Parlamento dovrà ragionare su una nuova riforma della legge sulla legittima difesa, per ampliarne «il perimetro all’esterno delle case in caso di rapina con aggressione a mano armata». 

Mario Roggero è il gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, condannato definitivamente dalla Corte di Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Roggero nell’aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l’assalto al suo negozio, mentre i rapinatori erano in fuga. Secondo Borghi, se la nuova proposta della Lega sulla legittima difesa diventasse legge, qualsiasi cittadino potrebbe reagire liberamente a un’aggressione armata in casa o al lavoro, senza il rischio di essere punito per la propria reazione. In più, secondo il senatore della Lega l’approvazione della proposta consentirebbe a Roggero di uscire dal carcere senza che sia necessaria la grazia da parte del presidente della Repubblica, per effetto dell’articolo 2 del Codice Penale, che prevede la cessazione degli effetti di una condanna per un reato che è stato cancellato.

Ma cosa prevede la nuova proposta della Lega sulla legittima difesa? E davvero potrebbe evitare altri casi Roggero nel caso venisse approvata dal Parlamento? In breve: secondo gli esperti, la proposta di legge ha un diversi problemi e va contro i principi costituzionali e internazionali, legittimando la vendetta personale.

Cosa prevede ora la legittima difesa

Chiariamo innanzitutto che cosa si intende per “legittima difesa”. La legittima difesa è “causa di giustificazione” del reato: quando sussiste, un fatto che di norma sarebbe un reato – come l’uccisione di una persona – diventa lecito. A disciplinarla è l’articolo 52 del codice penale che, tra le condizioni, ammette la difesa solo se la reazione è «proporzionata all’offesa». Per esempio, se qualcuno ci spintona alla fermata dell’autobus e rispondiamo spingendolo via a nostra volta, la difesa è proporzionata all’offesa. Se invece a quella spinta reagiamo aggredendolo con un coltello la difesa non è più proporzionata. 

Come abbiamo spiegato in un altro approfondimento, negli anni la portata e l’ampiezza del concetto di legittima difesa è stata modificata due volte, in entrambi i casi dal centrodestra su spinta della Lega. Il primo intervento risale al 2006, durante il terzo governo Berlusconi, quando è stata introdotta la cosiddetta “legittima difesa domiciliare”. In pratica è stato previsto che, in alcuni casi, la reazione di chi usa un’arma legalmente detenuta contro un’intrusione in casa o nel luogo di lavoro è sempre considerata proporzionata. Questo accade se la persona usa l’arma per proteggere se stessa, gli altri o i propri beni. Prima del 2006, invece, il giudice doveva sempre valutare la proporzione tra offesa e difesa caso per caso, sulla base dello svolgimento dei fatti.

Il secondo intervento risale al 2019, con la Lega al governo insieme al Movimento 5 Stelle. In quel caso, la riforma ha rafforzato la presunzione introdotta nel 2006, stabilendo che, nei casi previsti, la proporzione tra offesa e difesa «sussiste sempre», aggiungendo che chi reagisce a un’intrusione violenta in casa o nel luogo di lavoro agisce «sempre» in stato di legittima difesa. Inoltre ha stabilito che chi, per difendere sé stesso o altri in casa o nel luogo di lavoro, supera per errore i limiti consentiti non è punibile se ha agito in uno «stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

L’aspetto della legittima difesa che non è mai stato modificato in questi anni riguarda invece l’attualità del pericolo a cui una persona reagisce. Al di là della proporzionalità o meno della reazione, l’articolo 52 del codice penale riconosce la legittima difesa solo quando serve a respingere il «pericolo attuale di un’offesa ingiusta». In altre parole, se il pericolo è attuale, ossia in corso, la legittima difesa è riconosciuta, mentre non lo è se il pericolo è finito e in quel caso la reazione non può essere più considerata come una difesa. Questo requisito è presente nel codice dal 1930, dalla versione originaria del testo, e nessuna delle due riforme volute dalla Lega lo ha modificato. È proprio per questo passaggio della legge sulla legittima difesa che Roggero è stato condannato, visto che quando il gioielliere aveva sparato il pericolo era già finito e non era più “attuale” per l’appunto: i rapinatori stavano fuggendo e non minacciavano più nessuno.

Che cosa propone la Lega

Veniamo ora al nuovo disegno di legge della Lega, il cui testo non è ancora pubblicamente disponibile ma è stato visionato da Pagella Politica. Il testo non modifica quanto già previsto dalla legge sulla legittima difesa, ma aggiunge un caso in cui la reazione della persona aggredita dovrebbe essere considerata sempre come legittima difesa. In particolare, il disegno di legge introduce un altro comma all’articolo 52 del codice penale. Il comma in questione recita:«In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta». 

In altre parole, se il testo diventasse legge, una persona che viene aggredita con un arma a casa o nel proprio luogo potrebbe difendersi in qualsiasi modo, indipendentemente da come reagisce e dalla persistenza o meno del pericolo. Come confermato dagli esperti a Pagella Politica, questa estensione della legittima difesa proposta dalla Lega è un chiaro esempio di come la politica cerchi di piegare il codice penale alle esigenze del momento. «Assecondando una tendenza ormai invalsa nella legislazione degli ultimi anni, la proposta costruisce le fattispecie, in chiave emergenziale mediatica, su uno specifico caso di cronaca», ha detto a Pagella Politica Maria Novella Masullo, professore ordinario di diritto penale presso l’Università di Foggia. L’estensione della legittima difesa così come descritta nel disegno di legge dalla Lega sembra infatti volta a coprire casi come quello di Mario Roggero.

Secondo Masullo, l’effetto della proposta della Lega sarebbe «quello di azzerare qualunque discrezionalità del giudice nella verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento della causa di giustificazione», ossia della legittima difesa. Insomma, in caso di aggressione a mano armata, il giudice dovrebbe sempre considerare la reazione della persona offesa come legittima difesa, a prescindere che sia proporzionata o meno, e che la reazione sia messa in atto nel momento del pericolo oppure dopo, ad aggressione già conclusa. 

Problemi di costituzionalità

Secondo Masullo il disegno di legge della Lega per estendere la legittima difesa presenta diversi problemi di costituzionalità. «La proposta da un lato sembrerebbe mettere in discussione il principio di proporzionalità tra i beni in conflitto, cui è riconosciuto fondamento costituzionale, e dall’altro sembrerebbe determinare una presunzione assoluta di legittimità della reazione, come tale censurabile sotto il profilo della ragionevolezza da parte dei giudici costituzionali», ha spiegato Masullo. In altre parole, in caso di ricorso, la Corte Costituzionale potrebbe giudicare l’estensione della legittima difesa come sproporzionata e come un tentativo di legittimare la vendetta personale.

Un’opinione simile è stata espressa a Pagella Politica dall’avvocato Rinaldo Romanelli, segretario dell’Unione delle Camere Penali, l’associazione che rappresenta gli avvocati penalisti italiani. «È una proposta surreale, un raro pezzo di analfabetismo giuridico. Oltre a eliminare qualsiasi proporzione nella reazione, questa norma andrebbe ad ammettere come legittima difesa anche azioni che vanno oltre la stessa azione difensiva e la persistenza del pericolo, per come è scritto il testo», ha spiegato Romanelli. In effetti, nel testo proposta dalla Lega si legge che, nel caso di aggressione a mano armata, sarebbe ammessa come legittima difesa qualsiasi reazione «indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta». Secondo Romanelli, un testo del genere, anche se diventasse legge, verrebbe bocciato dalla Corte Costituzionale. «Questa proposta mette in discussione il diritto alla vita, riconosciuto dall’articolo 2 della nostra Costituzione, che vale per tutte le persone. Un rapinatore non perde il diritto alla vita perché sta commettendo una rapina o perché ha commesso una rapina. Con questa norma invece si dà sostanzialmente autorizzazione al cittadino a farsi giustizia da sé, perché viene eliminato qualsiasi limite di proporzione alla risposta. Questa proposta di legge è un ritorno al paleolitico, alle caverne», ha aggiunto l’avvocato penalista. Romanelli ha poi specificato come la proposta andrebbe contro i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, «che prevede espressamente come il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge e nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione della pena capitale pronunciata da un tribunale, se in quello Stato è in vigore». 

Gian Luigi Gatta, professore di Diritto penale all’Università di Milano, ha spiegato a Pagella Politica che nella legittima difesa deve sempre vigere il principio secondo cui l’uso della forza letale, cioè l’uccisione di una persona, deve rispettare un limite di necessarietà. «L’uccisione di una persona, anche quando ci si sta difendendo da un’aggressione, deve essere l’ultima delle ipotesi di reazione. Se in una situazione posso difendermi a mani nude devo difendermi a mani nude, non posso estrarre una pistola e sparare deliberatamente uccidendo una persona», ha spiegato Gatta.

Liberazione automatica?

Gli esperti hanno poi diversi dubbi sulla possibilità che l’approvazione della proposta possa determinare l’automatica scarcerazione di Roggero, come sostenuto da Borghi. 

In questo caso, la norma da tenere in considerazioni è il secondo comma dell’articolo 2 del codice penale, quello a cui ha fatto riferimento Borghi. La norma in questione stabilisce che se una legge successiva stabilisce che un fatto non costituisce più reato, nessuno può essere punito per quel fatto, e se c’è già stata una condanna, cessano l’esecuzione e gli effetti penali della condanna. Secondo Masullo, nel caso di Roggero non sarà automatica la sua scarcerazione se la proposta della Lega dovesse essere approvata. I giudici dovranno infatti stabilire se l’estensione della legittima difesa così come pensata dalla Lega possa applicarsi a tutti gli effetti al caso del gioielliere. Su questo punto, Masullo ha sottolineato come il disegno di legge della Lega non vada propriamente a eliminare un reato, come nel caso previsto dall’articolo 2 del codice penale, ma estenda semplicemente una causa di giustificazione. In queste ipotesi, ricorda Masullo, la giurisprudenza ritiene che la nuova disciplina può trovare applicazione solo quando dalla sentenza di condanna si evincano elementi certi sulla sua applicabilità al caso giudicato in via definitiva.

«Sono contento che la Lega abbia tutte queste sicurezze sull’automatismo. Loro fanno sicuramente riferimento al fatto che nella successione delle leggi penali prevale la fattispecie incriminatrice più favorevole alla persona colpevole. Detto questo, per assurdo, se la legge venisse approvata, potrebbe anche essere che Roggero venga scarcerato, ma è comunque qualcosa di abominevole pensare di piegare il diritto penale per scarcerare una persona e autorizzare di fatto la vendetta personale», ha spiegato Romanelli. Secondo Gatta, l’ipotesi che Roggero possa essere scarcerato sulla base della proposta della Lega non tiene conto dei possibili rilievi del presidente della Repubblica sulla proposta stessa e l’eventuale giudizio della Corte Costituzionale. «Si tratta di una lettura troppo astratta, perché il capo dello Stato potrebbe sollevare rilievi su un testo del genere prima ancora che possa essere approvato, senza contare che anche dopo un’approvazione del Parlamento la proposta potrebbe essere bocciata dai giudici costituzionali», ha concluso Gatta.

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