Tutto quello che c’è da sapere sulla sentenza Roggero

Cosa richiede la legittima difesa, perché non è stata considerata, e perché il gioielliere è stato condannato a risarcire i parenti delle vittime: facciamo chiarezza
ANSA
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Dopo che la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna del gioielliere cuneese Mario Roggero a 14 anni e nove mesi di reclusione, diversi politici di destra e centrodestra hanno preso le difese di Roggero, chiedendone la scarcerazione. Tra i tanti, il segretario della Lega Matteo Salvini ha detto che il gioielliere è stato «mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione, a un furto, a una rapina nel suo negozio», mentre il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha sintetizzato la vicenda dicendo che Roggero è in carcere «perché una banda di criminali è entrata nel suo negozio».

Le due dichiarazioni, come altre fatte in questi giorni, omettono però di considerare un passaggio essenziale della sentenza: i giudici hanno distinto la rapina, durante la quale Roggero, la moglie e la figlia erano in pericolo, dagli spari esplosi subito dopo, quando i tre rapinatori erano già fuori dalla gioielleria e cercavano di fuggire.

Partendo da questo passaggio, fondamentale per capire la sentenza, proviamo a fare chiarezza su tutti i punti più discussi della vicenda: che cosa richiede la legittima difesa; come la sua disciplina è cambiata nel 2019; perché non ha trovato applicazione nel caso di Roggero; se un emendamento al decreto “Sicurezza” presentato nei mesi scorsi avrebbe potuto “salvare” il gioielliere dal carcere; e infine perché Roggero sia stato condannato a risarcire sia i familiari dei due rapinatori uccisi sia il terzo rapinatore rimasto ferito. Le motivazioni della Cassazione non sono ancora state depositate, ma siccome la Corte ha confermato la sentenza d’appello, possiamo ricostruire il ragionamento attraverso questa sentenza.

Che cosa richiede la legittima difesa

L’articolo 52 del codice penale consente di reagire quando è necessario difendere sé stessi, un’altra persona o un proprio diritto da un pericolo presente, con una reazione proporzionata. La Corte d’appello nella sentenza è partita dai tre elementi indicati dal primo comma della norma: «Il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui», «la necessità di reagire a scopo difensivo» e «la proporzione tra la difesa e l’offesa».

Il pericolo deve essere “attuale”, cioè l’offesa deve essere imminente oppure ancora in corso. Non basta, quindi, che l’aggressione sia avvenuta poco prima. Come ha spiegato la sentenza, «l’attualità del pericolo di un’offesa ingiusta si identifica con la esistenza di una situazione pericolosa ancora in atto al momento della reazione, che non può essere né anticipata né posticipata».

Può esserci legittima difesa anche quando il pericolo in realtà non esiste, ma chi reagisce ritiene erroneamente che sia presente: è la cosiddetta legittima difesa putativa. La Corte ha chiarito che essa «ricorre nei casi in cui la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall’agente sulla base di un errore nell’apprezzamento dei fatti». Un esempio potrebbe essere l’utilizzo di armi giocattolo da parte degli aggressori, a patto però che il presunto pericolo resti “attuale”. In assenza di elementi concreti, «il solo timore o il solo stato d’animo dell’agente» non basta a far riconoscere la legittima difesa putativa.

La riforma del 2019

Nel 2019, una riforma della legittima difesa fortemente voluta da Salvini ha ampliato la tutela di chi reagisce a un’aggressione in casa o nel proprio negozio. Ha rafforzato la presunzione, introdotta nel 2006, che l’uso di un’arma legittimamente detenuta sia proporzionato quando serve a difendere sé stessi o altre persone. Quando invece si difendono soltanto i beni, l’uso dell’arma è giustificato solo se esiste anche un pericolo per l’incolumità delle persone.

La riforma ha inoltre stabilito che agisce sempre in legittima difesa chi, in casa o nel luogo in cui si svolge un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, respinge un’intrusione realizzata con violenza o con la minaccia di usare armi o altri mezzi di coazione fisica. Ha infine previsto che, in alcune circostanze, non sia punito chi reagisce in modo eccessivo quando si trova in condizioni che rendono più difficile difendersi o in uno stato di grave turbamento provocato dal pericolo in atto.

Nonostante ciò, resta sbagliato affermare che dopo la legge del 2019 «la difesa è sempre legittima», come ha spesso affermato Salvini: tant’è che la legge stessa non ha impedito la condanna di Roggero. La riforma, infatti, non ha eliminato i tre requisiti fondamentali della legittima difesa: l’esistenza di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta, la necessità di reagire per difendere un diritto proprio o altrui e la proporzione tra difesa e offesa.

Dunque, non è consentito usare una forza potenzialmente letale contro chi si è già allontanato e non rappresenta più un pericolo per le persone, nemmeno se la reazione serve soltanto a impedire la fuga o a recuperare i beni rubati. Anche il grave turbamento opera entro tali limiti: può rendere non punibile una reazione sproporzionata soltanto se esiste ancora una situazione nella quale sia necessario difendere la propria o l’altrui incolumità. Non può trasformare in legittima difesa un’azione compiuta quando l’aggressione è ormai terminata.

I passaggi decisivi

Proviamo a spiegare in concreto come i giudici d’appello hanno applicato le regole dato che, come detto, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’assise d’appello, rendendone definitive le conclusioni. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, durante la rapina il pericolo era reale: i rapinatori avevano usato violenza e minaccia contro Roggero, la moglie e la figlia, che era stata immobilizzata con una fascetta ai polsi. Erano stati usati un coltello e una pistola, poi risultata giocattolo. La sequenza è stata ricostruita attraverso le immagini delle telecamere, che avevano ripreso la rapina e quanto era accaduto all’esterno.

La situazione è cambiata quando i rapinatori sono usciti dal retro. Allora Roggero ha preso il revolver dal cassetto, è andato verso il retro scontrandosi con la moglie, poi è uscito armato. I rapinatori erano già tutti fuori dalla gioielleria: uno stava entrando nell’automobile al posto di guida e gli altri cercavano di salire a bordo. Roggero ha raggiunto il veicolo e sparato più colpi a distanza ravvicinata, uccidendo due dei rapinatori e ferendo il terzo.

La Corte ha sottolineato che nessuno dei tre stava realizzando, «in quel momento, alcuna condotta aggressiva, ma, al contrario, tutti hanno cercato di fare in modo da allontanarsi rapidamente dal posto»; e ha concluso che Roggero era uscito dal retro della gioielleria «quando l’azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa e gli stessi stavano scappando».

Pertanto, il gioielliere aveva sparato «in assenza sia di un concreto ed attuale pericolo di offesa per l’incolumità personale dei presenti, sia di una situazione obiettiva idonea a fondare la convinzione di trovarsi in presenza del detto pericolo». Il fatto che i rapinatori stessero salendo sull’automobile per allontanarsi, prosegue la sentenza, «avrebbe certamente dovuto tranquillizzare» Roggero circa «l’assenza di un pericolo attuale». Dunque, si era verificata «un’azione armata in concreto non necessaria né inevitabile in chiave difensiva».

La distinzione decisiva è, quindi, quella temporale: dentro la gioielleria era in corso un’aggressione; quando Roggero ha sparato, secondo i filmati, i rapinatori stavano fuggendo. Impedire che si allontanassero con la refurtiva non equivaleva più a difendere le persone da un pericolo attuale.

La moglie era ancora in pericolo?

Secondo la difesa, Roggero temeva che i rapinatori avessero portato via la moglie e potessero tornare. Se fondate su circostanze concrete, le ipotesi avrebbero potuto sostenere la legittima difesa putativa. Ma la Corte le ha escluse sulla base dei filmati: «Non vi sono elementi per ritenere che vi fosse il pericolo di un ritorno dei rapinatori. Di ciò l’imputato non può non essersi reso conto, in ogni caso, nel momento in cui è uscito e li ha visti allontanarsi velocemente».

Neppure è stata ritenuta credibile l’ipotesi che Roggero pensasse che la moglie fosse stata portata via. Il filmato mostra infatti che, dopo aver preso la pistola, il gioielliere si è scontrato con lei. Per la Corte, «non è credibile che egli non si sia reso conto di essersi fisicamente scontrato con la moglie, anche perché, se il suo timore era rivolto alle condizioni della medesima, proprio lo scontro con lei non poteva non essere percepito». La Corte ha osservato inoltre che «per un significativo periodo dopo il fatto e, in particolare, nelle interviste rilasciate», il gioielliere «mai ha indicato un simile timore, mentre ha affermato che la sua condotta era l’unico modo per fermare i rapinatori e che il suo intento era assicurarli alla giustizia».

Per i giudici, queste parole erano coerenti con la volontà di bloccare la fuga. La successiva condotta di inseguimento è definita espressione di «un animus del tutto diverso e diametralmente opposto rispetto all’animus di chi è convinto di dovere difendere l’incolumità di un familiare o comunque difendere sé stesso».

In definitiva, la Corte ha escluso che Roggero potesse ragionevolmente temere per la propria incolumità o per quella dei familiari: i rapinatori si stavano allontanando, mentre la moglie e la figlia erano dentro la gioielleria, «dove anch’egli avrebbe potuto rimanere, impedendo l’accesso dall’esterno e chiedendo l’intervento della forza pubblica».

Paura e trauma sono stati ignorati?

Nel dibattito pubblico viene spesso richiamato lo stato psicologico di Roggero, che nel 2015 aveva già subito una rapina particolarmente violenta. I giudici infatti ne hanno tenuto conto nella sentenza.

La Corte ha condiviso le conclusioni del proprio perito, secondo cui i sintomi del disturbo post-traumatico da stress presenti nel 2021 erano «lievi e non tali da compromettere il funzionamento lavorativo e socio-relazionale», e ha inoltre rilevato che non era stato riscontrato alcun indizio di un disturbo tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere, dato che Roggero ha agito «in modo lucido». Su questo punto la Corte ha richiamato, in particolare, la telefonata ai soccorsi e il recupero dei beni sottratti, prima riportati nel negozio e poi rimessi sull’automobile dei rapinatori «all’evidente scopo di non alterare la prova della avvenuta consumazione della rapina». Si tratta, secondo i giudici, di «condotte tali da denotare piena aderenza con la realtà».

Lo stato emotivo non poteva peraltro supplire ai requisiti mancanti della legittima difesa, e quindi all’assenza di un pericolo ancora attuale, della necessità di difendersi e di circostanze concrete che potessero far ritenere ragionevolmente esistente quel pericolo. Per la stessa ragione è stato escluso il “grave turbamento”: la reazione del gioielliere non era più collegata all’azione aggressiva, perché «i protagonisti dell’irruzione si stavano dando a precipitosa fuga».

Il contesto nel quale Roggero aveva agito ha comunque avuto rilievo nella determinazione della pena, che infatti ha avuto diverse attenuanti, tra cui quella «della provocazione». Anche il fatto che non fosse la prima rapina subita ha contribuito a concedere al gioielliere le attenuanti generiche, «peraltro concesse in misura prossima al massimo».

L’emendamento avrebbe “salvato” Roggero?

Nell’aprile 2026, durante l’esame alla Camera del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto “Sicurezza” i deputati di Futuro Nazionale Edoardo Ziello, Rossano Sasso ed Emanuele Pozzolo hanno presentato un emendamento che avrebbe riscritto l’articolo 52 del codice penale in senso molto più favorevole a chi usa un’arma contro un aggressore.

La proposta avrebbe attribuito rilievo anche al pericolo soltanto “percepito” da chi reagisce. Nelle abitazioni, nei negozi e nelle loro immediate vicinanze avrebbe inoltre fatto presumere sia l’esistenza di un pericolo attuale sia la proporzione della reazione, salvo i casi in cui questa fosse evidentemente e ingiustificatamente sproporzionata. La legittima difesa sarebbe stata estesa anche agli atti diretti non soltanto a respingere l’intrusione, ma a “limitarne gli effetti”. L’emendamento però non è mai stato discusso in Parlamento.

Se fosse diventato legge, avrebbe dovuto essere preso in considerazione anche nel processo a Roggero. Nell’aprile 2026, infatti, la condanna del gioielliere non era ancora definitiva e il processo era pendente davanti alla Corte di Cassazione. Essendo una disciplina penale più favorevole, si sarebbe applicata retroattivamente anche ai fatti del 2021, fornendo verosimilmente alla difesa di Roggero argomenti più forti. Il parcheggio accanto alla gioielleria avrebbe potuto essere considerato una delle “immediate vicinanze” del negozio; il timore che la moglie fosse ancora in pericolo avrebbe potuto essere valutato come un pericolo percepito; e il tentativo di impedire la fuga con la refurtiva avrebbe potuto essere ricondotto a un atto volto a limitare gli effetti dell’intrusione.

Questo, però, non significa che Roggero sarebbe stato automaticamente assolto. Anche la nuova formulazione richiedeva che l’uso dell’arma fosse necessario per difendere un diritto. La presunzione dell’attualità del pericolo e della proporzione della reazione prevista per le abitazioni, i negozi e le loro immediate vicinanze presupponeva che non vi fosse una «manifesta desistenza» da parte dei rapinatori e che vi fosse un pericolo di aggressione, reale o percepito come tale. Nel caso Roggero, anche applicando l’emendamento, il giudice avrebbe potuto concludere che la fuga dei rapinatori costituisse una «manifesta desistenza», che Roggero non percepisse realmente un pericolo ancora attuale per la moglie, essendosi scontrato con lei, che era all’interno del negozio mentre i rapinatori scappavano, e che sparare a distanza ravvicinata contro persone che stavano cercando di allontanarsi fosse una reazione evidentemente sproporzionata. Perciò non è corretto sostenere, come ha fatto Vannacci, che la mancata approvazione dell’emendamento abbia mandato il gioielliere in carcere.

Il risarcimento alle vittime

Gli stessi deputati avevano presentato anche un altro emendamento, dichiarato inammissibile, che escludeva il risarcimento quando il comportamento della persona danneggiata avesse contribuito a provocare il danno e persino quando il danno fosse derivato da un precedente fatto doloso.

Nel caso Roggero, una disposizione formulata in termini così ampi avrebbe potuto incidere sulle richieste dei familiari dei rapinatori uccisi e del rapinatore ferito, perché il danno era stato preceduto dalla rapina commessa dagli stessi danneggiati. Ma anche se l’emendamento fosse passato, la nuova disciplina civile non si sarebbe applicata automaticamente e retroattivamente a casi già definiti, e sarebbe stata necessaria una specifica disposizione transitoria.

A proposito di risarcimento, vediamo perché i giudici hanno condannato Roggero a risarcire i familiari delle sue vittime. La legge esclude il risarcimento quando viene riconosciuta la legittima difesa. Nei casi in cui sia invece esclusa la punibilità per eccesso colposo dovuto a minorata difesa o grave turbamento, la legge prevede soltanto un’indennità determinata dal giudice, tenendo conto anche del comportamento di chi ha provocato la reazione.

Roggero è stato condannato a risarcire i familiari dei due rapinatori uccisi e il terzo rapinatore ferito poiché gli spari sono stati qualificati come due omicidi volontari e un tentato omicidio, e non come condotte giustificate dalla legittima difesa. In base all’articolo 185 del codice penale, il reato che produce un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il responsabile al risarcimento. In altre parole, la rapina era un reato, ma non rendeva lecita una successiva condotta diretta a uccidere o ferire persone che, secondo i giudici, non rappresentavano più un pericolo.

Dopo la condanna definitiva di Roggero, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che nel nuovo disegno di legge sulla sicurezza è stata introdotta una norma per cui chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non potrebbe più chiedere un risarcimento civile, né potrebbero farlo i suoi familiari, indipendentemente dalle eventuali responsabilità penali di chi si è difeso. Il comunicato ufficiale del Consiglio dei ministri descrive la proposta in termini più circoscritti: l’esclusione riguarderebbe chi subisce il danno mentre commette determinati reati gravi, tra cui la violenza sessuale, il furto in abitazione, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione. In poche parole, chi commette questi reati non può ricevere risarcimenti, anche se subisce dei danni che vanno oltre la legittima difesa dell’aggredito. Il problema di una regola simile però è quello di attenuare il confine tra difesa e “punizione privata”. Chi commette un reato, anche grave, non perde il diritto alla vita e all’integrità fisica, così come chi subisce quel reato non ottiene un potere punitivo, che spetta sempre e solo allo Stato. Questo non significa negare la responsabilità dei rapinatori per ciò che hanno fatto, né equiparare la loro posizione a quella della persona aggredita. Significa distinguere due condotte diverse: la rapina, della quale rispondono i rapinatori, e l’eventuale reazione illecita successiva, della quale risponde chi l’ha compiuta.
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