A Roggero la riforma della Lega sulla legittima difesa non è servita a nulla

Salvini ha contestato la condanna definitiva del gioielliere, che però i giudici hanno ritenuto colpevole anche in virtù della sua riforma del 2019
ANSA
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Venerdì 17 luglio la moglie di Mario Roggero, Mariangela Sandrone, ha depositato una domanda di grazia per il marito, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo che due giorni prima era stato condannato definitivamente dalla Corte di Cassazione a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Roggero nell’aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l’assalto al suo negozio. Poco dopo la decisione della corte, il segretario della Lega Matteo Salvini sui social aveva definito la sentenza «profondamente ingiusta», rivendicando poco dopo la riforma della legittima difesa approvata nel 2019, quando il suo partito era al governo con il Movimento 5 Stelle. «Il caso di Mario Roggero ci dice che dobbiamo estendere ancor di più il concetto e il perimetro della legittima difesa», ha dichiarato Salvini, annunciando che continuerà a lavorare a questo scopo. 

La riforma del 2019 a cui ha fatto riferimento Salvini era nata dall’unione di diversi disegni di legge presentati da più partiti, tra cui la Lega, e fu approvata in via definitiva nel marzo di quell’anno. Dopo il voto, Salvini la presentò come uno dei principali risultati politici del suo partito, sostenendo che la legge avesse sancito il diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa o nel proprio luogo di lavoro.

C’è però un paradosso nella posizione della Lega. La riforma del 2019 fu presentata anche come una risposta a vicende simili a quelle di Roggero, in cui un commerciante reagisce con un’arma a una rapina. Eppure quella legge non è servita al gioielliere, perché secondo i giudici nel caso di Roggero mancavano alcuni requisiti fondamentali della legittima difesa.

Vediamo quindi che cosa aveva – e non aveva – cambiato la riforma e perché non è stata applicata al caso Roggero.

La legge bandiera del 2019

Prima di tutto chiariamo che cosa si intende per “legittima difesa”. Si tratta di una cosiddetta “causa di giustificazione”: quando c’è, un fatto che di norma sarebbe un reato – come l’uccisione di una persona – diventa lecito. A disciplinarla è l’articolo 52 del codice penale che, tra le condizioni, ammette la difesa solo se la reazione è «proporzionata all’offesa». Per esempio, se qualcuno ci spintona alla fermata dell’autobus e rispondiamo spingendolo via a nostra volta, la difesa è proporzionata all’offesa. Se invece a quella spinta reagiamo aggredendolo con un coltello la difesa non è più proporzionata. 

L’articolo 52 è stato modificato due volte per volontà del centrodestra, in entrambi i casi su spinta della Lega. Il primo intervento risale al 2006, durante il terzo governo Berlusconi. Una legge fortemente voluta dalla Lega Nord, allora guidata da Umberto Bossi, introdusse la cosiddetta “legittima difesa domiciliare”. In pratica, in alcuni casi, la reazione di chi usa un’arma legalmente detenuta contro un’intrusione in casa o nel luogo di lavoro viene già considerata proporzionata. Accade, per esempio, se la persona usa l’arma per proteggere se stessa, gli altri o i propri beni. Prima del 2006, invece, il giudice doveva sempre valutare la proporzione tra offesa e difesa in concreto, sulla base dello svolgimento dei fatti.

Il secondo intervento risale appunto al 2019, con la Lega al governo insieme al Movimento 5 Stelle. La legge, approvata definitivamente a marzo di quell’anno, è stata una misura bandiera di Salvini, che da ministro dell’Interno aveva festeggiato davanti ai giornalisti indossando una maglietta con lo slogan «la difesa è sempre legittima». La riforma ha rafforzato la presunzione introdotta nel 2006, stabilendo che, nei casi previsti, la proporzione tra offesa e difesa «sussiste sempre». Ha aggiunto che chi reagisce a un’intrusione violenta in casa o nel luogo di lavoro agisce «sempre» in stato di legittima difesa. Inoltre ha stabilito che chi, per difendere sé stesso o altri in casa o nel luogo di lavoro, supera per errore i limiti consentiti non è punibile se ha agito in uno «stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Cosa non ha cambiato la riforma

Passiamo adesso a ciò che la riforma del 2019 non ha modificato. L’articolo 52 del codice penale riconosce la legittima difesa solo quando serve a respingere il «pericolo attuale di un’offesa ingiusta». La parola chiave è “attuale”, cioè in corso nel momento in cui si reagisce. In altre parole, se il pericolo è già finito, la reazione non è più una difesa.

Questo requisito è presente nel codice dal 1930, dalla versione originaria del testo, e nessuna delle due riforme volute dalla Lega lo ha modificato. Le presunzioni introdotte nel 2006 e rafforzate nel 2019 valgono poi solo in casa o nel luogo di lavoro, e anche lì presuppongono un’aggressione in corso. Altrimenti, si applicano le regole generali.

Già nel 2019 Gian Domenico Caiazza, allora presidente dell’Unione delle Camere penali, aveva spiegato a Pagella Politica che il «sempre» introdotto dalla riforma era «un rafforzativo che non modifica nulla» e che «la norma che fissa il principio è identica». Secondo Caiazza, il rischio era creare «un equivoco culturale»: far credere che la presunzione eliminasse il compito del giudice di valutare il caso concreto.

Anche lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella, promulgando la legge nell’aprile 2019, inviò alle Camere e al governo una lettera di osservazioni. In quel caso, ricordò che la legittima difesa si fonda sulla necessità di reagire a un pericolo ancora in atto e che il «grave turbamento» deve avere una «portata obiettiva», legata alla situazione concreta, non soltanto allo stato d’animo di chi ha sparato.

Perché a Roggero non è servita

Il caso Roggero rientra proprio tra quelli che la riforma del 2019 non copre. Come si legge nella sentenza d’appello, nell’aprile 2021 tre uomini entrarono nella gioielleria di Grinzane Cavour, dove lavoravano anche la moglie e la figlia del titolare. Uno dei tre era armato di coltello e un altro di una pistola poi risultata giocattolo. Dopo aver rubato i gioielli, uscirono dal negozio e cercarono di fuggire in auto. Roggero li inseguì in strada e dopo averli raggiunti aprì il fuoco, uccidendone due e ferendo il terzo.

Per i giudici di primo e secondo grado, quando Roggero sparò il pericolo era già finito: i rapinatori stavano fuggendo e non minacciavano più nessuno. Mancando un pericolo attuale – requisito che la riforma della Lega non ha modificato – è stata esclusa la legittima difesa. E siccome i colpi furono sparati per strada, fuori dal negozio, non potevano quindi applicarsi le regole rafforzate sulla legittima difesa domiciliare. I giudici hanno escluso anche l’eccesso colposo e la non punibilità per grave turbamento: entrambe le ipotesi presuppongono che esista almeno una situazione in cui sia necessario difendersi. Come abbiamo detto, senza un pericolo, non esiste una difesa di cui si può superare i limiti.

Roggero è stato così condannato per due omicidi volontari, un tentato omicidio e il porto illegale della pistola fuori dalla gioielleria. La Corte di Cassazione ha poi reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi.

La questione rimane

In vent’anni la Lega ha promosso due riforme della legittima difesa, presentandole come maggiori tutele per chi reagisce a un furto o a una rapina. Entrambe, però, hanno lasciato intatto un requisito fondamentale: la difesa è legittima solo finché il pericolo è ancora in corso.

Nel caso di Roggero, secondo i giudici, questo pericolo era già finito. Il gioielliere sparò a tre uomini che stavano fuggendo, fuori dal negozio. Per questo né la riforma del 2006 né quella del 2019 potevano applicarsi.

Salvini ha detto nei giorni scorsi che bisogna «estendere ancor di più» il perimetro della legittima difesa. Ma finché la legittima difesa continuerà a valere solo quando il pericolo è ancora in corso, come ha ricordato Mattarella già nel 2019, anche una nuova legge dovrà fare i conti con questo limite.

La regola del gioco sta per cambiare, arrivaci preparato.

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